IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260,
concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del 23 febbraio 2001, modificato successivamente
con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale e'
stato registrato al n. 10734 il prodotto fitosanitario denominato
Dual Gold, contenente la sostanza attiva S-metolachlor, a nome
dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano,
via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
Vista la domanda presentata in data 15 marzo 2004 e successiva
integrazione del 20 gennaio 2005 dall'impresa medesima, diretta ad
ottenere l'autorizzazione alla estensione d'impiego del prodotto
sopracitato sulle colture di fagiolo, fagiolino e pomodoro;
Visto il parere espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione
consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, favorevole all'estensione di impiego sulle colture di
pomodoro e fagiolo e non favorevole all'impiego sul fagiolino per
mancanza di prove sui residui;
Vista la nota dell'8 settembre 2005 con la quale l'Impresa
medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data
3 agosto 2005;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
Decreta:
E' autorizzata l'estensione d'impiego sulle colture di pomodoro e
fagiolo del prodotto fitosanitario denominato Dual Gold, registrato
al n. 10734 con decreto del 23 febbraio 2004, modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005, a
nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in
Milano, via Gallarate n. 139, alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
Per la sostanza attiva S-metolachlor sono approvati i seguenti
limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
Prodotti destinati |
all'alimentazione |Limiti massimi di residui (mg/kg)
---------------------------------------------------------------------
pomodoro |0.02
---------------------------------------------------------------------
fagiolo |0.02
Il prodotto in questione e' importato, in confezioni pronte per
l'impiego, dagli stabilimenti delle imprese estere Syngenta Crop
Protection Monthey SA -- Monthey (Svizzera); Syngenta Agro SAS --
Aigues-Vives (Francia).
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.
Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui
trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate,
e' consentito fino al 30 gennaio 2007.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2005
Il direttore generale: Marabelli