IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme
per l'organizzazione dei servizi antincendi;
  Visto  l'art.  1  della  legge  13 maggio 1961, n. 469, concernente
l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
  Visto  l'art.  2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la
disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi
al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,   e   successive   modificazioni,   recante  l'approvazione  del
regolamento  concernente  l'espletamento dei servizi di prevenzione e
di vigilanza antincendi;
  Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di prevenzione
incendi  per la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento
ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;
  Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162  «Regolamento  recante  norme  per  l'attuazione  della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione  del  nulla  osta  per  ascensori e montacarichi, nonche'
della relativa licenza di esercizio;
  Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata
al  presente  decreto  si  applica,  in  conformita'  alle specifiche
prescrizioni  di  settore  in materia di prevenzione incendi, ai vani
degli  impianti  di  sollevamento  installati  nelle  nuove attivita'
soggette  ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti,
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, in caso di
modifiche sostanziali.
  2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:
    a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;
    b) le  modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle
fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;
    c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di
piano,  del  locale  del  macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se
eseguita  con  materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi
diversi da quelli esistenti;
    d) il  rifacimento  dei  solai dell'edificio, quando coinvolge le
strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
    e) il  rifacimento  strutturale delle scale dell'edificio, quando
coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
    f) l'aumento   in   altezza  dell'edificio,  se  coinvolgente  le
strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
    g) il   cambiamento  della  destinazione  d'uso  degli  ambienti,
interni  all'edificio,  in  cui  si  esercitano  attivita'  riportate
nell'allegato  al  decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive
modifiche ed integrazioni.
  3.   Per   quanto   non   espressamente   previsto  nelle  presenti
disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche
di settore.