L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 14 settembre 2005;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito:
decreto legislativo n. 387/2003);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia   elettrica   e   il   gas  (di  seguito:  l'Autorita)  per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e
vendita   dell'energia   elettrica  per  il  periodo  di  regolazione
2004-2007  e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e
diritti  fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio
2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito:
Testo integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 dicembre 2000, n. 224/00 (di
seguito: deliberazione n. 224/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 2 settembre 2005, n. 183/05 (di
seguito: deliberazione n. 183/05);
  Considerato che:
    l'art.  9,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  28 luglio 2005
prevede  che  l'Autorita',  con  propri  provvedimenti,  determina le
modalita'  con  le  quali  le risorse per l'erogazione delle «tariffe
incentivanti»   trovano   copertura   nel  gettito  della  componente
tariffaria  A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), del Testo
integrato;
    l'art.  9,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  28 luglio 2005
prevede  che  l'Autorita' individua il soggetto che eroga le «tariffe
incentivanti»,  le  modalita'  e  le condizioni per l'erogazione, ivi
inclusa  la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4
e  10,  tenuto  conto  di  quanto  disposto agli articoli 12 e 13 del
medesimo decreto;
    l'Autorita',  con  la  deliberazione  n.  183/05,  ha  avviato un
procedimento  per  la formazione di provvedimenti per dare attuazione
all'art.  9  del  decreto  ministeriale  28 luglio  2005, fissando in
quindici  giorni la durata massima del procedimento, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento;
    il   soggetto  che  eroga  le  «tariffe  incentivanti»,  definito
soggetto  attuatore  dall'art.  2,  comma  1, lettera h), del decreto
ministeriale 28 luglio 2005, deve:
      essere  un soggetto unico a livello nazionale dovendo applicare
i    criteri    di    priorita'   unici   nazionali   per   l'accesso
all'incentivazione,   ai  sensi  dell'art.  7  del  medesimo  decreto
ministeriale;
      disporre  delle  competenze amministrative necessarie per poter
erogare  le  «tariffe  incentivanti»  utilizzando  le risorse che, ai
sensi  dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3;
      disporre  delle  competenze tecniche necessarie per svolgere le
verifiche   di   ammissibilita'  delle  domande  ricevute,  ai  sensi
dell'art. 7 del medesimo decreto ministeriale;
      disporre   delle   competenze   tecniche   e   della  capacita'
organizzativa   per   svolgere,   avvalendosi   eventualmente   della
collaborazione  di  soggetti  terzi abilitati e/o enti di ricerca, di
certificazione  e/o  istituti  universitari  qualificati  nel settore
specifico,  le  verifiche circa il rispetto delle condizioni previste
dall'art.  8,  commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e
le   verifiche   sugli   impianti   fotovoltaici   in  esercizio  che
percepiscono le «tariffe incentivanti»;
  Ritenuto opportuno prevedere che:
    il   soggetto  che  eroga  le  «tariffe  incentivanti»  ai  sensi
dell'art.  7  del decreto ministeriale 28 luglio 2005 sia la societa'
Gestore  della rete di trasmissione nazionale S.p.a., in quanto e' il
soggetto   che   meglio  risponde  ai  requisiti  di  cui  all'ultimo
considerato e di cui si e' verificata la disponibilita';
    i  soggetti  responsabili degli impianti fotovoltaici, per essere
ammessi  a  beneficiare  delle  «tariffe  incentivanti»  previste dal
decreto  ministeriale  28 luglio  2005,  all'atto della presentazione
della  domanda  di  cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale
28 luglio 2005, debbano dichiarare, sotto la propria responsabilita',
di  rispettare  i  requisiti per l'ammissibilita' alle incentivazioni
previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonche':
      a) di  assumere  l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni
necessarie   alla  costruzione  e  all'esercizio  dell'impianto,  nel
rispetto  dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa
esistente in materia di sicurezza durante le attivita' di costruzione
ed  esercizio  dell'impianto e dei relativi allacciamenti, nonche' di
essere  consapevole  delle  proprie  responsabilita'  civili e penali
verso  terzi  connesse  alle  attivita'  di  costruzione ed esercizio
dell'impianto;
      b) che  l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno
riferite   le   domande   di   autorizzazione   alla   costruzione  e
all'esercizio,   e'   o  sara'  individuato  da  un  unico  punto  di
connessione  alla  rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione
della  corrente  continua in corrente alternata, rispetto al quale e'
stata   o  sara'  presentata  domanda  al  gestore  di  rete  per  la
connessione  ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del
decreto ministeriale 28 luglio 2005;
      c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro
la  medesima  scadenza  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del decreto
ministeriale   28 luglio  2005,  altre  domande  di  ammissione  alle
«tariffe  incentivanti»  previste  dal decreto ministeriale 28 luglio
2005  relative  ad  impianti  fotovoltaici da realizzare nel medesimo
sito, anche tramite societa' controllate o collegate;
      d) di   essere   proprietario   dell'immobile   destinato  alla
installazione    dell'impianto    o,    diversamente,   di   disporre
dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari,
di  tale  immobile,  qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i
dal soggetto responsabile;
      e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale
mancato  rispetto  delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del
decreto  ministeriale  28 luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8,
comma 6, del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle
«tariffe   incentivanti»   e  la  cancellazione  del  progetto  dalle
graduatorie  di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale
28 luglio 2005;
      f) di  impegnarsi  a dotare le proprie installazioni, a propria
cura  e  spese,  di  idonei  apparecchi di connessione e protezione e
regolazione,   che  verranno  concordati  con  il  gestore  di  rete,
rispondenti   alle   norme   tecniche  ed  antinfortunistiche,  e  di
impegnarsi altresi' a mantenerli in efficienza;
      g) di   impegnarsi   a   dotare   tutti   i   componenti  delle
apparecchiature  di  misura,  inclusi i cablaggi e le morsettiere, di
sistemi   meccanici   di  sigillatura  (piombatura  o  similari)  che
garantiscano  da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre
che  di  impegnarsi  a non alterare le caratteristiche di targa delle
apparecchiature  di  misura  e  a  non  modificare  i  dati di misura
registrati dalle medesime;
      h) di   consentire   l'accesso  all'impianto  e  alle  relative
infrastrutture,  comprese  quelle  di  misura  dell'energia elettrica
prodotta,  al  soggetto  attuatore  e  agli  altri soggetti di cui il
soggetto  attuatore puo' avvalersi per l'espletamento delle attivita'
di   verifica   e   controllo   previste  dall'art.  6  del  presente
provvedimento;
      i) di  aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale
superiore  a  50  kW  ed  inferiore  a 1000 kW, a favore del soggetto
attuatore,  una  cauzione  definitiva  nella misura di 1.500 euro per
ogni  kW  di  potenza  nominale  dell'impianto,  ai  sensi  di quanto
previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio
2005,
ai  fini  di garantire a tutti i soggetti responsabili interessati ad
usufruire   delle   «tariffe   incentivanti»   previste  dal  decreto
ministeriale   28 luglio   2005   criteri  di  certezza,  equita'  di
trattamento  e non discriminazione, oltre che il rispetto dei criteri
di  priorita'  per l'accesso all'incentivazione di cui all'art. 7 del
decreto ministeriale 28 luglio 2005;
    il soggetto attuatore effettui le necessarie verifiche in sede di
presentazione  delle  domande,  di  realizzazione dell'impianto, e di
esercizio  del  medesimo  impianto,  avvalendosi  eventualmente della
collaborazione  di  soggetti  terzi abilitati e/o enti di ricerca, di
certificazione  e/o  istituti  universitari  qualificati  nel settore
specifico, informando l'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.  Ai  soli  fini  del  presente  provvedimento  si applicano le
definizioni  di  cui  all'art.  2  del decreto ministeriale 28 luglio
2005.