IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e
gestione del rumore ambientale;
Vista la legge Comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, recante
disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
comunitaria 2003);
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro
sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive
modificazioni, concernente la liberta' di accesso alle informazioni
in materia di ambiente, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, di
attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e
per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli
effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il
fastidio, definisce le competenze e le procedure per:
a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3;
b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui
all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale
laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione
possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonche' ad evitare
aumenti del rumore nelle zone silenziose;
c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in
merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
2. Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla
persona esposta, dalle attivita' domestiche, proprie o del vicinato,
ne' al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita'
lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attivita'
militari svolte nelle zone militari.
3. Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si
applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e
successive modificazioni, nonche' la normativa vigente in materia di
tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge
n. 447 del 1995.
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del
13 ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione del
testo del presente decreto legislativo, corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1986, n. 217.