IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che  istituisce  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  con  particolare
riferimento al comma 5, lettera c);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del
20 settembre   2004,   recante   norme   sull'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott. Nello   Martini   in   qualita'   di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regolamento CE n. 1084/2003 della Commissione del 3 giugno
2003,  relativo  alle  modifiche  dei  termini  di  un'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali;
  Visto  l'art.  8  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
interventi    correttivi    di   finanza   pubblica,   e   successive
modificazioni;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione
della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini
della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  legislativo  29 maggio  2001,  n.  283  e,  in
particolare,  l'art.  14  relativo  alla  redazione  in italiano e in
tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;
  Viste  le  domande di variazione dell'autorizzazione all'immissione
in  commercio  dei  vaccini  influenzali relative alla modifica della
composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;
  Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'
relative  alla  composizione  del vaccino influenzale per la stagione
2005-2006;
  Viste le raccomandazioni del Committee for Human Medicinal Products
(CHMP)  relative  alla  composizione  del  vaccino influenzale per la
stagione 2005-2006;
  Vista la linea guida del CPMP sull'armonizzazione dei requisiti per
i vaccini influenzali;
  Vista la circolare del Ministro della salute del 5 agosto 2005;
  Preso  atto  della  positiva  conclusione  della procedura di mutuo
riconoscimento  relativa ad alcune delle domande di variazione di cui
sopra;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-scientifica  in  merito  sia  alle  attivita' programmate per
l'adeguamento  stagionale  della composizione dei vaccini influenzali
che all'autorizzazione dei singoli prodotti medicinali;
  Ritenuto  opportuno  procedere alla riclassificazione ai fini della
rimborsabilita'  e  alla verifica del regime di fornitura dei vaccini
influenzali cosi' come riportato nell'allegato 2 di cui alla presente
determinazione;
  Viste  le  comunicazioni delle aziende titolari dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  dei  vaccini influenzali relative alla
effettiva commercializzazione dei prodotti per la stagione 2005-2006;
  Vista   la   direttiva   del   Ministro  della  salute  n.  DGPREV.
V/20968/9/I.5.i.a.  con  la  quale  impegna  l'Agenzia  italiana  del
farmaco  a  finalizzare  le  procedure  registrative  e di prezzo dei
vaccini influenzali;
  Tenuto  conto dei pareri favorevoli espressi, nelle sedute del 13 e
14 settembre, dalla commissione consultiva tecnico-scientifica;
  Vista  la  deliberazione  n.  23  del  15 settembre 2005 con cui il
consiglio   di  amministrazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
approva,  su proposta del direttore generale, la riclassificazione di
alcuni  vaccini  influenzali  inseriti  negli  elenchi dei medicinali
allegati alla presente determinazione;

                             Determina:

                               Art. 1.
Modifica  della  composizione dei vaccini influenzali per la stagione
                              2005-2006

  1.  I  vaccini  influenzali di cui all'allegato 1, parte integrante
della  presente  determinazione,  devono  essere  costituiti,  per la
stagione 2005-2006, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:
    A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1) (ceppo equivalente: IVR-116);
    A/California/7/2004 (H3N2) (ceppo equivalente: NYMC X-157);
    B/Shanghai/361/2002 (ceppo equivalente: B/Jiangsu/10/2003).
  2.   Ogni  vaccino  deve  rispettare  i  requisiti  previsti  dalla
Farmacopea  europea  e  deve contenere 15 &greco;mg di emoagglutinina
per ceppo e per dose.
  3.  Il  limite  inferiore  dell'intervallo di confidenza al 95% del
controllo  di  attivita'  deve  indicare  un  contenuto  di almeno 12
&greco;mg di emoagglutinina per ceppo e per dose.