Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, esaminata
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la protezione della denominazione di
origine  protetta  per l'olio extravergine di oliva «Terre Aurunche»,
ai  sensi  del  regolamento  CEE  2081/92,  presentata  dal  Comitato
promotore   per  la  registrazione  della  denominazione  di  origine
protetta  dell'olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche», con sede
a  Sessa  Aurunca,  in corso Lucilio, 12 presso l'Ufficio agricoltura
della  Casa  Cominale,  esprime  parere  favorevole  alla proposta di
disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno
essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo, Direzione
generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via
XX  Settembre,  20  -  00187  Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
Disciplinare  di  produzione  dell'olio  extra  vergine  di  oliva  a
denominazione di origine protetta «Terre Aurunche»
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La   denominazione   di  origine  protetta  «Terre  Aurunche»  e'
riservata   all'olio   extravergine   di  oliva,  che  risponde  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.
                Cultivar - caratteristiche al consumo
    L'olio extra vergine di oliva «Terre Aurunche» a denominazione di
origine  protetta  deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti
varieta'  di  olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di
cui   all'art.   3,   iscritte   nell'elenco   degli  oliveti  tenuto
dall'organismo di controllo designato:
      a) «Sessana», per non meno del 70%;
      b) «Corniola», «Itrana» e «Tenacella» da sole o congiuntamente,
per non piu' del 30%.
    Negli  oliveti  di cui sopra sono ammesse altre varieta' presenti
nella zona in misura non superiore al 10%.
    L'olio  di oliva extravergine a denominazione di origine protetta
«Terre  Aurunche» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
Caratteristiche organolettiche:
  colore: giallo/verde;

=====================================================================
Descrittore                            |Mediana
=====================================================================
Difetti                                |0
Fruttato di oliva                      |2-5
Amaro                                  |2-5
Piccante                               |2-5
Carciofo                               |1-5
Mandorla                               |1-3

Coefficiente di Variazione Robusta CVr% < = 20.
Caratteristiche chimico-fisiche:
    Acidita' libera max: < 0,60;
    Numero di perossidi: < = 13 Meq/kg;
    K 232: < = 2,10;
    Polifenoli totali: < = 100 mg/kg.
    Gli   esami   chimico-fisici   ed   organolettici  devono  essere
effettuati  secondo le metodiche di cui al regolamento CEE n. 2568/91
e successive modifiche ed integrazioni.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di  produzione delle olive destinate alla produzione di
olio  extra  vergine  di  oliva  a  denominazione di origine protetta
«Terre  Aurunche»  comprende  l'intero  territorio amministrativo dei
seguenti   comuni  in  provincia  di  Caserta:  Caianello,  Carinola,
Cellole,  Conca  della  Campania,  Falciano  del Massico, Francolise,
Galluccio,  Marzano  Appio,  Mignano  Monte  Lungo, Mondragone, Rocca
D'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Sparanise,
Teano, Tora e Piccilli.
                               Art. 4.
                               Origine
    Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando
per  ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo
modo,   e   attraverso  l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti
dall'organismo  di  controllo, delle particelle catastali sulla quale
avviene  la  coltivazione,  dei  produttori,  dei  frantoiani  e  dei
confezionatori,  nonche'  attraverso  la  denuncia  tempestiva,  alla
struttura  di  controllo  delle  quantita'  prodotte  e' garantita la
tracciabilita'  del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da
parte della struttura di controllo.
                               Art. 5.
                       Sistemi di coltivazione
    Le  condizioni  pedoclimatiche,  ambientali  e  di  coltura degli
oliveti,   destinati   alla   produzione  degli  oli  extravergine  a
denominazione  di  origine  protetta  devono essere quelle specifiche
della  zona  di  produzione  e comunque atte a conferire alle olive e
agli  oli le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche
e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare.
    La  potatura  di  mantenimento deve essere effettuata almeno ogni
due anni.
    Il terreno puo' essere inerbito o lavorato solo superficialmente.
    Il  diserbo  chimico  e'  ammesso  solo nei terreni in cui non e'
possibile  effettuare  lavorazioni meccaniche per elevata presenza di
scheletro nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.
    La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo
dei  parassiti  Bactrocera  Oleae e Prays oleae, va effettuata previo
monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di
intervento secondo le norme del Codice di Buona Pratica Agricola.
    Laddove disponibili sono consentite le pratiche irrigue.
    La   raccolta   delle   olive  deve  essere  conclusa,  entro  il
31 dicembre di ogni anno.
    Le  olive  devono  essere raccolte manualmente o con l'ausilio di
mezzi meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o
cassoni bassi e finestrati in modo da evitare danni al frutto.
    E' vietato l'uso di cascolanti.
    Le  cassette o cassoni contenenti le drupe devono essere stoccate
nel  frantoio  in locali freschi ed areati, al riparo dall'acqua, dal
vento fino alla fase di molitura.
    Le  olive  devono  essere  molite  entro e non oltre 48 ore dalla
raccolta.
    La  produzione  massima  di  olive per ettaro, riferita a coltura
specializzata degli oliveti e' di 10 tonnellate per ettaro.
    La produzione massima di olive per pianta e' di 40 chilogrammi.
    La  resa  massima  delle  olive  in olio non puo' superare il 20%
espressa in chilogrammi.
    La produzione delle olive della denominazione di origine protetta
«Terre  Aurunche»  puo'  avvenire  da impianti condotti con metodo di
coltivazione:
      a) convenzionale:   che  e'  quello  in  uso  nella  zona,  con
l'osservanza  delle  norme  di «Normale Buona Pratica Agricola» della
regione Campania;
      b) integrato:  con  produzione  ottenuta  mediante l'osservanza
delle  norme  tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste
dal programma della regione Campania;
      c) biologico.
                               Art. 6.
             Modalita' di oleificazione e conservazione
    Le  operazioni  di  trasformazione  delle olive per la produzione
dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta
«Terre  Aurunche»  devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione  di  cui  al  precedente  art.  3  al fine di garantire la
rintracciabilita' ed il controllo.
    Per   l'estrazione   dell'olio  sono  ammessi  soltanto  processi
meccanici   e   fisici   atti   a  produrre  oli  che  preservino  le
caratteristiche  chimiche,  fisiche  e organolettiche specificate nel
precedente art. 2.
    La  durata  del  processo  di  lavorazione  deve  essere  tale da
impedire   processi   di  ossidazione  e  fermentazione  della  pasta
arrecanti difetti di lavorazione all'olio.
    La  temperatura  di gramolazione della pasta delle olive non deve
superare i 27°C, la durata non deve superare i 40 minuti.
    E'  vietato  il  ripasso,  cioe'  la doppia centrifugazione della
pasta delle olive senza interruzione.
    E'  vietata  anche  l'aggiunta  di  prodotti  ad  azione chimica,
biochimica  e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive
in olio in frantoio.
    La  conservazione  dell'olio  deve  avvenire  in fusti di acciaio
inox,  a  norma CE, facilmente lavabili, a chiusura ermetica e dotati
di  sistema  di  chiusura  sempre  pieno,  collocati  in  locali poco
illuminati chiusi e asciutti.
                               Art. 7.
                        Legame con l'ambiente
    L'olio  di  oliva delle terre aurunche e' fortemente radicato nel
territorio  ed  e'  il  frutto  dell'interazione  tra terreno, clima,
ambiente  e  uomo.  Risultato  di  cio' e' una particolare importanza
riservata  ai  terreni  olivetati  al  punto  che  spesso gli oliveti
avevano una classificazione ed una valutazione esclusiva mentre tutti
gli  altri  terreni  agrari  venivano  considerati  un  tutt'uno. Nel
manoscritto  «TERRITORI  ET  OLIVETI A.G.P.», volume probabilmente in
uso  a  qualche  amministrazione ecclesiastica, sono stati annotati i
movimenti di possesso, datati sin dal 1680, dei vari terreni agrari e
una  parte  esclusiva  e'  riservati  agli  oliveti  affinche' non si
confondessero  con gli altri terreni agrari. Il fortissimo legame con
il  territorio,  inteso come ambiente geografico e pedo-climatico, e'
ulteriormente   testimoniato   da  una  considerazione  squisitamente
filologica:  era  usanza abbastanza diffusa denominare i terreni ed i
fondi  con  toponimi  conosciuti  nella zona. Nel manoscritto citato,
nella sezione riservata agli oliveti notiamo la grande cura avuta nel
denominare  gli  oliveti  al  fine di classificarli ed apprezzarne in
maniera  differenziale  il  prodotto  che  da essi derivava. Troviamo
quindi  intere pagine, a mo' di elenco, che denominano gli «OLIUETI»:
Corte  Grande,  Fossatiello, Palombarella, Bosse, Piscitiello, Grotte
Pilone,  Sferra  Cavallo, Cellaro, Tuoro Contardo, Corte delle Pigne,
Corte  di  Sorbello,  Pagliarola, Cadarine, Pezzalonga, Acqua auta di
Gramegna,  Selva  Nera den Lamia, ecc, siti in area di Sessa Aurunca.
Ed  ancora  «Territori  in  Carinola»: Garrusi, Chiusa, Casaleciello,
Cantalupi;  Via  della  Cerqua, San Gio e Paulo, Pantanella, Cantaro,
Chiuppetiello,  Armarani,  Santo  Vennitto, Pezza frande, Viallonghi,
Santa Croce, ecc. Sono solo quelli che siamo riusciti a decifrare.
    L'insieme  di  queste  denominazioni  sono le «TERRE AURUNCHE» ed
alcune di esse sono diventate nel tempo veri e propri usuali toponimi
ed  in  taluni casi la memoria orale delle genti ne ha anche promosso
grandemente i prodotti tra i quali anche l'olio di oliva.
    L'olivo  rappresenta  la coltura agraria piu' tradizionale e piu'
espressiva  del  territorio  in  cui  e'  radicata,  essa e' l'ultima
coltivazione  che  subisce  il fenomeno dell'abbandono; c'e' quasi un
rapporto  sacrale che lega le genti delle terre aurunche e l'olio con
tutto  cio'  che  a  questo  e'  dedicato.  E'  l'esempio  tipico  di
coltivazione  tradizionale  famigliare;  come  se fosse nel DNA delle
genti avere un piccolo oliveto da coltivare dal quale produrre l'olio
per  il fabbisogno famigliare. Unica fonte di sostentamento economico
per alcune famiglie poteva rappresentare anche l'unica indicazione di
ricchezza  o poverta': nei matrimoni di campagna di una volta la dote
della sposa veniva spesso valutata anche in base alle «staia» di olio
che  essa  conferiva  alla  nuova  famiglia  come rendita annuale. Lo
«staio»  era  una  unita'  di  misura  di  capacita', 10 o 11 litri a
seconda  della  zona, che veniva utilizzata esclusivamente per l'olio
di  oliva. L'importanza economica e sociale dell'olio di oliva per le
genti   aurunche   e'   ancora  testimoniata  dall'usanza  diffusa  e
addirittura ancora talvolta praticata che attribuisce presagi funesti
ogni  qual volta si rompe un recipiente contenente olio e se ne perde
il suo contenuto.
    La   raccolta   delle  olive  e  la  loro  frangitura  da  sempre
rappresenta  un  evento  che,  piu'  che  il  resoconto  economico di
un'annata  agraria,  scandisce un periodo dell'anno e dell'inverno in
particolare  dove,  prossimi  al  Natale,  i frantoi rappresentano il
temporaneo punto di aggregazione locale con forte valenza sociale. E'
li'  che  spesso  si  dirimono  questioni  sorte  anche a causa della
raccolta  delle olive; la particolare caratteristica dei frutti della
cultivar  «Sessana»  che  e'  quella di staccarsi difficilmente dalla
pianta,  pone  i raccoglitori in una posizione di assoluto privilegio
rispetto ai proprietari degli oliveti. I primi talvolta dettano leggi
sui  secondi che sono letteralmente presi in ostaggio», circa i tempi
e  le  condizioni  di  raccolta  delle  olive,  incidendo  in maniera
significativa sulla qualita' del prodotto derivato.
    La  coltivazione dell'olivo nella regione e' caratterizzata oltre
che  dalle  varieta'  presenti  anche  dalle  particolari  condizioni
pedo-climatiche.   Il   clima  semiasciutto  e'  quello  mite  tipico
dell'area   mediterranea   con  piovosita'  concentrata  nel  periodo
autunno-vernino. L'assetto geo-morfologico trae origine dal massiccio
vulcanico  del  Roccamonfina  che, ormai estinto, rimane determinante
nella  caratterizzazione  della  pedogenesi  locale  poiche'  tutti i
terreni  agrari,  in  particolar modo quelli collinari, sono derivati
dalla  disgregazione  delle  colate  e  delle  eruzioni piroclastiche
avvenute  in  eta'  pleistocenica.  Tale  genesi  ha generato terreni
particolarmente   dotati   di  tutti  i  macroelementi  essenziali  a
qualsiasi coltura agraria, la presenza inoltre di un discreto corredo
di    microelementi,   fanno   di   questi   terreni   un   substrato
particolarmente  adatto  alla  coltivazione dell'olivo i cui prodotti
derivati   sono   particolarmente  pregevoli  e  ricchi  di  sostanze
polifenoliche.
                               Art. 8.
                       Struttura di controllo
    L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Terre  Aurunche»  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare   di  produzione  sara'  controllato  da  una  struttura
autorizzata,  in  conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081
del 14 luglio 1992.
                               Art. 9.
                  Confezionamento ed etichettatura
    Tutte  le  operazioni  riguardanti  la  produzione di olio «Terre
Aurunche»  D.O.P.,  compreso il confezionamento, l'imbottigliamento e
l'etichettatura,  devono  essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione  descritta  nell'art. 3 del presente disciplinare, cio' al
fine  di garantirne la tipicita' e permettere la rintracciabilita' ed
il  controllo del prodotto onde evitare di alterarne e/o deteriorarne
le caratteristiche qualitative.
    L'olio  extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Terre  Aurunche»  deve  essere  commercializzato  in  recipienti  di
capacita'  non  superiore  a  litri  5  in  vetro,  banda  stagnata o
terracotta  smaltata  idonei a preservare le caratteristiche chimiche
ed organolettiche del prodotto.
    Il  prodotto puo' essere inoltre confezionato in bustine monodose
recanti:   la  denominazione  protetta,  il  lotto,  la  campagna  di
produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di
controllo.
      a) Sulle  etichette  dovra'  essere  riportato  il  nome  della
denominazione  di  origine  protetta  «Terre  Aurunche»  in caratteri
chiari,  indelebili  con  colorimetria di ampio contrasto rispetto al
colore  dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso  delle  indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto
delle vigenti leggi relative all'etichettatura.
      b) Dovra'   inoltre   figurare  sull'etichetta  in  abbinamento
inscindibile  con  la  denominazione  di origine protetta il seguente
logotipo:
  un  cerchio  il  cui colore e' (CMYK): (C) 48% - (M) 0% - (Y) 68% -
(K)  0%;  lo sfondo racchiuso in questo cerchio e' del colore (CMYK):
(C)  10%  -  (M)  0%  -  (Y)  17%  -  (K) 0%; all'interno del cerchio
troviamo, nella meta' superiore in maniera anulare, la scritta «terre
aurunche»  fatta con font style Tahoma, normale e grassetto ed avente
colore  (CMYK):  (C)  22%  - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10%; nella meta'
inferiore  in maniera anulare, la scritta «olio extravergine di oliva
D.O.P.» fatta con font style Tahoma, normale e grassetto e del colore
(CMYK):  (C)  79%  -  (M)  30%  -  (Y) 100% - (K) 16%, il rapporto di
grandezza  tra  queste  due  scritte  deve essere di 1,8 : 1 a favore
della  scritta  «terre  aurunche» all'interno del cerchio e delle due
scritte sopra citate troviamo un piccolo cerchio raffigurante un sole
avente  colore  (CMYK):  (C) 4% - (M) 0% - (Y) 85% - (K) 0%; un segno
grafico  raffigurante  una  catena montuosa avente colore (CMYK): (C)
68%  -  (M)  1% - (Y) 100% - (K) 0%; un segno grafico raffigurante un
ponte  avente  colore (CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10% e
un  ultimo  segno  grafico raffigurante il mare avente colore (CMYK):
(C)  43%  -  (M)  0%  -  (Y) 2% - (K) 0%. Tutti i segni grafici ed il
cerchio raffigurante il sole sono provviste una leggera ombreggiatura
in basso a destra a 135°.

           ---->  Vedere Logo a pag. 55 della G.U.  <----

      c) In  etichetta  deve  comparire: il nome, la ragione sociale,
l'indirizzo   dell'azienda   produttrice   e/o   confezionatrice,  la
quantita' di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.
      d) E'  consentita  la  menzione  che  fa  riferimento  all'olio
ottenuto con metodo di agricoltura biologica o integrata.
      e) E'  obbligatoria  l'indicazione in etichetta dell'anno della
campagna  oleicola  di  produzione  delle  olive  da  cui  l'olio  e'
ottenuto.
      f) Alla denominazione di origine protetta e' vietata l'aggiunta
di  qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo,
gusto,  uso,  selezionato,  scelto e similari; e' altresi' vietato il
ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche
diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.
      g) E'  consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
ad  aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, consorzi purche'
non  abbiano  significato  laudativo  e  non  siano tali da trarre in
inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in
etichetta  con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla
meta'  di  quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine
protetta.