IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare 1'art. 7,
concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» come modificato da ultimo dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2003 ed
in particolare l'art. 25 concernente le competenze del Dipartimento
per le risorse umane e strumentali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2003 concernente «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 2004 concernente «Modifiche ai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, 9 dicembre 2002 e 23 luglio
2003, recanti, rispettivamente: "Ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri", "Disciplina
sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri" ed "Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri"»;
Visto il CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione per
il quadriennio 2002-2005 del 18 dicembre 2002 che individua per il
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri uno specifico
comparto di contrattazione collettiva;
Visto il CCNQ per la definizione delle autonome aree di
contrattazione per il quadriennio 2002-2005 del 23 settembre 2004 che
individua un'autonoma area di contrattazione collettiva per i
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti il CCNL ed il CCNI per il personale del comparto Presidenza
del Consiglio dei Ministri sottoscritto rispettivamente in data 17
maggio 2004 e 15 settembre 2004;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005),
ed in particolare l'art. 1, comma 93, che prevede la rideterminazione
delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche sulla base
dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio
2005 con cui, terminata la fase di prima attuazione di cui al comma 6
dell'art. 9-bis del decreto legislativo n. 3003/1999, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono state rideterminate, ai sensi
dell'art. 1, comma 93, della suddetta legge n. 311/2004 le dotazioni
organiche del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed in particolare gli articoli 2 e 3 concernenti le dotazioni
organiche del personale dirigenziale;
Visto l'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi
2 e 4 i quali prevedono rispettivamente che «le dotazioni organiche
del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri sono determinate in misura corrispondente ai posti di
funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti
di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'art. 7,
commi 1 e 2» e che « i posti funzione e le relative dotazioni
organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai
sensi dell'art. 7»;
Tenuto conto che e' in corso di adozione il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri con cui si apportano al citato decreto del
Presidente del Consiglio 23 luglio 2002, e successive modificazioni
ed integrazioni, le modifiche necessarie a rendere corrispondente il
numero dei posti di funzione di prima e seconda fascia ivi previsti
alle nuove dotazioni organiche del personale dirigenziale di cui alle
tabelle B e C allegate al suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2005;
Ritenuto necessario procedere all'adeguamento delle strutture della
Presidenza ai fini di una piu' consona razionalizzazione e
funzionalita' nell'organizzazione del personale e nella gestione dei
beni e dei servizi per una piu' efficiente rispondenza alle mutevoli
esigenze cui l'amministrazione deve far fronte, soprattutto in
conseguenza della recente istituzione di nuove strutture presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del conseguente incremento
delle attivita' connesse alla gestione delle risorse umane e
strumentali;
Ritenuto opportuno, ai suddetti fini, istituire una struttura
generale specificamente dedicata alla gestione degli immobili,
all'approvvigionamento dei beni e servizi con esclusione di quelli di
natura informatica e nel contempo potenziare la struttura addetta
alla gestione delle risorse umane anche in vista degli adempimenti
conseguenti all'applicazione dei nuovi contratti collettivi di
comparto;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e'
sostituito dal seguente:
«Art. 25. - (Dipartimento per le risorse umane ed i servizi
informatici) - 1. Il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi
informatici provvede all'acquisizione, alla formazione ed alla
gestione del personale della Presidenza; alle attivita' di carattere
generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni
organizzative della Presidenza; al supporto organizzativo degli
organi collegiali che operano presso la Presidenza; alla gestione del
contenzioso del lavoro ed assume direttamente la difesa
dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del
lavoro in primo grado. Cura le relazioni sindacali.
2. Il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici
provvede, altresi', in un quadro unitario di programmazione generale
annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della
Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie,
all'approvvigionamento di beni e servizi di natura informatica e
telematica, nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse
procedure amministrativo contabili. Il Dipartimento predispone e
gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando
l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi
informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il
profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di
comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate
dell'Ufficio del Segretario Generale. Coordina le attivita' di
rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i
Dipartimenti della Presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema
statistico nazionale. Il Dipartimento provvede alla gestione
dell'autoparco e cura la sicurezza del servizio di trasporto.
3. Presso il dipartimento opera l'Ufficio del medico competente che
assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in
attuazione degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 626
del 1994 e successive modificazioni. All'ufficio fanno capo, secondo
le direttive impartite dal segretario generale, eventuali strutture
mediche istituite presso la Presidenza.
4. Il dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici si
articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di quindici
servizi. Il dipartimento si avvale, altresi', di un dirigente con
compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente
di cui all'art. 5, comma 5.».