IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'art. 4, commi 66 e 67, il quale prevede che con uno o piu' decreti ministeriali sono stabilite le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti di salumeria; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni; Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE; Ritenuta la necessita' di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere ed informare adeguatamente il consumatore attraverso la definizione di prodotti di salumeria di largo consumo in relazione alla composizione; Adottano il seguente decreto: Art. 1. Definizione 1. La denominazione «prosciutto cotto» e' riservata al prodotto di salumeria ottenuto dalla coscia del suino eventualmente sezionata, disossata, sgrassata, privata dei tendini e della cotenna, con impiego di acqua, sale, nitrito di sodio, nitrito di potassio eventualmente in combinazione fra loro o con nitrato di sodio e nitrato di potassio. 2. Per coscia di suino si intende l'ano posteriore del suino sezionato trasversalmente dalla rimanente parte della carcassa non anteriormente alla fine dell'osso iliaco.