IL DIRIGENTE
         della direzione provinciale del lavoro di Grosseto

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data 30 novembre 2001 tra il
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione;
  Visto   che  nel  corso  dell'ispezione  chiusa  il  10 marzo  2005
l'ispettore  incaricato  accertava  che ricorrevano i presupposti per
dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544
del codice civile (ora 2545-septiesdecies del codice civile);
  Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 20 gennaio 2005
non risultavano pendenze patrimoniali da definire;
  Visto   che  l'ultimo  bilancio  depositato  dalla  cooperativa  in
questione risale al 31 dicembre 2000;
  Tenuto  conto del parere espresso dalla commissione centrale per le
cooperative    nella    riunione   del   15 marzo   2003   circa   la
razionalizzazione  delle  procedure  di adozione dei provvedimenti ex
art.  2544  del codice civile, ora art. 2545-septiesdecies del codice
civile;
  Visto  il  D.D.  6 marzo  1996  del  Ministero  del  lavoro e della
previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la
competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544
del codice civile (ora 2545-septiesdecies);
  Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di
scioglimento   d'ufficio  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
19 aprile 2005, n. 90, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «EUMAR»,  con  sede in Castiglione della
Pescaia,  via IV Novembre n. 35, costituita in data 14 dicembre 1990,
rogito  notaio  dott.  Nicola  Atlante,  repertorio  n.  60, registro
societa'  n. 8206, BUSC n. 1346/230758, e' sciolta ai sensi dell'art.
2545-septiesdecies  del codice civile, senza dar luogo alla nomina di
commissario liquidatore.

    Grosseto, 26 settembre 2005

                                                Il dirigente: Buonomo