IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e
successive   modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di origine controllata dei vini «Trentino» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa
ad  ottenere  la  modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione
dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata di che trattasi,
specificatamente  per quanto riguarda l'utilizzo del tappo a vite per
le bottiglie di contenuto non superiore a lt. 5;
  Visto  il parere favorevole espresso al riguardo dalla provincia di
Trento;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica  dell'art.  9  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  «Trentino»  pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 174 del 28 luglio 2005;
    Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e nei modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere alla modifica dell'art. 9
del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata   «Trentino»   ed   all'approvazione  della  medesima  in
conformita'  al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato
Comitato;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  L'art.   9   del   disciplinare   di   produzione  dei  vini  della
denominazione  di  origine  controllata «Trentino» - riconosciuta con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 agosto 1971 e successive
modifiche - e' modificato come nel testo appresso riportato:
  «I  vini  a  denominazione di origine controllata "Trentino" devono
essere  immessi  al  consumo  in  bottiglie  di  forma  "bordolese" o
"renana"  o "borgognotta" o "champagnotta" di capacita' non superiore
a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.
  L'abbigliamento   delle   bottiglie   deve  essere  quello  in  uso
tradizionale  e  comunque consono ai caratteri di un vino di qualita'
con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso bocca in
sostanza inerte o da tappo a vite.
  I  vini  a  denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato
giallo  e  Moscato  rosa,  anche nella tipologia "liquoroso", possono
essere  immessi  al  consumo  nelle  caratteristiche  e  tradizionali
bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel"».
  Le  disposizioni  di  cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla
pubblicazione del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 ottobre 2005
                                         Il direttore generale: Abate