Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 24, seconda colonna, all'art. 1, comma 2, al primo rigo, dove e' scritto: «2. Per coscia di suino si intende l'ano posteriore del suino ...», leggasi: «2. Per coscia di suino si intende l'arto posteriore del suino ...».