Nel  decreto  citato  in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata
Gazzetta  Ufficiale, alla pag. 24, seconda colonna, all'art. 1, comma
2, al primo rigo, dove e' scritto: «2. Per coscia di suino si intende
l'ano  posteriore del suino ...», leggasi: «2. Per coscia di suino si
intende l'arto posteriore del suino ...».