IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Premesso  che  il  decreto-legge  29 agosto  2003,  n. 239, recante
disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza  e  lo sviluppo del sistema
elettrico   nazionale  e  per  il  recupero  di  potenza  di  energia
elettrica.  Delega  al  Governo  in  materia  di  remunerazione della
capacita'  produttiva  di  energia  elettrica e di espropriazione per
pubblica  utilita',  convertito con modificazioni in legge 27 ottobre
2003,  n.  290  (di  seguito  richiamata come: la legge n. 290/2003),
stabilisce,  all'art.  1-quinquies,  comma  6,  primo  periodo, che i
soggetti  non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di
energia  elettrica  che  realizzano  a  proprio  carico  nuove  linee
elettriche  di  interconnessione  con  i  sistemi  elettrici di altri
Stati,  in  corrente  continua  o con tecnologia equivalente, possono
richiedere,  per  l'incremento  della  capacita' di interconnessione,
come  risultante  dal  nuovo  assetto  di  rete,  una esenzione dalla
disciplina che regola il diritto di accesso dei terzi;
  Premesso   che   la  soprarichiamata  norma,  al  secondo  periodo,
stabilisce  che  l'esenzione  e'  accordata,  caso  per  caso, per un
periodo  compreso  tra  dieci  e  venti anni dalla data di entrata in
esercizio  delle  nuove  linee,  e per una quota compresa fra il 50 e
l'80  per  cento  delle  nuove capacita' di trasporto realizzate, dal
Ministero    delle    attivita'   produttive,   sentito   il   parere
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas; e al terzo periodo
stabilisce  che in casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di
trasmissione  nazionale (di seguito richiamato come: il Gestore della
rete),   l'esenzione   si   applica   altresi'   ai   dispositivi  di
interconnessione  in  corrente alternata a condizione che i costi e i
rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati,
se  paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del
collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante
un dispositivo di interconnessione in corrente alternata;
  Visto  il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica,  e  sue modifiche e integrazioni (di seguito
richiamato come: il decreto legislativo n. 79/1999); e in particolare
l'art. 3, comma 6;
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del sistema
energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di energia (di seguito richiamata
come: la legge n. 239/2004);
  Vista  la  decisione  n.  1229/2003/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio   del   26 giugno   2003   che  stabilisce  un  insieme  di
orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia
e che abroga la decisione n. 1254/96/CE;
  Vista   la  direttiva  2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni di accesso alla
rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito
richiamato come: il regolamento europeo n. 1228/03); e in particolare
l'art.  2, paragrafo 1, che definisce come «interconnector» una linea
di  trasmissione  che attraversa o si estende oltre una frontiera tra
Stati  membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli
Stati membri;
  Visto l'art. 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento europeo n. 1228/03
che  prevede  norme  per  i  cosiddetti  «nuovi  interconnector»  per
corrente continua e per corrente alternata, e prevede la possibilita'
per  i  «nuovi  interconnector»  di  beneficiare  di un'esenzione dal
diritto  di  accesso  dei  terzi  per  la totalita' o una parte della
capacita' aggiuntiva di interconnessione realizzata;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  17 luglio  2000,  recante concessione alla societa'
Gestore  della  rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attivita'
di   trasmissione   e   dispacciamento   dell'energia  elettrica  nel
territorio nazionale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   22 dicembre   2000,   recante  approvazione  della
convenzione  tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo
n. 79/1999, e le sue modifiche ed integrazioni (di seguito richiamato
come: il decreto ministeriale 22 dicembre 2000);
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 maggio  2004  (di  seguito richiamato come: decreto del Presidente
del   Consiglio   dei  Ministri  11 maggio  2004),  recante  criteri,
modalita'  e  condizioni  per l'unificazione della proprieta' e della
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  1° agosto  2002, n. 151/02, recante riconoscimento di diritti di
accesso  a  titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete
elettrica  di  interconnessione  con l'estero, ai sensi dell'art. 10,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  a  seguito  della
realizzazione  di  nuove infrastrutture di rete; e in particolare gli
articoli 2 e 3;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas   14 maggio   2004,   n.   73/04,   recante  modificazione  della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
1° agosto 2002, n. 151/02;
  Visto   il  Codice  di  trasmissione,  dispacciamento,  sviluppo  e
sicurezza  della rete di trasmissione elettrica nazionale (di seguito
richiamato  come: il Codice di rete), adottato dalla societa' Gestore
della  rete  di  trasmissione  nazionale  S.p.a. e approvato ai sensi
dell'art.  1,  comma  4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004;
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 20 aprile
2005,  recante  concessione  alla  societa'  Gestore  della  rete  di
trasmissione  nazionale  S.p.a.,  come  risultante  dall'unificazione
disposta  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
11 maggio  2004,  delle  attivita'  di  trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica nel territorio nazionale;
  Considerato   che   la   gestione   delle   linee   elettriche   di
interconnessione  con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente
continua  o  con  tecnologia  equivalente,  puo' avvenire al di fuori
della  rete  di  trasmissione  nazionale,  purche'  sia  garantita la
sicurezza del sistema elettrico nazionale;
  Considerato  che  la  realizzazione  delle  linee  e  dei  relativi
dispositivi  di  interconnessione  in corrente continua e in corrente
alternata  con  sistemi elettrici di altri Stati rientra di norma nel
piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, e che occorre
disciplinare i casi eccezionali previsti dall'art. 1-quinquies, comma
6, terzo periodo, della legge n. 290/2003;
  Ritenuto  che  per  garantire  la  sicurezza  del sistema elettrico
nazionale, sia necessario gestire qualsiasi linea di interconnessione
in  corrente  alternata  in  modo  unitario  con  le  altre  linee di
interconnessione  dello  stesso  tipo,  facenti  parte  della rete di
trasmissione  nazionale  e  che  non esista analoga necessita' per le
linee  di  interconnessione  in  corrente  continua  o con tecnologia
equivalente;
  Ritenuto  che,  ai fini della connessione e dell'applicazione delle
regole   del   dispacciamento   e   del   funzionamento  della  borsa
dell'energia elettrica, sia opportuno assimilare le medesime linee in
corrente  continua o con tecnologie equivalente e i flussi di energia
elettrica  forniti  attraverso di esse, rispettivamente alle centrali
di  generazione elettrica e all'energia da queste immessa nel sistema
elettrico nazionale;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  procedere all'emanazione del decreto
ministeriale previsto dall'art. 1-quinquies, comma 6, ultimo periodo,
della  legge  n.  290/2003,  in maniera coerente e armonizzata con le
disposizioni sul mercato interno dell'energia elettrica e, per quanto
riguarda i collegamenti con i sistemi nazionali di trasmissione degli
Stati  membri  di  attuare  le  parti  pertinenti  del regolamento n.
1228/03,  anche  al fine di promuovere la concorrenza nell'offerta di
energia elettrica;
                              Decreta:

                               Art. 1.
           Ambito di applicazione e disposizioni generali

  1.   Sono  soggette  alle  norme  del  presente  decreto  le  linee
elettriche che connettono nodi, a tensione superiore o pari a 120 kV,
appartenenti a reti elettriche di Stati diversi.
  2.  Non  sono  ammissibili  richieste  di  esenzione  per  linee di
interconnessione  che  la societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. o suoi aventi causa per le attivita' di trasmissione
e  di  dispacciamento  ai sensi della legge n. 290/2003 e del decreto
del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito
richiamato  come:  il  Gestore  della  rete)  valuti  come  duplicati
funzionali  di linee di interconnessione in corso di realizzazione da
parte  dello  stesso  Gestore  della  rete, ovvero siano inserite nel
piano  di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e non avviate
a  realizzazione  nel  corso  di  quattro  anni  dalla  data di primo
inserimento, salvo esplicita rinuncia alla realizzazione da parte del
Gestore della rete.
  3. Per i collegamenti tra nodi a tensione inferiore a quella di cui
al  comma  1,  l'esenzione  di  cui  al  presente  decreto si intende
concessa  in via generale, salvo l'obbligo di comunicazione, da parte
degli  interessati,  delle  informazioni di cui al successivo art. 2,
comma  3,  lettere a) e b), al Ministero delle attivita' produttive -
Direzione  generale  per l'energia e le risorse minerarie (di seguito
richiamato come: il Ministero) ed al Gestore della rete.
  4.  Per  orientare le scelte dei possibili soggetti richiedenti, il
Gestore  della rete indica, entro sessanta giorni dall'emanazione del
presente decreto e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno,
sulla  base dell'esistente assetto della rete nazionale, la capacita'
che  puo'  essere  concessa  in esenzione nell'anno successivo, senza
compromettere la sicurezza del sistema elettrico e indica altresi' la
ripartizione indicativa di tale capacita' sulle diverse frontiere.