IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il   decreto  3 maggio  2005  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl» con decreto del
7 giugno 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal
6 giugno 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Soppressata di Calabria», allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
7 aprile 2005, protocollo numero 62450;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta «Soppressata di
Calabria»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 7 giugno 2002;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl» con sede in Cosenza, via E.
De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine  protetta «Soppressata di Calabria»
registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del
20 gennaio  1998,  gia'  prorogata  con  decreto  3 maggio  2005,  e'
ulteriormente  prorogata  di  novanta giorni a far data dal 4 ottobre
2005.