IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; Visto il decreto 22 dicembre 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano per la regione Toscana; Viste le motivate richieste della regione Toscana; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 15 giugno 2005; Decreta: Art. 1. 1. La regione Toscana puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, gia' concesse per i parametri boro, arsenico e clorito entro i Valori massimi ammissibili (VMA) di 3 mg/l, 50 ug/l e di 1,3 mg/l. Per il comune di Piombino, frazione di Ritorto, il Valore massimo ammissibile per il parametro boro puo' essere innalzato a 4 mg/l. Detto VMA puo' essere concesso fino al 30 giugno 2006. I VMA relativi ai parametri arsenico e clorito possono essere concessi fino al 31 dicembre 2005. 2. La regione Toscana puo' stabilire il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro trialometani entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di 80 mg/l. Il suddetto VMA puo' essere concesso fino al 31 dicembre 2005. 3. Entro il 30 aprile 2006 la regione Toscana e' tenuta a presentare i risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto e' previsto per i prossimi anni corredato dei costi e della copertura finanziaria. E' tenuta inoltre a fornire ulteriori indagini conoscitive sull'origine dell'inquinante ambientale boro, su eventuali fonti antropiche e su i provvedimenti preventivi messi in atto. 4. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze. Sono escluse dai procedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' regionali e provinciali la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali. 5. Si richiama inoltre l'attenzione al disposto normativo circa l'obbligo all'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.