IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;
Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente
l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi
alle norme della Comunita' economica europea e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 4 marzo 2002, concernente
l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria;
Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996
concernenti gli ordinamenti didattici delle scuole di
specializzazione del settore medico, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole
di specializzazione del settore farmaceutico;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola
di specializzazione di fisica sanitaria;
Ritenuta la necessita' di riordinare le scuole di specializzazione
del settore odontoiatrico esistenti presso le universita';
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 17, comma 95;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242 «Regolamento
recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in
particolare gli articoli 34 e seguenti;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art.
8;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in
particolare l'art. 6, comma 6;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo
decreto di modifica del 18 marzo 2005;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 «Determinazione
delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 relativo alle
procedure informatiche per l'inserimento e la verifica dei requisiti
minimi dei corsi di studio nell'apposito sito della banca dati del
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;
Tenuto conto che il decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce
all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di
specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee
o di specifiche norme di legge;
Considerata l'esigenza di provvedere al riassetto delle scuole di
specializzazione dell'area sanitaria nel quadro della disciplina
generale degli studi universitari recata dal decreto ministeriale n.
270/2004;
Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi
nelle adunanze del 17 dicembre 2003, 13 aprile 2005 e 6 luglio 2005;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del Ministero
della salute, espresso in data 16 febbraio 2005;
Viste le note prot. n. 3097 del 27 maggio 2005 e prot. n. 3060 del
6 giugno 2005 con le quali sono stati richiesti i pareri degli ordini
professionali interessati;
Visto il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e odontoiatri espresso in data 28 giugno 2005;
Considerata la necessita' di adeguare gli ordinamenti didattici
delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria al quadro della
riforma generale degli studi universitari, di cui al citato decreto
ministeriale n. 270/2004;
Considerata la necessita' di individuare gli obiettivi formativi
delle citate scuole di specializzazione in adeguamento a quanto
previsto all'art. 34 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999;
Considerata l'opportunita' di consentire una razionalizzazione
complessiva dell'offerta formativa in stretta connessione con le
esigenze del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuta altresi' la necessita' di raccogliere in un unico
provvedimento gli ordinamenti didattici delle scuole di
specializzazione mediche a normativa CEE e per le esigenze del
Servizio sanitario nazionale finalizzandoli al conseguimento di una
piena e autonoma capacita' professionale dello specializzando,
fondata su una solida base scientifica;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di
area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed
i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui
all'allegato.
2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della
legge n. 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle
scuole di specializzazione di area sanitaria in conformita' alle
disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.