IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2; Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunita' economica europea e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto interministeriale 4 marzo 2002, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria; Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria; Ritenuta la necessita' di riordinare le scuole di specializzazione del settore odontoiatrico esistenti presso le universita'; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242 «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare gli articoli 34 e seguenti; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art. 8; Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 6, comma 6; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 relativo alle procedure informatiche per l'inserimento e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell'apposito sito della banca dati del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca; Tenuto conto che il decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge; Considerata l'esigenza di provvedere al riassetto delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal decreto ministeriale n. 270/2004; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 17 dicembre 2003, 13 aprile 2005 e 6 luglio 2005; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del Ministero della salute, espresso in data 16 febbraio 2005; Viste le note prot. n. 3097 del 27 maggio 2005 e prot. n. 3060 del 6 giugno 2005 con le quali sono stati richiesti i pareri degli ordini professionali interessati; Visto il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri espresso in data 28 giugno 2005; Considerata la necessita' di adeguare gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato decreto ministeriale n. 270/2004; Considerata la necessita' di individuare gli obiettivi formativi delle citate scuole di specializzazione in adeguamento a quanto previsto all'art. 34 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999; Considerata l'opportunita' di consentire una razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa in stretta connessione con le esigenze del Servizio sanitario nazionale; Ritenuta altresi' la necessita' di raccogliere in un unico provvedimento gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione mediche a normativa CEE e per le esigenze del Servizio sanitario nazionale finalizzandoli al conseguimento di una piena e autonoma capacita' professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato. 2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria in conformita' alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.