IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;
Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002,
che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunita';
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del-l'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita', e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931,
n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995,
che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e altri prodotti possono essere
introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in
talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori
di selezione varietale;
Vista la direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio
2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che
abroga la direttiva 92/76/CEE;
Vista l'adesione dell'Italia dal 1° gennaio 1948, all'Accordo
generale sulle tariffe doganali ed il commercio (General Agreement on
Tariffs and Trade - GATT) e successivamente sostituito
dall'Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization
- WTO) dal 1° gennaio 1995;
Visto il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile
1984, relativo alla conclusione della Convenzione internazionale
sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, ed in
particolare l'allegato 4;
Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce il codice doganale comunitario;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali in data 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la
diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 20 marzo 1996, che recepisce le direttive 95/65/CE e
95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, concernente le
modificazioni degli allegati al citato decreto in data 31 gennaio
1996;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali in data 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997, che recepisce la direttiva
96/78/CE della Commissione, del 6 dicembre 1996, concernente le
modificazioni degli allegati al citato decreto in data 31 gennaio
1996;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 27
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio
1998, che recepisce le direttive della Commissione 96/14/CE del 12
marzo 1996, 96/15/CE del 14 marzo 1996, 96/76/CE del 29 novembre 1996
e 97/14/CE del 21 marzo 1997, che modificano alcuni allegati della
direttiva 77/93/CEE del Consiglio, nonche' la direttiva 92/76/CEE,
relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari
rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 13
febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo
1998, che recepisce la direttiva della Commissione 97/46/CE del 25
luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le
condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti
vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V
della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o
trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone
protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione
varietale;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali
in data 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del
17 settembre 1998, che recepisce le direttive della Commissione
98/1/CE e 98/2/CE dell'8 gennaio 1998, che modificano alcuni allegati
della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19
ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15
dicembre 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n.
98/22/CE del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per
l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunita', presso posti
di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi
terzi;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 8
luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio
1999, che recepisce la direttiva 1999/53/CE della Commissione del 26
maggio 1999, che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE
del Consiglio, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e
prodotti vegetali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
5 ottobre 2001, che modifica gli allegati al citato decreto in data
31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali:
recepimento delle direttive della Commissione 2001/32/CE e 2001/33/CE
dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva
2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del
25 settembre 2002, che modifica gli allegati al citato decreto in
data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento delle direttive della Commissione 2002/28/CE e 2002/29/CE
del 19 marzo 2002, che modificano taluni allegati della direttiva
2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
16 febbraio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in data
31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento della direttiva della Commissione 2002/36/CE del 29
aprile 2002 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE
del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 14 luglio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in
data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento delle direttive della Commissione 2003/21/CE e 2003/22/CE
del 24 marzo 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n.
2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9
del 13 gennaio 2004, che modifica gli allegati al citato decreto in
data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento delle direttive della Commissione 2003/46/CE e 2003/47/CE
del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva
2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del
25 giugno 2004, che modifica gli allegati al citato decreto 31
gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione
e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento della
direttiva della Commissione 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che
modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234
del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati al citato decreto in
data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento della direttiva della Commissione 2004/31/CE del 17 marzo
2004 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa
alla modifica della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune
zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario
nella Comunita';
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 7 aprile 2005, che modifica gli allegati al citato decreto in
data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento della direttiva della Commissione 2004/70/CE del 28
aprile 2004 e della direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004, che
modificano la direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' della normativa
1. Il presente decreto ha per oggetto:
a) le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio
della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di
cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione;
b) l'attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28
novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,
dell'8 maggio 2000;
c) l'attuazione della Convenzione internazionale per la
protezione delle piante (CIPV) ed il relativo modello di «certificato
fitosanitario» e «certificato fitosanitario di riesportazione» o i
loro equivalenti elettronici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per
le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e
l'allegato B della legge 31ottobre 2003, n 306
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 novembre 2003, n. 266, supplemento ordinario:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.».
"Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo Statuto della Societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali
e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori e che
modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
Consiglio relativa all'attuazione del principio della
parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario e che modifica le direttive
73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che
modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di
mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del
Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di
stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a
favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali
della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che
modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e
caprini.».
- La direttiva 2002/89/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
355 del 30 dicembre 2002. - La direttiva 2000/29/CE e'
pubblicata nella GUCE n. L 169 del 10 luglio 2000.
- La legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la
difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle
cause nemiche e sui relativi servizi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1931, n. 194.
- Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, reca:
«Approvazione del regolamento per l'applicazione della
legge 18 giugno 1931, n. 987».
- La direttiva 95/44/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
184 del 3 agosto 1995.
- La direttiva 2001/32/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
127 del 9 maggio 2001.
- La direttiva 92/76/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
305 del 21 ottobre 1992.
- Il regolamento (CEE) n. 1262/84 e' pubblicato nella
GUCE n. L 126 del 12 maggio 1984.
- Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e' pubblicato nella
GUCE n. L 302 del 19 ottobre 1992.
- La direttiva n. 91/683/CEE, e' pubblicata nella GUCE
n. L 376 del 31 dicembre 1991.
- La direttiva 95/65/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
308 del 21 dicembre 1995.
- La direttiva 95/66/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
308 del 21 dicembre 1995.
- La direttiva 96/78/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
321 del 12 dicembre 1996.
- La direttiva 96/14/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
68 del 19 marzo 1996.
- La direttiva 96/15/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
70 del 20 marzo 1996.
- La direttiva 96/76/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
317 del 6 dicembre 1996
- La direttiva 97/14/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
87 del 2 aprile 1997.
- La direttiva 77/93/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
26 del 31 gennaio 1977.
- La direttiva 97/46/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
204 del 31 luglio 1997.
- La direttiva 95/44/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
184 del 3 agosto 1995.
- Le direttive 98/1/CE e 98/2/CE sono pubblicate nella
GUCE n. L 15 del 21 gennaio 1998.
- La direttiva 98/2/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
126 del 28 aprile 1998.
- La direttiva 1999/53/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
142 del 5 giugno 1999.
- La direttiva 2001/33/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
127 del 9 maggio 2001.
- La direttive n. 2002/28/CE e 2002/29/CE sono
pubblicate nella GUCE n. L 77 del 20 marzo 2002.
- La direttiva 2002/36/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
116 del 3 maggio 2002.
- La direttiva 2003/21/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
78 del 28 marzo 2003.
- La direttiva 2003/22/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
78 del 25 marzo 2003.
- Le direttive 2003/46/CE e 2003/47/CE sono pubblicate
nella GUCE n. L 138 del 5 giugno 2003.
- La direttiva 2003/116/CE e' pubblicata nella GUCE n.
L 321 del 6 dicembre 2003.
- Le direttive 2004/31/CE e 2004/32/CE sono pubblicate
nella GUCE n. L 85 del 23 marzo 2004.
- La direttiva 2004/70/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
127 del 29 aprile 2004.
- La direttiva 2004/102/CE e' pubblicata nella GUCE n.
L 309 del 6 ottobre 2004.
Nota all'art. 1:
- Per le direttive 2002/89/CE e 2000/29/CE, vedi note
alle premesse.