IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato,  prevede  che  le  opere  medesime siano comprese in intese
generali  quadro  tra  il  Governo e ogni singola regione o provincia
autonoma,  al  fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli
interventi;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visto in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come
modificato  dall'art.  13  della  legge  n.  166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 330;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali  in materia di publica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP);
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del piu' volte
richiamato  art.  1  della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato il 1°
Programma  delle  opere  strategiche,  che include all'allegato 2, ai
soli   fini   procedurali,  nell'ambito  dei  «Corridoi  stradali  ed
autostradali»   della  regione  Lombardia,  la  «Tangenziale  Sud  di
Brescia»;
  Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale  questo  comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del
CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 14 della delibera stessa;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
276/2004),  con la quale questo comitato ha stabilito che il CUP deve
essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,
e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
  Vista  la  sentenza  n.  303 del 25 settembre 2003, con la quale la
Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003
di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno
2004,  con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5,
del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato
di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la  nota 16 dicembre 2004, n. 696, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  la relazione
istruttoria   concernente   il   progetto  definitivo  del  «Raccordo
autostradale  tra  l'autostrada  A4 (casello di Ospitaletto e Brescia
Est),  l'autostrada  A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilita'
d'accesso all'aeroporto di Montichiari», proponendone l'approvazione,
con prescrizioni e raccomandazioni, ai soli fini procedurali;
  Vista  la  nota  18 marzo 2005, n. Al 2005-001355P, con la quale il
presidente  della  regione  Lombardia  esprime assenso al progetto in
questione,  ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n.
190/2002;
  Considerato  che  nell'intesa generale quadro tra Governo e regione
Lombardia,  sottoscritta  l'11 aprile 2003, figura, nell'ambito degli
«Interventi  infrastrutturali  -  Corridoi  autostradali e stradali»,
l'intervento denominato «Tangenziale sud di Brescia»;
  Considerato   che  il  raccordo  autostradale  tra  il  casello  di
Ospitaletto (A4) e i nuovi caselli di S. Zeno e Bagnolo Mella (A21) e
il  raccordo  con l'aeroporto di Montichiari e' incluso tra le «nuove
opere»  la  cui progettazione ed esecuzione e' affidata alla Societa'
autostrade   Centro   Padane  ai  sensi  della  convenzione  novativa
stipulata  con l'ANAS il 20 dicembre 1990 e approvata con decreto del
Ministro  dei lavori pubblici emanato di concerto con il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica il 17 febbraio
2000;
  Considerato  in  particolare  che  -  secondo  il piano finanziario
allegato alla suddetta convenzione - il citato raccordo doveva essere
realizzato  tra il 2002 ed il 2006, con esecuzione del 90% dei lavori
nel  triennio  2003-2005, e presentava un costo, al netto del ribasso
d'asta  e delle spese generali, di 252.950.000 euro (275.083.000 euro
al lordo di dette spese generali);
  Considerato che l'ammortamento delle «nuove opere» di cui sopra, da
realizzare  a  carico della concessionaria, travalica la durata della
concessione,  che  scade  il  30 settembre  2011,  ma  non presuppone
l'applicazione di «scalini tariffari»;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto
delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
      che obiettivo primario dell'opera e' quello di riqualificare la
rete   stradale,   ordinaria   e  autostradale,  nell'area  urbana  e
metropolitana  di  Brescia, la cui area e' attualmente penalizzata da
continui  fenomeni di congestione stante il mancato adeguamento della
rete  di  trasporto  al  veloce  sviluppo  commerciale, industriale e
residenziale  che  ha  caratterizzato  la zona nel corso degli ultimi
anni;
      che  l'intervento  di  cui  al  progetto  sottoposto  a  questo
Comitato  si  colloca nella piu' ampia prospettiva di interconnettere
la  rete  autostradale  esistente con quella programmata, in corso di
progettazione  e/o di prossima realizzazione (tra cui la direttissima
Brescia-Bergamo-Milano)  in  modo  da  creare un itinerario veloce di
tipo autostradale sulla direzione est-ovest della pianura padana;
    che,  in  particolare,  il  progetto sottoposto a questo Comitato
riguarda   la   realizzazione   di   un   raccordo  autostradale  tra
l'autostrada  A4 (caselli di Ospitaletto e Brescia Est), l'autostrada
A21   (nuovo   casello   di  Poncarale)  e  la  viabilita'  d'accesso
all'aeroporto di Montichiari;
    che  l'intervento  cosi' programmato mira a catturare quota parte
del  traffico  di lunga percorrenza, costituito dagli spostamenti tra
le  aree a Ovest di Milano e il Veneto e piu' in generale il Nord-Est
d'Italia,  e  quota  dei  flussi  insistenti sulle arterie radiali di
penetrazione  al  capoluogo  che,  attualmente,  attraversano diversi
centri urbani, con conseguente riduzione degli standard relativi alla
sicurezza;
    che l'intervento stesso rappresenta il naturale completamento del
raccordo  tra  l'autostrada  A4  e  la  Valtrompia  - il cui progetto
definitivo  e'  stato  approvato  da  questo  Comitato  con  delibera
27 maggio  2004,  n.  12 - in quanto la realizzazione di entrambi gli
interventi  consentira'  di  costituire  una sorta di anello stradale
intorno  alla  citta'  di  Brescia con la funzione di ridistribuire i
flussi di traffico su un'infrastruttura efficiente e scorrevole;
    che  la  nuova  arteria  interferisce  con la realizzazione della
linea  ad alta velocita/alta capacita' «Torino-Venezia», nella tratta
«Milano-Verona»  e piu' specificatamente nel tratto tra l'innesto con
la  strada  statale 235 e il costruendo casello di Poncarale si' che,
nell'accordo  di  programma  stipulato  nel 1993 tra la regione e gli
enti territorialmente interessati, e' stata decisa l'integrazione tra
i  due progetti in modo da ridurre l'esistenza di aree intercluse tra
le due infrastrutture;
    che  il progetto all'esame prevede dunque la riqualificazione e/o
realizzazione,  per  una  estesa  di  circa  30 km, dei tratti di cui
appresso:
      raddoppio della strada provinciale 19 dal manufatto di scavalco
dell'autostrada A4 in comune di Ospitaletto sino all'intersezione con
la  strada  provinciale  IX (Azzano/Mella) per una estesa di circa 13
km, con riconfigurazione degli svincoli sulle strade statali 11 e 235
e  sulle  strade  provinciali  21  e  IX, con sistemazione di rami di
viabilita' poderale e adeguamento delle opere esistenti;
    realizzazione  del  raccordo autostradale, con le caratteristiche
previste  per  le strade di categoria A dal decreto del Ministero dei
lavori  pubblici  5  novembre  2001  (due carreggiate con 4 corsie di
marcia  da  3,75  m,  uno  spartitraffico  di  2,60  m, una corsia di
emergenza  e  una  banchina),  tra  la  strada provinciale IX (Azzano
Mella)  e la strada statale 236 (Castenedolo) per una estesa di circa
17  km  ed  in affiancamento, per un lungo tratto, della citata linea
ferroviaria AV-AC Milano-Verona;
      realizzazione   del   nuovo   casello  sull'autostrada  A21  di
Poncarale  con  allacciamento  alla strada statale 45 bis, in modo da
alleggerire  il traffico in alcune zone abitate e favorire lo scambio
tra  il  sud  e  il  nord-ovest  di  Brescia, e con previsione di una
stazione  a  pedaggio  con  sistema  aperto  e attrezzata con 5 piste
automatizzate  a  gestione  remota,  il  che  consentira' economie di
gestione;
      che  il progetto prevede 10 svincoli e opere per la risoluzione
di  interferenze con altre viabilita' e/o con il reticolo idrografico
della zona;
      che  il  progetto definitivo e' stato trasmesso, ai sensi degli
articoli 4  e  16  del  decreto  legislativo  n.  190/2002,  in  data
28 maggio  2003,  dall'ANAS  al  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e, successivamente, e' stato inoltrato dalla «Centro Padane
S.p.A.», su delega dell'ANAS stessa, alle altre amministrazioni, alla
regione interessata e agli enti interferenti;
      che  dell'avvio  del  procedimento,  in  data 4 giugno 2003, e'
stata  data  comunicazione  su  quotidiani  a  diffusione nazionale e
regionale,  ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.
190/2002;
      che  la Conferenza di servizi - indetta dalla struttura tecnica
del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti ai sensi degli
articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002 - si e' svolta in
due  sedute rispettivamente convocate in data 4 agosto 2003 (presenti
solo  le  amministrazioni) ed in data 24 settembre 2003 (presenti gli
enti gestori delle interferenze);
      che  la  Commissione  speciale VIA, con nota 3 ottobre 2003, n.
CSVIA/2003/0728, ha richiesto approfondimenti ed integrazioni al SIA,
con particolare riguardo all'integrazione con il progetto preliminare
della linea ferroviaria AC/AV Milano-Verona;
      che  la  regione  Lombardia,  con  delibera 31 ottobre 2003, n.
VII/14837,  ha  subordinato  il  parere  favorevole al recepimento di
prescrizioni,  che  hanno  comportato  alcune  varianti  al  progetto
definitivo, e di raccomandazioni;
      che  -  tenendo  conto delle varianti prescritte dalla regione,
degli   approfondimenti  richiesti  dalla  Commissione  VIA  e  degli
adeguamenti   del   progetto   di   mitigazione  ambientale  e  della
cantierizzazione  dovuti  all'integrazione con il SIA prodotto da TAV
S.p.A.  per  la  citata  linea ferroviaria in data 2 febbraio 2004 e'
stato   ripubblicato   il   progetto  definitivo  aggiornato  con  le
integrazioni  al  SIA  prodotte, al fine - di proseguire le procedure
previste  dagli  articoli 4  e  18  del citato decreto legislativo n.
190/2002;
    che  la  regione  Lombardia,  con  delibera  30 aprile  2004,  n.
VII/17369,  integrativa  della  citata  delibera  30 ottobre 2003, ha
espresso parere favorevole condizionato a prescrizioni;
    che  sul  progetto  definitivo  in esame anche il Ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali  si  e' pronunciato favorevolmente,
subordinatamente a prescrizioni;
    che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le
prescrizioni  e  raccomandazioni da formulare in sede di approvazione
del  progetto definitivo, esponendo le motivazioni in caso di mancato
recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;
    sotto l'aspetto attuativo:
      che il soggetto aggiudicatore e' ANAS S.p.A.;
      che  i  tempi  intercorrenti tra l'espletamento delle attivita'
progettuali  ed autorizzative residue da parte degli enti interessati
sono  stimati diversamente per i singoli lotti in cui e' scomponibile
l'opera e che il termine dei lavori e' comunque previsto per febbraio
2009;
    sotto l'aspetto finanziario:
      che,  il costo complessivo dell'opera, nella stesura originaria
approvata  dal  consiglio  di  amministrazione dell'ANAS il 17 aprile
2004, era di 263.879.869 euro;
      che,  a seguito delle varianti conseguenti alle richieste della
regione  e  della  Commissione VIA, il costo definitivo dell'opera ha
subito  un  incremento  del  12,24%,  attestandosi  su  un  valore di
295.822.389,23 euro, cosi' articolati:


                                                             (euro)
--------------------------------------------------------------------
             VOCI                   IMPORTO               TOTALE
                                    PARZIALE
--------------------------------------------------------------------
Lavori a base d'appalto        212.327.003,45
Somme a disposizione (inclu-
si oneri per espropri)          53.509.076,01
                    subtotale                        265.836.079,46
--------------------------------------------------------------------
Imprevisti (4%)                                       10.633.443,18
--------------------------------------------------------------------
Spese generali (10%)                                  19.352.866,54
--------------------------------------------------------------------

      che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce
puntuali motivazioni delle modifiche alle singole voci di costo;
      che  -  a  quanto  specificato nella relazione istruttoria - il
costo  dell'opera  sara'  integralmente  coperto  con  risorse  della
Societa'  concessionaria  Centro  Padane,  senza richiesta di risorse
pubbliche aggiuntive;
      che, in realta', con la suddetta espressione il Ministero delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   intende   specificare  che  la
concessionaria  impegnera',  oltre  a  risorse  proprie  e  a risorse
reperite  sul  mercato  dei capitali, disponibilita' gia' acquisite e
che  quindi  la  copertura  finanziaria  del  costo  dell'opera, come
riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003, e' cosi' articolata:


                                                             (euro)
--------------------------------------------------------------------
Contributo TAV (per le attivita' di                     37.000.000
cui all'All. B della delibera
n. 120/2003 sulla linea AV/AC
Milano-Verona)
--------------------------------------------------------------------
Contributo U.E. (art. 4 Reg. C.E.                          702.000
n. 1655/2000)
--------------------------------------------------------------------
Prestito ISPA e sistema bancario                       200.000.000
--------------------------------------------------------------------
Autofinanziamento                                       58.120.191
--------------------------------------------------------------------
                                          TOTALE       295.822.389
--------------------------------------------------------------------

                              Delibera:
1. Approvazione progetto definitivo.
  1.1  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del
decreto  legislativo  n.  190/2002,  nonche'  ai  sensi del combinato
disposto  degli  articoli 10  e  12  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  327/2001,  come modificato dal decreto legislativo n.
330/2004,  e'  approvato  -  con le prescrizioni e le raccomandazioni
proposte  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche
ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della
dichiarazione di pubblica utilita' e della localizzazione dell'opera,
il progetto definitivo del «Raccordo autostradale tra l'autostrada A4
(caselli  di  Ospitaletto  e  Brescia  Est),  l'autostrada A21 (nuovo
casello  di  Poncarale)  e  la  viabilita' d'accesso all'aeroporto di
Montichiari»,   ed   e'  riconosciuta  la  compatibilita'  ambientale
dell'opera.
  L'approvazione  sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione
e  parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le
opere (prestazioni e attivita) previste nel progetto approvato.
  1.2  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1,  cui e' condizionata
l'approvazione   del   progetto,   sono   riportate  nella  parte  1ª
dell'allegato  1, che forma parte integrante della presente delibera,
e   sono   suddivise  tra  prescrizioni  da  sviluppare  in  sede  di
progettazione   esecutiva,   prescrizioni  da  adottare  in  fase  di
cantierizzazione e altre.
  Le  varianti  derivanti dall'attuazione delle suddette prescrizioni
sono  approvate  dall'Autorita'  espropriante  ai fini della pubblica
utilita'.
  Le  raccomandazioni  proposte  dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato 1. Il
soggetto  aggiudicatore,  qualora  ritenga di non poter dar seguito a
qualcuna  di  dette  raccomandazioni,  fornira'  al riguardo puntuale
motivazione,  in  modo  da  consentire  al  menzionato  Ministero  di
esprimere  le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se
del caso, misure alternative.
  1.3  E'  altresi'  approvato  il  programma della risoluzione delle
interferenze    predisposto    dal   soggetto   aggiudicatore,   come
sintetizzato  nel  cronoprogramma  che  costituisce l'allegato 3 alla
relazione istruttoria.
2. Attribuzione CUP.
  L'approvazione  del  progetto  definitivo  di  cui al punto 1.1. e'
subordinata  all'assegnazione del CUP (codice unico di progetto), che
dovra'  essere  richiesto  dal soggetto aggiudicatore entro 30 giorni
dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
  Il  CUP,  ai  sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella
documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di
cui alla presente delibera.
3. Copertura finanziaria.
  In considerazione dell'incremento di costo rispetto alle previsioni
del piano economico-finanziario vigente, le modalita' della copertura
finanziaria  dell'opera,  che  sara'  integralmente  assicurata dalla
Societa'   concessionaria,  saranno  ridefinite  in  occasione  della
revisione  quinquennale  del  piano  medesimo, prevista per l'anno in
corso.  L'atto  aggiuntivo  alla  vigente  convenzione,  con il quale
verra'  concordata tra le parti detta revisione, verra' approvato con
decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi della
normativa vigente in materia.
4. Clausole finali.
  4.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente
delibera.
  4.2  Il  soggetto  aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei
lavori,  a  fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto
recepimento,   nel   progetto   esecutivo,   delle   prescrizioni   e
raccomandazioni   riportate   nel   menzionato  allegato:  il  citato
Ministero  procedera',  a sua volta, a dare comunicazione al riguardo
alla Segreteria di questo Comitato.
  4.3  Il  medesimo  Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  4.4  In  adesione  alla  richiesta  rappresentata  nella  nota  del
coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi  opere  citata  in  premessa,  dovra'  essere stipulato
apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura competente UTG, l'ANAS
e  la  societa'  concessionaria,  mirato  a potenziare l'attivita' di
monitoraggio  al  fine  di prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalita' organizzata. Il protocollo dovra' seguire le linee
guida  sintetizzate nell'allegato 2, che forma parte integrante della
presente  delibera.  Esso dovra' inoltre recepire eventuali ulteriori
indicazioni  formulate  dal suddetto Comitato prima della stipula del
protocollo  in  questione  e  che  il  Comitato  stesso provvedera' a
comunicare alla citata Prefettura.

      Roma, 18 marzo 2005

                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 260