IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/4/ CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico
all'informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante
attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di
accesso alle informazioni in materia di ambiente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, e successive modificazioni, recante regolamento per la
disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 16 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in
materia di informazione ambientale, e' volto a:
a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale
detenuta dalle autorita' pubbliche e stabilire i termini, le
condizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio;
b) garantire, ai fini della piu' ampia trasparenza, che
l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente
messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi
di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati
facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare,
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del
13 ottobre 2005, si procedera' alla ripubblicazione del
testo del presente decreto legislativo, corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1986, n. 217.