IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti  la  legge  19 novembre  1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996,  n.  471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il
decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale
26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio  2002,  n. 54; il decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 277;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  l'egislativo  n. 115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamepto acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di Conferenza di
servizi  nella  seduta del 14 luglio 2005, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso
che  il  titolo  posseduto  dalla  persona  interessata  comprova una
formazione  professionale adeguata per natura, composizione e durata;
il  riconoscimento  non deve essere subordinato a misure compensative
in  quanto la formazione professionale attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale   prescritta  dalla  legislazione  vigente  in  Italia;
l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione
professionale;
                              Decreta:

  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  «licenciado  en  filologia -
seccion de filologia semitica, opcion de hebreo y arameo», rilasciato
il 28 novembre 1990 dall'Universita' Complutense di Madrid;
    titolo  di abilitazione all'insegnamento: «certificado de aptitud
pedagogica»   rilasciato   il   26   febbraio  1996  dall'Universita'
Complutense di Madrid,
posseduto  da  Maria  del Rosario Rodrigo Zafra, nata a Villamayor de
Santiago, il 12 gennaio 1967, di cittadinanza comunitaria (spagnola);
ai  sensi  e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992,   n.   115,  e'  titolo  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria
nella/e classe/i di concorso:
    45/A «Lingua straniera» - spagnolo;
    46/A «Lingue e civilta' straniere» - spagnolo.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 21 luglio 2005
                                     Il direttore generale: Criscuoli