IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento delle politiche di sviluppo
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visto   il  decreto  23 maggio  2005  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto del 24 gennaio 2003,
e'  stata  prorogata  di  centoventi  giorni a far data dal 1° luglio
2005;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di   origine  protetta  «Provolone
Valpadana»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  Certificazioni  Srl»  con  sede  in  Thiene  (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla   denominazione   di  origine  protetta  «provolone  valpadana»
registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/1996 del
12 luglio  1996,  gia'  prorogata  con  decreto  23 maggio  2005,  e'
ulteriormente  prorogata  di novanta giorni a far data dal 29 ottobre
2005.