IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                  e
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'art.
4,  commi  66  e  67,  il  quale  prevede  che con uno o piu' decreti
ministeriali  sono  stabilite le condizioni d'uso delle denominazioni
di vendita di alcuni prodotti di salumeria;
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209, e successive modificazioni;
  Vista  la  notifica  effettuata alla Commissione europea ai sensi e
per gli effetti della direttiva 98/34/CE;
  Ritenuta  la  necessita'  di assicurare la trasparenza del mercato,
proteggere  ed  informare  adeguatamente il consumatore attraverso la
definizione  di  prodotti  di salumeria di largo consumo in relazione
alla composizione;
                              Adottano
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                             Definizione
  1.  La denominazione «prosciutto cotto» e' riservata al prodotto di
salumeria  ottenuto  dalla  coscia del suino eventualmente sezionata,
disossata,  sgrassata,  privata  dei  tendini  e  della  cotenna, con
impiego  di  acqua,  sale,  nitrito  di  sodio,  nitrito  di potassio
eventualmente  in  combinazione  fra  loro  o  con nitrato di sodio e
nitrato di potassio.
  2.  Per  coscia  di  suino  si  intende  l'ano posteriore del suino
sezionato  trasversalmente  dalla  rimanente parte della carcassa non
anteriormente alla fine dell'osso iliaco.