IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
    i Ministri delle politiche agricole e forestali della salute
                   e per le politiche comunitarie
  Visto  l'art.  5,  paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva
2000/13/CE;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
  Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 204;
  Considerato  che  la  passata  di  pomodoro e' un prodotto ottenuto
direttamente da pomodoro fresco;
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire  le  condizioni  d'uso della
denominazione  di  vendita  «passata  di  pomodoro», in particolare i
requisiti   che  il  prodotto  deve  possedere  per  rispondere  alle
aspettative del consumatore;
  Valutato  il  metodo  di  analisi  per  la  verifica dell'eventuale
aggiunta di acqua;
  Vista  la  notifica  alla  Commissione  europea  ai sensi e per gli
effetti della direttiva 98/34/CE;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 22 settembre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Definizione di passata di pomodoro
  1.  La  denominazione di vendita «Passata di pomodoro» e' riservata
al  prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco, sano e maturo,
avente  il  colore,  l'aroma ed il gusto caratteristici del frutto da
cui proviene, per spremitura, eventuale separazione di bucce e semi e
parziale  eliminazione  dell'acqua  di  costituzione  in  modo che il
residuo  ottico  rifrattometrico  risulti  compreso  tra 5 e 12 gradi
Brix, con una tolleranza di 3%, al netto del sale aggiunto.
  2.  Per  il prodotto definito al comma 1 puo' essere usata anche la
denominazione di vendita «Passato di pomodoro».
  3.  Non  e' consentito concentrare il succo di pomodoro al di sopra
di  12  gradi Brix e provvedere poi alla successiva diluizione per la
preparazione della passata di pomodoro.
  4. La passata di pomodoro, qualora non confezionata immediatamente,
deve essere condizionata in asettico.
  5. Il prodotto di cui al comma 1 possiede i seguenti requisiti:
    a) zuccheri totali, espressi in zucchero invertito, in misura non
inferiore a 42% del residuo ottico, al netto del sale aggiunto;
    b) pH non superiore a 4,5;
    c) limite  di  conteggio Howard (HMC): massimo 70 campi positivi;
l'esame  microscopico  va  effettuato  sul prodotto diluito a residuo
rifrattometrico  8%  a  25°C se superiore e sul prodotto tal quale se
inferiore:  in  quest'ultimo  caso  il  limite  del 70% e' ridotto in
proporzione;
    d) impurezze  minerali  in  misura  non  superiore  allo 0,1% del
residuo ottico;
    e) acido  lattico in misura non superiore a 1% del residuo ottico
al netto del sale aggiunto.
  6.  La  presenza di bucce e di semi non deve superare il limite del
4% in peso del prodotto finito.
  7. E' ammessa l'aggiunta dei seguenti ingredienti:
    a) sale alimentare;
    b) correttori di acidita' previsti dal decreto del Ministro della
sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
    c) spezie, erbe, piante aromatiche e relativi estratti.
  8.  Gli  ingredienti  di  cui al comma 7, lettera c), devono essere
evidenziati nell'etichettatura.