IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto l'egislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamepto acquisito nella Comunita' europea dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo; Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni; Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115; Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale; Decreta: 1. Il titolo di formazione cosi' composto: diploma di istruzione superiore: «licenciado en filologia - seccion de filologia semitica, opcion de hebreo y arameo», rilasciato il 28 novembre 1990 dall'Universita' Complutense di Madrid; titolo di abilitazione all'insegnamento: «certificado de aptitud pedagogica» rilasciato il 26 febbraio 1996 dall'Universita' Complutense di Madrid, posseduto da Maria del Rosario Rodrigo Zafra, nata a Villamayor de Santiago, il 12 gennaio 1967, di cittadinanza comunitaria (spagnola); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nella/e classe/i di concorso: 45/A «Lingua straniera» - spagnolo; 46/A «Lingue e civilta' straniere» - spagnolo. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 21 luglio 2005 Il direttore generale: Criscuoli