IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla qualita' delle
acque   destinate   al  consumo  umano,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del
3 marzo 2001;
  Visto  il  decreto  22 dicembre  2004  del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
concernente  le  deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque
destinate al consumo umano per la regione Toscana;
  Viste le motivate richieste della regione Toscana;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 15 giugno 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  regione  Toscana puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai
valori  di  parametro  fissato  nell'allegato  I, parte B del decreto
legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31, gia' concesse per i parametri
boro,  arsenico e clorito entro i Valori massimi ammissibili (VMA) di
3 mg/l, 50 ug/l e di 1,3 mg/l. Per il comune di Piombino, frazione di
Ritorto,  il  Valore  massimo  ammissibile per il parametro boro puo'
essere  innalzato  a  4  mg/l. Detto VMA puo' essere concesso fino al
30 giugno  2006.  I VMA  relativi  ai  parametri  arsenico  e clorito
possono essere concessi fino al 31 dicembre 2005.
  2.  La  regione  Toscana  puo' stabilire il rinnovo della deroga al
valore  di  parametro  fissato  nell'allegato  I, parte B del decreto
legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31, per il parametro trialometani
entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di 80 mg/l. Il suddetto VMA
puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2005.
  3.  Entro  il  30 aprile  2006  la  regione  Toscana  e'  tenuta  a
presentare i risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e
un  programma  dettagliato  di quanto e' previsto per i prossimi anni
corredato  dei costi e della copertura finanziaria. E' tenuta inoltre
a fornire ulteriori indagini conoscitive sull'origine dell'inquinante
ambientale  boro,  su eventuali fonti antropiche e su i provvedimenti
preventivi messi in atto.
  4.  Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte
di evidenze. Sono escluse dai procedimenti di deroga, e sono comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
autorita'   regionali  e  provinciali  la  valutazione  di  ulteriori
esclusioni e/o limitazioni temporali.
  5.  Si  richiama  inoltre  l'attenzione al disposto normativo circa
l'obbligo  all'informazione  al  cittadino relativamente alle elevate
concentrazioni   dei  suddetti  elementi  con  specifico  riferimento
all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.