IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'art.
4, commi 66 e 67, il quale prevede che con uno o piu' decreti
ministeriali sono stabilite le condizioni d'uso delle denominazioni
di vendita di alcuni prodotti di salumeria;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209, e successive modificazioni;
Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi e
per gli effetti della direttiva 98/34/CE;
Ritenuta la necessita' di assicurare la trasparenza del mercato,
proteggere ed informare adeguatamente il consumatore attraverso la
definizione di prodotti di salumeria di largo consumo in relazione
alla composizione;
Adottano
il seguente decreto:
Art. 1.
Definizione
1. La denominazione «prosciutto cotto» e' riservata al prodotto di
salumeria ottenuto dalla coscia del suino eventualmente sezionata,
disossata, sgrassata, privata dei tendini e della cotenna, con
impiego di acqua, sale, nitrito di sodio, nitrito di potassio
eventualmente in combinazione fra loro o con nitrato di sodio e
nitrato di potassio.
2. Per coscia di suino si intende l'ano posteriore del suino
sezionato trasversalmente dalla rimanente parte della carcassa non
anteriormente alla fine dell'osso iliaco.