Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 194, corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e
gestione del rumore ambientale;
Vista la legge Comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, recante
disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
comunitaria 2003);
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro
sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive
modificazioni, concernente la liberta' di accesso alle informazioni
in materia di ambiente, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, di
attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 30 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comuni- tarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e
per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli
effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il
fastidio, definisce le competenze e le procedure per:
a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3;
b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui
all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale
laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione
possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonche' ad evitare
aumenti del rumore nelle zone silenziose;
c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in
merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
2. Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla
persona esposta, dalle attivita' domestiche, proprie o del vicinato,
ne' al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita'
lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attivita'
militari svolte nelle zone militari.
3. Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si
applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e
successive modificazioni, nonche' la normativa vigente in materia di
tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge
n. 447 del 1995.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente delta Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2002/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L
189 del 18 luglio 2002.
- La legge comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306,
reca: «Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria 2003).
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge quadro
sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca:
«La liberta' d'accesso alle informazioni in materia di
ambiente, e successive modificazioni».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
«Nuovo codice della strada».
- Il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59,
reca: «Attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».
- La direttiva 96/61 /CE e' pubblicata in GUCE n. L 257
del 10 ottobre 1996.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202.
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.
Note all'art. 1:
- Per la legge 26 ottobre 1995, n. 447, vedi note alle
premesse.