IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Premesso che il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di
attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo
n. 164/00), all'art. 11, comma 1, prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente
Ministro delle attivita' produttive, approvi il disciplinare tipo per
le concessioni di stoccaggio del gas naturale;
Premesso che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il
riordino del settore energetico (di seguito la legge n. 239/04),
all'art. 1, comma 8, lettera b), numero 3), attribuisce allo Stato le
determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;
Premesso che l'art. 1, comma 60, della legge n. 239/2004,
stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di
stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando
l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale,
ove stabilita dalla legge;
Premesso che l'art. 1, comma 61, della legge n. 239/2004,
stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas
naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe
di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e
adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca
e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale (di seguito: la legge
n. 613/67);
Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (di seguito:
la legge n. 170/74) come modificata dal decreto legislativo n.
164/00;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (di
seguito: la legge n. 349/86);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi (di seguito: la legge n. 241/90) come modificata dalla
legge 8 febbraio 2005, n. 15 (di seguito: la legge n. 15/05);
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito:
il decreto legislativo n. 385/1993);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave (di seguito:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59), nonche' le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a
quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1979, n. 886 (di seguito: decreto del Presidente della
Repubblica n. 886/79), ed a quelle introdotte dall'art. 11 della
legge 30 luglio 1990, n. 221 (di seguito: la legge n. 221/90);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di
attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (di
seguito: il decreto legislativo n. 626/94);
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (di seguito:
il decreto legislativo n. 624/96);
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di
attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'art. 13 definisce
norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione
e di stoccaggio (di seguito: il decreto legislativo n. 625/96);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (di seguito: il decreto del Presidente della Repubblica n.
327/01), recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',
come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 (di
seguito decreto legislativo n. 330/04);
Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo
1997, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 6 agosto 1975, n. 208 (di seguito: il
decreto ministeriale 28 luglio 1975);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 27 aprile 2001, n. 97 (di seguito: il
decreto ministeriale 27 marzo 2001);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128 (di seguito: il
decreto ministeriale 9 maggio 2001);
Considerate le osservazioni del Capo di gabinetto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio formulate con nota n.
5353/B08 del 15 giugno 2005 al Capo di gabinetto del Ministro delle
attivita' produttive;
Ritenuto opportuno di disciplinare le modalita' di conferimento
della concessione di stoccaggio e di provvedere all'adozione del
disciplinare tipo nel quale sono stabilite le modalita' di attuazione
delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di
verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti,
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per il conferimento
delle concessioni di stoccaggio e approva il disciplinare tipo sulle
modalita' amministrative e tecniche di svolgimento delle attivita' di
stoccaggio del gas naturale in giacimenti od unita' geologiche
profonde, gli obiettivi qualitativi che devono essere perseguiti dal
concessionario, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali
inadempimenti.
2. L'esercizio dello stoccaggio comprende le funzioni di base di
stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, nonche' gli
ulteriori servizi speciali che possono essere offerti dai
concessionari su richiesta degli utenti del sistema.
3. Le disposizioni del presente decreto stabilite per l'attivita'
di stoccaggio del gas naturale in giacimenti, ove non diversamente
specificato, si applicano anche all'attivita' di stoccaggio del gas
naturale in unita' geologiche profonde.