IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                        delegato per la pesca
                          e l'acquacoltura
  Visto  il  proprio decreto del 14 luglio 2005 recante interventi di
protezione  delle  risorse  acquatiche  nell'ambito  di  politiche  a
sostegno   della   pesca  responsabile  di  cui  al  Piano  triennale
2004-2006, di seguito denominato «decreto»;
  Considerata  la  necessita'  di  fissare le modalita' di attuazione
delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o
volante  al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento degli obiettivi
indicati  nel  piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.
2369/02,   art.  12,  comma  6,  nonche'  dalla  comunicazione  della
Commissione  europea  in  materia di aiuti di Stato nel settore della
pesca e dell'acquacoltura;
  Acquisito  l'avviso  favorevole  delle organizzazioni professionali
della  pesca  (movimento  cooperativo  ed associazioni di armatori) e
delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  della  pesca nella
riunione di concertazione del 28 luglio 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Entro   il  giorno  di  inizio  dell'interruzione  temporanea,
effettuata   secondo  le  disposizioni  del  decreto,  devono  essere
depositati  presso  gli  Uffici  marittimi,  a  cura dell'armatore, i
documenti  di  bordo  dell'unita'  che effettua l'interruzione e, per
quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di
controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
  2.  La  consegna  di  cui  al  comma 1 equivale come domanda per la
corresponsione   delle  misure  sociali  di  accompagnamento  per  le
interruzioni  temporanee  previste  all'art.  3,  commi 1, 2, 3 e 4 e
all'art. 4 del decreto.
  3.  Entro  tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, per
le  unita'  dislocate  in  un  porto diverso da quello di iscrizione,
l'Autorita'  marittima  presso il cui ufficio sono stati depositati i
documenti  di  bordo, comunica all'Ufficio marittimo d'iscrizione gli
estremi   di   individuazione   dell'unita'   e  la  data  di  inizio
dell'interruzione temporanea.
  4.  Al  termine del periodo di interruzione temporanea, l'Autorita'
marittima  nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione
stessa,  rilascia,  per  ciascuna unita', un'attestazione predisposta
secondo  lo  schema  in  allegato  A,  da  cui  risulti il periodo di
interruzione effettuato.