IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  «Riordinamento  della  docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
  Vista  la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;
  Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente
l'approvazione  dell'elenco  delle  specializzazioni mediche conformi
alle   norme   della   Comunita'   economica   europea  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  decreto  interministeriale  4 marzo  2002,  concernente
l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria;
  Visti  i  decreti  ministeriali  11 maggio  1995  e  3 luglio  1996
concernenti    gli    ordinamenti    didattici    delle   scuole   di
specializzazione  del  settore  medico,  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole
di specializzazione del settore farmaceutico;
  Visto  il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola
di specializzazione di fisica sanitaria;
  Ritenuta  la necessita' di riordinare le scuole di specializzazione
del settore odontoiatrico esistenti presso le universita';
  Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n.  127  «Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 17, comma 95;
  Visto  il  decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242 «Regolamento
recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  ed  in
particolare gli articoli 34 e seguenti;
  Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art.
8;
  Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7;
  Vista  la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di
universita'   e   di   ricerca  scientifica  e  tecnologica»,  ed  in
particolare l'art. 6, comma 6;
  Visto  il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 ottobre  2000,  concernente  la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo
decreto di modifica del 18 marzo 2005;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 novembre  2000 «Determinazione
delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
  Visto   il  decreto  ministeriale  27 gennaio  2005  relativo  alle
procedure  informatiche per l'inserimento e la verifica dei requisiti
minimi  dei  corsi  di studio nell'apposito sito della banca dati del
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;
  Tenuto  conto  che  il  decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce
all'art.   3,   comma  7,  che  possono  essere  istituiti  corsi  di
specializzazione  esclusivamente in applicazione di direttive europee
o di specifiche norme di legge;
  Considerata  l'esigenza  di provvedere al riassetto delle scuole di
specializzazione  dell'area  sanitaria  nel  quadro  della disciplina
generale  degli studi universitari recata dal decreto ministeriale n.
270/2004;
  Visti  i  pareri  del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi
nelle adunanze del 17 dicembre 2003, 13 aprile 2005 e 6 luglio 2005;
  Visto  il  parere  del Consiglio superiore di sanita' del Ministero
della salute, espresso in data 16 febbraio 2005;
  Viste  le note prot. n. 3097 del 27 maggio 2005 e prot. n. 3060 del
6 giugno 2005 con le quali sono stati richiesti i pareri degli ordini
professionali interessati;
  Visto il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e odontoiatri espresso in data 28 giugno 2005;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare gli ordinamenti didattici
delle  scuole di specializzazione dell'area sanitaria al quadro della
riforma  generale  degli studi universitari, di cui al citato decreto
ministeriale n. 270/2004;
  Considerata  la  necessita'  di individuare gli obiettivi formativi
delle  citate  scuole  di  specializzazione  in  adeguamento a quanto
previsto all'art. 34 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999;
  Considerata  l'opportunita'  di  consentire  una  razionalizzazione
complessiva  dell'offerta  formativa  in  stretta  connessione con le
esigenze del Servizio sanitario nazionale;
  Ritenuta   altresi'  la  necessita'  di  raccogliere  in  un  unico
provvedimento    gli    ordinamenti   didattici   delle   scuole   di
specializzazione  mediche  a  normativa  CEE  e  per  le esigenze del
Servizio  sanitario  nazionale finalizzandoli al conseguimento di una
piena   e  autonoma  capacita'  professionale  dello  specializzando,
fondata su una solida base scientifica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente decreto individua le scuole di specializzazione di
area  sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed
i  relativi  percorsi  didattici  suddivisi  in aree e classi, di cui
all'allegato.
  2.  I  regolamenti  didattici  di  Ateneo, di cui all'art. 11 della
legge  n.  341/1990,  disciplinano  gli  ordinamenti  didattici delle
scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria in conformita' alle
disposizioni  del  presente decreto entro diciotto mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.