IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto,  in  particolare,  l'allegato  V, punto E del regolamento CE
1493/99  il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni
climatiche   eccezionali   gli   Stati   membri  possono  autorizzare
l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb;
  Tenuto  conto  che  la  provincia autonoma di Bolzano - Assessorato
all'agricoltura  -  ha  segnalato  che nel territorio della provincia
medesima  si  sono  verificate  condizioni climatiche tali da rendere
necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i
prodotti vinicoli: uve fresche, mosto di uve parzialmente fermentato,
vino  nuovo  ancora  in  fermentazione ed il vino atto a dare vini da
tavola e vini a IGT che verra' prodotto nella campagna 2005/2006, nel
rispetto  di  quanto  previsto  all'allegato  V,  lettera E punto del
regolamento  CE  1493/99  nonche'  delle  disposizioni  contenute nel
regolamento CE n. 1622/2000;
  Tenuto  conto  che  il  parere espresso dalla commissione CE con la
nota  interpretativa  n.  40923  del  28 ottobre 1998 che recita: «E'
lecito,  alla  luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare
l'arricchimento   per  aumentare  il  titolo  alcolometrico  naturale
avvalendosi  dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al
paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)  dello stesso articolo e sottoporre
ulteriormente  ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione
di  tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» e' ritenuto
valido  dalla  commissione  CE  in  quanto  il reg. n. 1493/99 non ha
modificato la materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  campagna  2005/2006 e' consentito acidificare i prodotti
citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della
provincia autonoma di Bolzano.
  2.  Le  operazioni  di  acidificazione  debbono  essere  effettuate
secondo   le   modalita'   ed   i   limiti   massimi  previsti  dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 settembre 2005
                                       Il direttore generale: Petroli