IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'
  Vista  la  legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del
riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a);
  Visto  il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127
del  1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il
riordino  della  disciplina  delle  scuole superiori per interpreti e
traduttori  e,  in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le
scuole  riconosciute  ai  sensi  della  legge  n.  697  del  1986  di
conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;
  Visto  il  regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre  2004, n. 270, che ha
sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
  Visto   il  decreto  ministeriale  4 agosto  2000,  concernente  la
determinazione   delle   classi  delle  lauree  universitarie  e,  in
particolare,  l'allegato  3  al predetto provvedimento, relativo alla
classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con il quale e' stata costituita la
commissione  tecnico-consultiva  con  il  compito di esprimere parere
obbligatorio  in  ordine  alle istanze di riconoscimento delle scuole
superiori  per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale n. 38 del 2002;
  Vista   l'istanza   presentata   dall'Associazione  «Libera  Scuola
Superiore  per  mediatori  linguistici»  con  sede  in  Cuneo, piazza
Galimberti,   15,   per  i  fini  di  cui  all'art.  10  del  decreto
ministeriale n. 38 del 2002;
  Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola, espresso
dalla  Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 20 settembre
2005;
                              Decreta:
  1.   L'Associazione   «Libera   Scuola   superiore   per  mediatori
linguistici»  e'  autorizzata  ad  istituire una Scuola superiore per
mediatori linguistici con sede in Cuneo, piazza Galimberti, 15.
  1. La Scuola e' abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi
superiori  per  mediatori  linguistici serali di durata triennale e a
rilasciare  i  relativi  titoli,  equipollenti a tutti gli effetti ai
diplomi  di  laurea conseguiti nelle universita' al termine dei corsi
afferenti  alla  classedelle  lauree  universitarie in «Scienze della
mediazione   linguistica»   di  cui  all'allegato  n.  3  al  decreto
ministeriale 4 agosto 2000.
  2.  Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno e'
pari  a  40  unita'  e,  complessivamente  per  l'intero ciclo, a 120
unita'.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 settembre 2005
                                         Il direttore generale: Masia