IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la  legge  6 maggio  2004,  n.  129,  recante  «Norme per la
disciplina dell'affiliazione commerciale»;
  Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 129 del 2004, il
quale   prevede   che,  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  sono  definite le informazioni che devono essere fornite
dagli affilianti che hanno operato esclusivamente all'estero;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, comma 3;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso nella seduta
dell'11 luglio 2005;
  Viste  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
del  5 agosto 2005 e la nota del 24 agosto con la quale la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  ha  comunicato il nulla osta, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento si applica agli affilianti che, prima
della  data  di  sottoscrizione  del contratto di affiliazione, hanno
operato esclusivamente all'estero.
  2. L'ambito di applicazione del presente regolamento e' limitato ai
casi  in  cui,  sulla  base  delle  norme  di  diritto internazionale
privato, il contratto e' regolato dalla legge italiana.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  unico  delle  note  qui  pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1902, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  4  della  legge 6 maggio 2004, n. 129, cosi'
          recita:
              «Art.  4 (Obblighi dell'affiliante). - 1. Almeno trenta
          giorni  prima  della  sottoscrizione  di  un  contratto  di
          affiliazione   commerciale   l'affiliante  deve  consegnare
          all'aspirante  affiliato  copia  completa  del contratto da
          sottoscrivere,   corredato   dei   seguenti   allegati,  ad
          eccezione  di  quelli  per  i  quali sussistano obiettive e
          specifiche  esigenze di riservatezza, che comunque dovranno
          essere citati nel contratto:
                a)  principali  dati relativi all'affiliante, tra cui
          ragione    e   capitale   sociale   e,   previa   richiesta
          dell'aspirante  affiliato,  copia  del  suo  bilancio degli
          ultimi  tre  anni  o dalla data inizio della sua attivita',
          qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
                b)  l'indicazione  dei marchi utilizzati nel sistema,
          con   gli   estremi  della  relativa  registrazione  o  del
          deposito,  o  della  licenza  concessa  all'affiliante  del
          terzo,  che abbia eventualmente la proprieta' degli stessi,
          o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;
                c)   una   sintetica   illustrazione  degli  elementi
          caratterizzanti   l'attivita'   oggetto   dell'affiliazione
          commerciale;
                d)  una lista degli affiliati al momento operanti nel
          sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
                e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del
          numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi
          tre   anni   o   dalla   data   di   inizio  dell'attivita'
          dell'affiliante,  qualora  esso sia avvenuto da meno di tre
          anni;
                f)   la   descrizione   sintetica   degli   eventuali
          procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti
          dell'affiliante e che siano conclusi negli ultimi tre anni,
          relativamente  al  sistema  di  affiliazione commerciale in
          esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche
          autorita', nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
              2.  Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del
          comma 1   l'affiliante   puo'   limitarsi   a   fornire  le
          informazioni  relative alle attivita' svolte in Italia. Con
          decreto   del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  da
          emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della presente legge, sono definite le informazioni
          che,  in relazione a quanto previsto dalle predette lettere
          d),  e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che
          in precedenza abbiano operato esclusivamente all'estero.».
              -  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  recante  «Disciplina  dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sott'ordinate  al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I  regolamenti ministeriali e interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».