IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Premesso  che  il  decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 164, di
attuazione  della  direttiva  n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato  interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo
n.   164/00),   all'art.   11,  comma  1,  prevede  che  il  Ministro
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  attualmente
Ministro delle attivita' produttive, approvi il disciplinare tipo per
le concessioni di stoccaggio del gas naturale;
  Premesso  che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il
riordino  del  settore  energetico  (di  seguito la legge n. 239/04),
all'art. 1, comma 8, lettera b), numero 3), attribuisce allo Stato le
determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;
  Premesso   che  l'art.  1,  comma  60,  della  legge  n.  239/2004,
stabilisce  che  le  disposizioni  di  cui  all'art.  8  della  legge
24 novembre   2000,  n.  340,  si  applicano  alla  realizzazione  di
stoccaggi   di   gas   naturale   in   sotterraneo,   ferma  restando
l'applicazione  della procedura di valutazione di impatto ambientale,
ove stabilita dalla legge;
  Premesso   che  l'art.  1,  comma  61,  della  legge  n.  239/2004,
stabilisce  che  i  titolari  di  concessioni  di  stoccaggio  di gas
naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe
di  dieci  anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e
adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime;
  Vista  la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca
e   coltivazione   degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel  mare
territoriale  e  nella piattaforma continentale (di seguito: la legge
n. 613/67);
  Vista  la  legge  26 aprile  1974, n. 170, recante disciplina dello
stoccaggio  di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (di seguito:
la  legge  n.  170/74)  come  modificata  dal  decreto legislativo n.
164/00;
  Vista  la  legge  8 luglio  1986,  n.  349, recante istituzione del
Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno ambientale (di
seguito: la legge n. 349/86);
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi (di seguito: la legge n. 241/90) come modificata dalla
legge 8 febbraio 2005, n. 15 (di seguito: la legge n. 15/05);
  Visto  il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito:
il decreto legislativo n. 385/1993);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave (di seguito:
il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 128/59), nonche' le
successive  modifiche  ed integrazioni, con particolare riferimento a
quelle   introdotte  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
24 maggio  1979,  n.  886  (di  seguito: decreto del Presidente della
Repubblica  n.  886/79),  ed  a  quelle introdotte dall'art. 11 della
legge 30 luglio 1990, n. 221 (di seguito: la legge n. 221/90);
  Visto   il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  di
attuazione   delle   direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE,
93/88/CEE,  97/42/CE  e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori  durante  il  lavoro (di
seguito: il decreto legislativo n. 626/94);
  Visto   il   decreto  legislativo  25 novembre  1996,  n.  624,  di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei  lavoratori  nelle industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva  92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle  industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (di seguito:
il decreto legislativo n. 624/96);
  Visto   il   decreto  legislativo  25 novembre  1996,  n.  625,  di
attuazione  della  direttiva  94/22/CEE  relativa  alle condizioni di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,  che all'art. 13 definisce
norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione
e di stoccaggio (di seguito: il decreto legislativo n. 625/96);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327  (di  seguito:  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
327/01),  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 (di
seguito decreto legislativo n. 330/04);
  Vista  la  direttiva  85/337/CEE  del Consiglio del 27 giugno 1985,
come  modificata  dalla  direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo
1997,   concernente   la   valutazione   dell'impatto  ambientale  di
determinati progetti pubblici e privati;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana del 6 agosto 1975, n. 208 (di seguito: il
decreto ministeriale 28 luglio 1975);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  27 marzo  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  27 aprile  2001,  n.  97 (di seguito: il
decreto ministeriale 27 marzo 2001);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  9 maggio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana del 5 giugno 2001, n. 128 (di seguito: il
decreto ministeriale 9 maggio 2001);
  Considerate  le  osservazioni  del  Capo  di gabinetto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio formulate con nota n.
5353/B08  del  15 giugno 2005 al Capo di gabinetto del Ministro delle
attivita' produttive;
  Ritenuto  opportuno  di  disciplinare  le modalita' di conferimento
della  concessione  di  stoccaggio  e  di provvedere all'adozione del
disciplinare tipo nel quale sono stabilite le modalita' di attuazione
delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di
verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Finalita'

  1.  Il presente decreto stabilisce le modalita' per il conferimento
delle  concessioni di stoccaggio e approva il disciplinare tipo sulle
modalita' amministrative e tecniche di svolgimento delle attivita' di
stoccaggio  del  gas  naturale  in  giacimenti  od  unita' geologiche
profonde,  gli obiettivi qualitativi che devono essere perseguiti dal
concessionario,  i  poteri  di verifica e le conseguenze di eventuali
inadempimenti.
  2.  L'esercizio  dello  stoccaggio comprende le funzioni di base di
stoccaggio  minerario,  strategico  e  di  modulazione,  nonche'  gli
ulteriori   servizi   speciali   che   possono   essere  offerti  dai
concessionari su richiesta degli utenti del sistema.
  3.  Le  disposizioni del presente decreto stabilite per l'attivita'
di  stoccaggio  del  gas naturale in giacimenti, ove non diversamente
specificato,  si  applicano anche all'attivita' di stoccaggio del gas
naturale in unita' geologiche profonde.