IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Cosenza

  Visto  l'art.  2545-octiesdecies,  secondo e terzo comma del codice
civile  che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle
societa'  cooperative  in liquidazione ordinaria che non depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;
  Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;
  Visto  il  parere  di  massima  della  Commissione  centrale per le
cooperative del 15 maggio 2003;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data 30 novembre 2001 tra il
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
attivita' produttive;
                              Dispone:
  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  per  la  conseguente
cancellazione  dal  registro  delle  imprese  della  cooperativa  «La
Madonnina  a r.l.», con sede in Rogliano alla via Salvo D'Acquisto n.
36/38  (Cosenza),  costituita con atto notaio dott. Luigi Goffredo in
data   10 dicembre   1963,   registro  societa'  n.  1436,  tribunale
di Cosenza,  posizione  BUSC  n. 256/82157, in liquidazione ordinaria
dal  1992  e  che  non  presenta bilanci di esercizio da oltre cinque
anni.
  Ai  sensi  del  terzo  e  quarto comma dell'art. 2545-octiesdecies,
entro  il  termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i
creditori  e  gli altri interessanti possono presentare all'autorita'
governativa  formale  e  motivata  domanda  intesa  a  consentire  la
prosecuzione della liquidazione.
  Trascorso  il  suddetto termine si dara' seguito alla procedura per
la cancellazione dell'ente dal registro delle societa'.
    Cosenza, 6 settembre 2005
                                      Il direttore provinciale: Spina