IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle
attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che
ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini,
con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse,
giochi e concorsi pronostici;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2002, n.
16, che ha stabilito che l'unita' minima delle scommesse a
totalizzatore e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00
euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli
emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio
1962;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,
i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti
pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento
che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche
su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle
scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di
svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3,
che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di
scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonche' le
relative modalita' tecniche di svolgimento;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003,
il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive,
in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in
data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa
effettuabili sulle corse dei cavalli;
Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il
regolamento della corsa Tris;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre
2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei
cavalli;
Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole
e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore,
proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le
disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da
effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici,
delle agenzie ippiche e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo
conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per
cento come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione della
scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di
vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta
unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n.
2005/0065023 del 10 ottobre 2005;
Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento delle politiche di sviluppo;
Considerato che le scommesse disciplinate dal presente decreto
hanno per oggetto le medesime corse dei cavalli della scommessa Tris,
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del
1998;
Ritenuto, altresi', che le scommesse disciplinate dal presente
decreto sono distribuite nella medesima rete di raccolta delle
scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 169 del 1998 e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto
ministeriale n. 278 del 1999, gia' autorizzata ai sensi dell'art. 88
del T.U.L.P.S.;
Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute
nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che
disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;
Dispone:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto istituisce e definisce le modalita'
attuative della nuova scommessa a totalizzatore sulle corse dei
cavalli denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale».
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) UNIRE, l'Unione nazionale incremento razze equine;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara
aperte le scommesse ed il totalizzatore nazionale e' abilitato ad
accettare scommesse;
d) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara
chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non e' piu'
abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella
scommessa;
e) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS,
ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto
della disciplina comunitaria e nazionale;
f) disponibile per vincite, l'importo da suddividere, per
ciascuna scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti;
g) esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle
scommesse, che si verifica per ciascun evento;
h) esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilita'
o l'insieme delle possibilita' contemplate per l'evento su cui si
effettua la scommessa;
i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;
l) giocata o scommessa, l'insieme delle unita' di scommessa
proposte dal partecipante;
m) giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal
totalizzatore nazionale;
n) giocata o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione
abbreviata di una serie di unita' di scommessa derivanti
dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo
richiesto;
o) giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal
totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
p) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella
settimana contabile di riferimento;
q) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti
dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti
nella settimana contabile di riferimento;
r) palinsesto o campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli
oggetto di scommessa;
s) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua
la scommessa;
t) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per
ciascuna unita' di scommessa;
u) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al
pubblico autorizzato alla raccolta dei concorsi pronostici su base
sportiva collegato ai concessionari di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, ovvero agenzia
di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del
decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e del
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il
punto di vendita - previa autorizzazione del concessionario o di AAMS
ed in possesso di licenza di polizia rilasciata dall'autorita' di
pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno
1931, n. 773 - gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le
scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite; il punto di
vendita aderisce ad un singolo concessionario ed e' collegato
telematicamente allo stesso;
v) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di
gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unita' di
scommessa vincente;
z) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo
che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel
totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di
rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli
stessi;
aa) riporto o jackpot, il disponibile a vincite che, nel caso in
cui non risultino unita' di scommessa vincenti per un tipo di
scommessa, e' riassegnato al disponibile a vincite successivo,
relativo alla medesima scommessa;
bb) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun
concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei
punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a
totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento e le
seguenti voci:
i. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di
riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo
all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
iii. le vincite da essi pagate nell'arco della settimana
contabile di riferimento;
cc) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i
contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e'
esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal
partecipante;
dd) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre
tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni
settimana;
ee) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata
dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici,
l'acquisizione delle schedine di gioco, la trasmissione delle giocate
al totalizzatore nazionale e la stampa delle ricevute di
partecipazione;
ff) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
gg) unita' di scommessa, l'insieme minimo di pronostici
necessario per poter completare la scommessa;
hh) unita' di scommessa vincente, l'unita' di scommessa in cui i
pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli
eventi oggetto di scommessa.