IL DIRETTORE
           della Direzione II del Dipartimento del Tesoro

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  strumenti  finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
  Visto  il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato
in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore
della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
21 ottobre  2005  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 74.203 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i  propri  decreti  in  data  20 ottobre  2004,  10 marzo  e
22 giugno 2005, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
quattro  tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento
15 settembre  2004  e  scadenza  15 settembre  2035, indicizzati, nel
capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei
prezzi  al  consumo  nell'area  dell'euro  (IAPC), con esclusione dei
prodotti  a  base  di  tabacco,  d'ora  innanzi indicato, ai fini del
presente decreto, come «Indice Eurostat»;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  quinta tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  n.  16440  del  22 aprile  2005,  entrambi citati nelle
premesse, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  2,35%  indicizzati  all'«Indice  Eurostat»  («BTP
Euroi») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035,
fino  all'importo  massimo  di 500 milioni di euro, di cui al decreto
del   22 giugno   2005,   altresi'  citato  nelle  premesse,  recante
l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca centrale europea e su di essi, come
previsto  dall'art.  6,  ultimo  comma  del  decreto 20 ottobre 2004,
citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping».
  Le  prime  due  cedole  dei  buoni  emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.