IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visto in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di publica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include all'allegato 2, ai soli fini procedurali, nell'ambito dei «Corridoi stradali ed autostradali» della regione Lombardia, la «Tangenziale Sud di Brescia»; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 14 della delibera stessa; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Vista la nota 16 dicembre 2004, n. 696, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria concernente il progetto definitivo del «Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 (casello di Ospitaletto e Brescia Est), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilita' d'accesso all'aeroporto di Montichiari», proponendone l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, ai soli fini procedurali; Vista la nota 18 marzo 2005, n. Al 2005-001355P, con la quale il presidente della regione Lombardia esprime assenso al progetto in questione, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002; Considerato che nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, figura, nell'ambito degli «Interventi infrastrutturali - Corridoi autostradali e stradali», l'intervento denominato «Tangenziale sud di Brescia»; Considerato che il raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) e i nuovi caselli di S. Zeno e Bagnolo Mella (A21) e il raccordo con l'aeroporto di Montichiari e' incluso tra le «nuove opere» la cui progettazione ed esecuzione e' affidata alla Societa' autostrade Centro Padane ai sensi della convenzione novativa stipulata con l'ANAS il 20 dicembre 1990 e approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il 17 febbraio 2000; Considerato in particolare che - secondo il piano finanziario allegato alla suddetta convenzione - il citato raccordo doveva essere realizzato tra il 2002 ed il 2006, con esecuzione del 90% dei lavori nel triennio 2003-2005, e presentava un costo, al netto del ribasso d'asta e delle spese generali, di 252.950.000 euro (275.083.000 euro al lordo di dette spese generali); Considerato che l'ammortamento delle «nuove opere» di cui sopra, da realizzare a carico della concessionaria, travalica la durata della concessione, che scade il 30 settembre 2011, ma non presuppone l'applicazione di «scalini tariffari»; Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che obiettivo primario dell'opera e' quello di riqualificare la rete stradale, ordinaria e autostradale, nell'area urbana e metropolitana di Brescia, la cui area e' attualmente penalizzata da continui fenomeni di congestione stante il mancato adeguamento della rete di trasporto al veloce sviluppo commerciale, industriale e residenziale che ha caratterizzato la zona nel corso degli ultimi anni; che l'intervento di cui al progetto sottoposto a questo Comitato si colloca nella piu' ampia prospettiva di interconnettere la rete autostradale esistente con quella programmata, in corso di progettazione e/o di prossima realizzazione (tra cui la direttissima Brescia-Bergamo-Milano) in modo da creare un itinerario veloce di tipo autostradale sulla direzione est-ovest della pianura padana; che, in particolare, il progetto sottoposto a questo Comitato riguarda la realizzazione di un raccordo autostradale tra l'autostrada A4 (caselli di Ospitaletto e Brescia Est), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilita' d'accesso all'aeroporto di Montichiari; che l'intervento cosi' programmato mira a catturare quota parte del traffico di lunga percorrenza, costituito dagli spostamenti tra le aree a Ovest di Milano e il Veneto e piu' in generale il Nord-Est d'Italia, e quota dei flussi insistenti sulle arterie radiali di penetrazione al capoluogo che, attualmente, attraversano diversi centri urbani, con conseguente riduzione degli standard relativi alla sicurezza; che l'intervento stesso rappresenta il naturale completamento del raccordo tra l'autostrada A4 e la Valtrompia - il cui progetto definitivo e' stato approvato da questo Comitato con delibera 27 maggio 2004, n. 12 - in quanto la realizzazione di entrambi gli interventi consentira' di costituire una sorta di anello stradale intorno alla citta' di Brescia con la funzione di ridistribuire i flussi di traffico su un'infrastruttura efficiente e scorrevole; che la nuova arteria interferisce con la realizzazione della linea ad alta velocita/alta capacita' «Torino-Venezia», nella tratta «Milano-Verona» e piu' specificatamente nel tratto tra l'innesto con la strada statale 235 e il costruendo casello di Poncarale si' che, nell'accordo di programma stipulato nel 1993 tra la regione e gli enti territorialmente interessati, e' stata decisa l'integrazione tra i due progetti in modo da ridurre l'esistenza di aree intercluse tra le due infrastrutture; che il progetto all'esame prevede dunque la riqualificazione e/o realizzazione, per una estesa di circa 30 km, dei tratti di cui appresso: raddoppio della strada provinciale 19 dal manufatto di scavalco dell'autostrada A4 in comune di Ospitaletto sino all'intersezione con la strada provinciale IX (Azzano/Mella) per una estesa di circa 13 km, con riconfigurazione degli svincoli sulle strade statali 11 e 235 e sulle strade provinciali 21 e IX, con sistemazione di rami di viabilita' poderale e adeguamento delle opere esistenti; realizzazione del raccordo autostradale, con le caratteristiche previste per le strade di categoria A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 novembre 2001 (due carreggiate con 4 corsie di marcia da 3,75 m, uno spartitraffico di 2,60 m, una corsia di emergenza e una banchina), tra la strada provinciale IX (Azzano Mella) e la strada statale 236 (Castenedolo) per una estesa di circa 17 km ed in affiancamento, per un lungo tratto, della citata linea ferroviaria AV-AC Milano-Verona; realizzazione del nuovo casello sull'autostrada A21 di Poncarale con allacciamento alla strada statale 45 bis, in modo da alleggerire il traffico in alcune zone abitate e favorire lo scambio tra il sud e il nord-ovest di Brescia, e con previsione di una stazione a pedaggio con sistema aperto e attrezzata con 5 piste automatizzate a gestione remota, il che consentira' economie di gestione; che il progetto prevede 10 svincoli e opere per la risoluzione di interferenze con altre viabilita' e/o con il reticolo idrografico della zona; che il progetto definitivo e' stato trasmesso, ai sensi degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002, in data 28 maggio 2003, dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, successivamente, e' stato inoltrato dalla «Centro Padane S.p.A.», su delega dell'ANAS stessa, alle altre amministrazioni, alla regione interessata e agli enti interferenti; che dell'avvio del procedimento, in data 4 giugno 2003, e' stata data comunicazione su quotidiani a diffusione nazionale e regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002; che la Conferenza di servizi - indetta dalla struttura tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002 - si e' svolta in due sedute rispettivamente convocate in data 4 agosto 2003 (presenti solo le amministrazioni) ed in data 24 settembre 2003 (presenti gli enti gestori delle interferenze); che la Commissione speciale VIA, con nota 3 ottobre 2003, n. CSVIA/2003/0728, ha richiesto approfondimenti ed integrazioni al SIA, con particolare riguardo all'integrazione con il progetto preliminare della linea ferroviaria AC/AV Milano-Verona; che la regione Lombardia, con delibera 31 ottobre 2003, n. VII/14837, ha subordinato il parere favorevole al recepimento di prescrizioni, che hanno comportato alcune varianti al progetto definitivo, e di raccomandazioni; che - tenendo conto delle varianti prescritte dalla regione, degli approfondimenti richiesti dalla Commissione VIA e degli adeguamenti del progetto di mitigazione ambientale e della cantierizzazione dovuti all'integrazione con il SIA prodotto da TAV S.p.A. per la citata linea ferroviaria in data 2 febbraio 2004 e' stato ripubblicato il progetto definitivo aggiornato con le integrazioni al SIA prodotte, al fine - di proseguire le procedure previste dagli articoli 4 e 18 del citato decreto legislativo n. 190/2002; che la regione Lombardia, con delibera 30 aprile 2004, n. VII/17369, integrativa della citata delibera 30 ottobre 2003, ha espresso parere favorevole condizionato a prescrizioni; che sul progetto definitivo in esame anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali si e' pronunciato favorevolmente, subordinatamente a prescrizioni; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria; sotto l'aspetto attuativo: che il soggetto aggiudicatore e' ANAS S.p.A.; che i tempi intercorrenti tra l'espletamento delle attivita' progettuali ed autorizzative residue da parte degli enti interessati sono stimati diversamente per i singoli lotti in cui e' scomponibile l'opera e che il termine dei lavori e' comunque previsto per febbraio 2009; sotto l'aspetto finanziario: che, il costo complessivo dell'opera, nella stesura originaria approvata dal consiglio di amministrazione dell'ANAS il 17 aprile 2004, era di 263.879.869 euro; che, a seguito delle varianti conseguenti alle richieste della regione e della Commissione VIA, il costo definitivo dell'opera ha subito un incremento del 12,24%, attestandosi su un valore di 295.822.389,23 euro, cosi' articolati: (euro) -------------------------------------------------------------------- VOCI IMPORTO TOTALE PARZIALE -------------------------------------------------------------------- Lavori a base d'appalto 212.327.003,45 Somme a disposizione (inclu- si oneri per espropri) 53.509.076,01 subtotale 265.836.079,46 -------------------------------------------------------------------- Imprevisti (4%) 10.633.443,18 -------------------------------------------------------------------- Spese generali (10%) 19.352.866,54 -------------------------------------------------------------------- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce puntuali motivazioni delle modifiche alle singole voci di costo; che - a quanto specificato nella relazione istruttoria - il costo dell'opera sara' integralmente coperto con risorse della Societa' concessionaria Centro Padane, senza richiesta di risorse pubbliche aggiuntive; che, in realta', con la suddetta espressione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende specificare che la concessionaria impegnera', oltre a risorse proprie e a risorse reperite sul mercato dei capitali, disponibilita' gia' acquisite e che quindi la copertura finanziaria del costo dell'opera, come riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003, e' cosi' articolata: (euro) -------------------------------------------------------------------- Contributo TAV (per le attivita' di 37.000.000 cui all'All. B della delibera n. 120/2003 sulla linea AV/AC Milano-Verona) -------------------------------------------------------------------- Contributo U.E. (art. 4 Reg. C.E. 702.000 n. 1655/2000) -------------------------------------------------------------------- Prestito ISPA e sistema bancario 200.000.000 -------------------------------------------------------------------- Autofinanziamento 58.120.191 -------------------------------------------------------------------- TOTALE 295.822.389 -------------------------------------------------------------------- Delibera: 1. Approvazione progetto definitivo. 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato - con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilita' e della localizzazione dell'opera, il progetto definitivo del «Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 (caselli di Ospitaletto e Brescia Est), l'autostrada A21 (nuovo casello di Poncarale) e la viabilita' d'accesso all'aeroporto di Montichiari», ed e' riconosciuta la compatibilita' ambientale dell'opera. L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere (prestazioni e attivita) previste nel progetto approvato. 1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nella parte 1ª dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da sviluppare in sede di progettazione esecutiva, prescrizioni da adottare in fase di cantierizzazione e altre. Le varianti derivanti dall'attuazione delle suddette prescrizioni sono approvate dall'Autorita' espropriante ai fini della pubblica utilita'. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al menzionato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.3 E' altresi' approvato il programma della risoluzione delle interferenze predisposto dal soggetto aggiudicatore, come sintetizzato nel cronoprogramma che costituisce l'allegato 3 alla relazione istruttoria. 2. Attribuzione CUP. L'approvazione del progetto definitivo di cui al punto 1.1. e' subordinata all'assegnazione del CUP (codice unico di progetto), che dovra' essere richiesto dal soggetto aggiudicatore entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Il CUP, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera. 3. Copertura finanziaria. In considerazione dell'incremento di costo rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario vigente, le modalita' della copertura finanziaria dell'opera, che sara' integralmente assicurata dalla Societa' concessionaria, saranno ridefinite in occasione della revisione quinquennale del piano medesimo, prevista per l'anno in corso. L'atto aggiuntivo alla vigente convenzione, con il quale verra' concordata tra le parti detta revisione, verra' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente in materia. 4. Clausole finali. 4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera. 4.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato. 4.3 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 4.4 In adesione alla richiesta rappresentata nella nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere citata in premessa, dovra' essere stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura competente UTG, l'ANAS e la societa' concessionaria, mirato a potenziare l'attivita' di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata. Il protocollo dovra' seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. Esso dovra' inoltre recepire eventuali ulteriori indicazioni formulate dal suddetto Comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il Comitato stesso provvedera' a comunicare alla citata Prefettura. Roma, 18 marzo 2005 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 260