Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 14 marzo
1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto
legislativo qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell'edilizia;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo
II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli
edifici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 660;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante
revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del
22 marzo 2003;
Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le linee della politica
energetica nazionale, nonche' i criteri generali per la sua
attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche
dei meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con le
autonomie regionali;
Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica degli
edifici integrano esigenze di diversificazione delle fonti,
flessibilita' e sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo e
qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese,
incolumita' delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela
dell'ambiente;
Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una
parte, la direttiva 2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione della
direttiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, integrazioni e
aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di evitare
disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e
dei trasporti e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le
modalita' per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al
fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione
delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire
a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni
di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la
competitivita' dei comparti piu' avanzati attraverso lo sviluppo
tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche
integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli
edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle
ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle
elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica
energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province
autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione,
predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto
dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi
nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del
mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti
rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione
degli utenti finali.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 1 e l'allegato A,
della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n.
266, e' il seguente:
«1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B».
«5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materia di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato».
«Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle
navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002,
recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto
concerne il termine a partire da cui sono vietati gli
scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che
modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta
intensita' di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei
suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime
comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003,
riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003,
recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di
origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,
concernente il regime fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine
di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole,
2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione
dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra, per quanto riguarda le analisi comparative
comunitarie».
- La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata in GUCE n. L 1
del 4 gennaio 2003.
- Il titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.),
reca:
«TITOLO II - Norme per il contenimento del consumo di
energia negli edifici».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n.
242.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n. 660 (Regolamento per l'attuazione
della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di
rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate
con combustibili liquidi o gassosi), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302.
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge
23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215), e' il
seguente:
«1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi
fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla
presente legge. Sono, altresi', determinate disposizioni
per il settore energetico che contribuiscono a garantire la
tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta
salva la disciplina in materia di rischi da incidenti
rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al
fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello
Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei
trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli
obiettivi e le linee della politica energetica nazionale,
nonche' i criteri generali per la sua attuazione a livello
territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si
avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione
con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che provvedono alle finalita' della presente legge ai sensi
dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
202), e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».