IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali della salute e per le politiche comunitarie Visto l'art. 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2000/13/CE; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 204; Considerato che la passata di pomodoro e' un prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco; Ritenuta la necessita' di definire le condizioni d'uso della denominazione di vendita «passata di pomodoro», in particolare i requisiti che il prodotto deve possedere per rispondere alle aspettative del consumatore; Valutato il metodo di analisi per la verifica dell'eventuale aggiunta di acqua; Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 settembre 2005; Decreta: Art. 1. Definizione di passata di pomodoro 1. La denominazione di vendita «Passata di pomodoro» e' riservata al prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco, sano e maturo, avente il colore, l'aroma ed il gusto caratteristici del frutto da cui proviene, per spremitura, eventuale separazione di bucce e semi e parziale eliminazione dell'acqua di costituzione in modo che il residuo ottico rifrattometrico risulti compreso tra 5 e 12 gradi Brix, con una tolleranza di 3%, al netto del sale aggiunto. 2. Per il prodotto definito al comma 1 puo' essere usata anche la denominazione di vendita «Passato di pomodoro». 3. Non e' consentito concentrare il succo di pomodoro al di sopra di 12 gradi Brix e provvedere poi alla successiva diluizione per la preparazione della passata di pomodoro. 4. La passata di pomodoro, qualora non confezionata immediatamente, deve essere condizionata in asettico. 5. Il prodotto di cui al comma 1 possiede i seguenti requisiti: a) zuccheri totali, espressi in zucchero invertito, in misura non inferiore a 42% del residuo ottico, al netto del sale aggiunto; b) pH non superiore a 4,5; c) limite di conteggio Howard (HMC): massimo 70 campi positivi; l'esame microscopico va effettuato sul prodotto diluito a residuo rifrattometrico 8% a 25°C se superiore e sul prodotto tal quale se inferiore: in quest'ultimo caso il limite del 70% e' ridotto in proporzione; d) impurezze minerali in misura non superiore allo 0,1% del residuo ottico; e) acido lattico in misura non superiore a 1% del residuo ottico al netto del sale aggiunto. 6. La presenza di bucce e di semi non deve superare il limite del 4% in peso del prodotto finito. 7. E' ammessa l'aggiunta dei seguenti ingredienti: a) sale alimentare; b) correttori di acidita' previsti dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209; c) spezie, erbe, piante aromatiche e relativi estratti. 8. Gli ingredienti di cui al comma 7, lettera c), devono essere evidenziati nell'etichettatura.