IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Premesso che il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita', convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito richiamata come: la legge n. 290/2003), stabilisce, all'art. 1-quinquies, comma 6, primo periodo, che i soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacita' di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che regola il diritto di accesso dei terzi; Premesso che la soprarichiamata norma, al secondo periodo, stabilisce che l'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; e al terzo periodo stabilisce che in casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito richiamato come: il Gestore della rete), l'esenzione si applica altresi' ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e sue modifiche e integrazioni (di seguito richiamato come: il decreto legislativo n. 79/1999); e in particolare l'art. 3, comma 6; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del sistema energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (di seguito richiamata come: la legge n. 239/2004); Vista la decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE; Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito richiamato come: il regolamento europeo n. 1228/03); e in particolare l'art. 2, paragrafo 1, che definisce come «interconnector» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri; Visto l'art. 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento europeo n. 1228/03 che prevede norme per i cosiddetti «nuovi interconnector» per corrente continua e per corrente alternata, e prevede la possibilita' per i «nuovi interconnector» di beneficiare di un'esenzione dal diritto di accesso dei terzi per la totalita' o una parte della capacita' aggiuntiva di interconnessione realizzata; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, recante concessione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, e le sue modifiche ed integrazioni (di seguito richiamato come: il decreto ministeriale 22 dicembre 2000); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito richiamato come: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004), recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02, recante riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete; e in particolare gli articoli 2 e 3; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 14 maggio 2004, n. 73/04, recante modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02; Visto il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di trasmissione elettrica nazionale (di seguito richiamato come: il Codice di rete), adottato dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e approvato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 20 aprile 2005, recante concessione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come risultante dall'unificazione disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale; Considerato che la gestione delle linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, puo' avvenire al di fuori della rete di trasmissione nazionale, purche' sia garantita la sicurezza del sistema elettrico nazionale; Considerato che la realizzazione delle linee e dei relativi dispositivi di interconnessione in corrente continua e in corrente alternata con sistemi elettrici di altri Stati rientra di norma nel piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, e che occorre disciplinare i casi eccezionali previsti dall'art. 1-quinquies, comma 6, terzo periodo, della legge n. 290/2003; Ritenuto che per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, sia necessario gestire qualsiasi linea di interconnessione in corrente alternata in modo unitario con le altre linee di interconnessione dello stesso tipo, facenti parte della rete di trasmissione nazionale e che non esista analoga necessita' per le linee di interconnessione in corrente continua o con tecnologia equivalente; Ritenuto che, ai fini della connessione e dell'applicazione delle regole del dispacciamento e del funzionamento della borsa dell'energia elettrica, sia opportuno assimilare le medesime linee in corrente continua o con tecnologie equivalente e i flussi di energia elettrica forniti attraverso di esse, rispettivamente alle centrali di generazione elettrica e all'energia da queste immessa nel sistema elettrico nazionale; Ritenuto che sia opportuno procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1-quinquies, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 290/2003, in maniera coerente e armonizzata con le disposizioni sul mercato interno dell'energia elettrica e, per quanto riguarda i collegamenti con i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri di attuare le parti pertinenti del regolamento n. 1228/03, anche al fine di promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni generali 1. Sono soggette alle norme del presente decreto le linee elettriche che connettono nodi, a tensione superiore o pari a 120 kV, appartenenti a reti elettriche di Stati diversi. 2. Non sono ammissibili richieste di esenzione per linee di interconnessione che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. o suoi aventi causa per le attivita' di trasmissione e di dispacciamento ai sensi della legge n. 290/2003 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito richiamato come: il Gestore della rete) valuti come duplicati funzionali di linee di interconnessione in corso di realizzazione da parte dello stesso Gestore della rete, ovvero siano inserite nel piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e non avviate a realizzazione nel corso di quattro anni dalla data di primo inserimento, salvo esplicita rinuncia alla realizzazione da parte del Gestore della rete. 3. Per i collegamenti tra nodi a tensione inferiore a quella di cui al comma 1, l'esenzione di cui al presente decreto si intende concessa in via generale, salvo l'obbligo di comunicazione, da parte degli interessati, delle informazioni di cui al successivo art. 2, comma 3, lettere a) e b), al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (di seguito richiamato come: il Ministero) ed al Gestore della rete. 4. Per orientare le scelte dei possibili soggetti richiedenti, il Gestore della rete indica, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dell'esistente assetto della rete nazionale, la capacita' che puo' essere concessa in esenzione nell'anno successivo, senza compromettere la sicurezza del sistema elettrico e indica altresi' la ripartizione indicativa di tale capacita' sulle diverse frontiere.