IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 (in particolare art. 12, comma 2, lettera a), concernente il
regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente
l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il decreto del 24 aprile 1997, modificato successivamente
con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale e'
stato registrato al n. 9210 il prodotto fitosanitario denominato
Quadris a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede
legale in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti di
produzione gia' autorizzati;
Vista la domanda presentata in data 11 ottobre 2005 dall'impresa
medesima diretta ad ottenere l'eliminazione, per motivi di carattere
commerciale, dell'impiego su peronospora, marciume nero ed escoriosi
della vite, del prodotto sopracitato;
Rilevato che la verifica tecnico-giuridica d'ufficio ha accertato
la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni
previste dall'art. 12 del citato decreto del Presidente della
Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, in particolare che la modifica
richiesta e' ininfluente sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie
ed ambientali del prodotto in questione;
Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non e'
richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti
fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
Decreta:
E' autorizzata la modifica del testo dell'etichetta relativamente
all'eliminazione, per motivi di carattere commerciale, dell'impiego
su peronospora, marciume nero ed escoriosi della vite del prodotto
fitosanitario denominato Quadris, a nome dell'impresa Syngenta Crop
Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139,
registrato al n. 9210 con decreto del 24 aprile 1997, modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005.
Il prodotto in questione e' formulato presso lo stabilimento
dell'impresa estera AFP Formulation & Packing Plant Syngenta,
Grangemouth, Scotland (UK) e confezionato presso lo stabilimento
dell'impresa Althaller Italia Srl, in Colombano al Lambro (Milano).
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 750 e litri
1-5-10.
Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui
trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate,
e' consentito fino al 30 gennaio 2007.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2005
Il direttore generale: Marabelli