IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive
modificazioni, segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed in
particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'Alta
formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 14 aprile
2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e
del 17 maggio 2004;
Visto il parere della VII Commissione della Camera dei deputati,
espresso in data 29 settembre 2004;
Visto il parere della 7ª Commissione del Senato, espresso in data
29 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per istituzioni: le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli
Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di
musica e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione
artistica e musicale;
d) per Comitato: il Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario;
e) per sistema: il sistema dell'Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale;
f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
g) per regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna
istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;
h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di
diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i
corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o
master;
i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma
accademico di secondo livello, il diploma accademico di
specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in
campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il
diploma di perfezionamento o master;
l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati,
raggruppati per materie omogenee;
m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle
attivita' didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle
scuole ad esso afferenti;
n) per credito formativo accademico: la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per
l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilita'
che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
p) per attivita' formativa: ogni attivita' organizzata o prevista
dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di
laboratorio, alle attivita' didattiche di gruppo, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento;
q) per curriculum: l'insieme delle attivita' formative
specificate nel regolamento didattico del corso di studio di
riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
r) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme
delle norme che regolano i curricula del corso di studio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il
Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei
casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere
grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, lettera h),
e comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati):
«7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) - g) omissis;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi.».
«8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella
universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo
tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1,
della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche.
Nell'ambito della graduale statizzazione si terra'
conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che
abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il
pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'art. 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della
contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'art. 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 febbraio 2003, n. 132, concernente: «Regolamento recante
criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135.
Nota all'art. 1:
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, 268
concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure
urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca
scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e
musicale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 novembre 2002, n. 276.