Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali:
                                Direzione  generale  delle  politiche
                              comunitarie e internazionali
                                Direzione  generale  delle  politiche
                              agricole agro industriali e nazionali
                                Direzione    generale    del    corpo
                              forestale dello Stato
                                Ispettorato    centrale   repressioni
                              frodi
                              Agli  Assessorati agricoltura regioni e
                              Assessorati province autonome di Trento
                              e Bolzano
                              All'AGEA:
                                Ufficio monocratico
                                Area controlli
                                Area autorizzazione pagamenti
                              All'Organismo  pagatore  della  regione
                              Emilia Romagna - AGREA
                              All'Organismo  pagatore  della  regione
                              Lombardia    -    Direzione    generale
                              agricoltura
                              All'Organismo  pagatore  della  regione
                              Basilicata - ARBEA
                              All'Organismo  pagatore  della  regione
                              Piemonte - FINPIEMONTE
                              All'Agenzia delle dogane
                              All'Istituto regionale della vite e del
                              vino
                              Alla Confcooperative Fedagri
                              Alla ANCA/LEGACOOP
                              Alla AGCI
                              Alla Unione italiana vini
                              Alla FEDERVINI
                              Al     Centro    assistenza    agricola
                              coldiretti S.r.l.
                              Al C.A.A. confagricoltura S.r.l.
                              Al C.A.A. CIA S.r.l.
                              Al CAA Copagri S.r.l.
                              Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o CAA
                              CANAPA
                                  e, per conoscenza
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali:
                                Segreteria tecnica
                                Direzione  generale  delle  politiche
                              agroalimentari - PAGR V
                              All'Organismo  pagatore  della  regione
                              Toscana - ARTEA
                              All'Organismo  pagatore  della  regione
                              Veneto - AVEPA


   1. Quadro normativo

   Si  riporta  di  seguito  un  elenco della normativa comunitaria e
nazionale di riferimento:
    • Regolamento  (CE)  del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
    • Regolamento  (CE)  della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio
2000  e  successive  modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione
comune  del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di
mercato.
    • Regolamento  (CE)  della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno
2001  che  applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda
le  informazioni  per  la conoscenza dei prodotti ed il controllo del
mercato nel settore vitivinicolo.
    • Legge  29  dicembre  1990  n.  428,  recante  "disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' Europea (legge comunitaria per il 1990).
    • Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 con il quale e' stata
istituita   l'Agenzia   per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA);
successivamente  modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000
n. 188.
    • Decreto  legislativo  10  agosto 2000, n. 260, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  21  settembre  2000  n.  221  e  successive
modifiche,  recante  disposizioni  sanzionatorie  in applicazione del
regolamento  (CE)  n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo.
    • Decreto  legislativo  29  marzo  2004  n.  99, pubblicato sulla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n. 94 del 22 aprile
2004,  recante  disposizioni  in  materia  di  soggetti  e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge
7 marzo 2003 n. 38.
    • Decreto  Ministero  dell' Agricoltura e delle Foreste 8 ottobre
2004   n.   2159,   recante   disposizioni  relative  ai  criteri  di
compilazione  ed  alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni
di raccolta e produzione.

   2. Settori di intervento

   La  presente circolare contiene le istruzioni applicative generali
per  la  compilazione  e  la  presentazione  delle  dichiarazioni  di
raccolta  delle  uve  e  di  produzione  del  vino  per  la  campagna
2005/2006.
   L'  intervento  in oggetto interessa il settore Vitivinicolo, art.
18  del Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e Reg. CE
n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001.
   Si ricorda che, in applicazione dell'art. 18 del regolamento CE n.
1493/99  e  degli  Artt.  2  e  4  del  regolamento CE n. 1282/2001 i
produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonche' i produttori
di  mosto  e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in
ettolitri,   dei   prodotti   dell'ultima  campagna  vendemmiale  con
riferimento alla data del 30 novembre.
   Il  modello  di dichiarazione vitivinicola e' unico e riguarda sia
la  dichiarazione  di  raccolta  delle  uve  sia  la dichiarazione di
produzione del vino.

   3. Definizioni

   All'interno   della   circolare   sono   utilizzate   le  seguenti
definizioni:
    • Produttore:   persona   fisica  o  giuridica  ovvero  Organismo
Associativo  di  dette  persone che abbia prodotto uve ovvero vino da
uve fresche, da mosto di uve ,da mosto di uve parzialmente fermentato
o  da  vino  nuovo  ancora  in  fermentazione,  da  essa  ottenuti  o
acquistati,  nonche'  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica ovvero
associazione  di  ente  di  persone  soggetta  agli  obblighi  di cui
all'articolo 27 del regolamento n. 1493/99;
    • CAA:  Centri  Autorizzati  di  Assistenza  Agricola,  a cui gli
Organismi  Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti
amministrativi connessi agli atti dichiarativi;
    • Modello: Moduli base per la dichiarazione di raccolta delle uve
e  di  produzione  del vino, comprendenti i quadri A, B, C, D , E e G
nonche' il modello di Registro di Carico e Scarico ai sensi dell'art.
9,  paragrafo  1,  lettera a, del D.M. 19 dicembre 1994, n. 768. Tali
moduli  base vengono corredati degli allegati Al, A2, F1, F2, F3, F4,
M1  ed M2 da utilizzarsi per le varie tipologie di dato da dichiarare
e  specificatamente  descritti  nelle  istruzioni di compilazione. Il
Modello   allegato  alla  presente  Circolare  ne  costituisce  parte
integrante  ed  entra in vigore il quinto giorno successivo alla data
di  pubblicazione  della  stessa  sul  sito  internet WWW.SIAN.IT. Le
eventuali    dichiarazioni   gia'   pervenute   in   forma   cartacea
anteriormente   alla   suddetta   data   ed  utilizzanti  il  modello
precedentemente in uso vengono comunque considerate valide;
    • Note   esplicative  per  la  compilazione  delle  dichiarazioni
vitivinicole:  Istruzioni riguardanti la compilazione del modulo base
e  degli  allegati  di  cui  al  punto  precedente. Dette istruzioni,
allegate alla presente Circolare, ne costituiscono parte integrante.

   4.  Presentazione  delle dichiarazioni e controlli delle superfici
vitate

   La   dichiarazione   di   raccolta   e  produzione  e'  presentata
all'Organismo   Pagatore  di  competenza  secondo  le  istruzioni  in
appresso indicate.
   In  particolare  per  la  campagna 2005/2006, l'Organismo Pagatore
competente  per  tutto  il  territorio  nazionale, ad eccezione delle
Regioni Toscana e Veneto, e' l'Organismo Pagatore ALEA.
   L'ARTEA,  per la Regione Toscana, e 1'AVEPA per la regione Veneto,
con proprie comunicazioni, forniscono le istruzioni operative.
   Requisito fondamentale per la presentazione all'Organismo pagatore
delle  dichiarazioni  di  raccolta uve e produzione vinicola (modello
base  ed  allegati) e' la costituzione, qualora non gia' esistente, o
l'aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico.
   Tale  requisito concerne sia i soggetti che raccolgono le uve e le
utilizzano  direttamente, sia i soggetti che cedono le uve totalmente
o parzialmente ad uno o piu' acquirenti.
   I  dati  contenuti  nello schedario vitivinicolo SIAN (modello BI)
degli  intestatari  delle  dichiarazioni  di  raccolta, rappresentano
parte sostanziale del fascicolo aziendale delle aziende viticole.
   Pertanto,   per  una  corretta  gestione  delle  dichiarazioni  di
raccolta  uve  e' fondamentale, anche ai fini della trasparenza delle
informazioni  e  della  riduzione  delle  anomalie  dei  soggetti che
richiedono gli aiuti, che esista un collegamento tra le dichiarazioni
delle  superfici  vitate  (modello B1) e le dichiarazioni di raccolta
uve.  Tale  collegamento consente il riscontro e la verifica dei dati
sia in termini di anagrafica che di superficie dichiarata.
   L'acquisizione   delle  dichiarazioni  di  raccolta  uve  prevede,
pertanto,  la  necessaria  presenza  del  B1  intestato  allo  stesso
soggetto  che  presenta la dichiarazione di raccolta. In particolare,
per  il soggetto che presenta la dichiarazione di raccolta uve dovra'
essere presente un B1 corrispondente.
   Qualora non esista il fascicolo aziendale, ovvero non sia presente
o  aggiornato  alcun modello B1 intestato al soggetto che si appresta
ad  effettuare la dichiarazione di raccolta, il fascicolo deve essere
costituito  presso un CAA o presso l'Organismo Pagatore ed il B1 puo'
essere  inserito, ovvero aggiornato, dallo stesso CAA mandatario come
"proposta" che dovra' essere successivamente "validata" dalla Regione
competente, o dalla Regione o dall'Organismo Pagatore competente.
   La  superficie  totale  dichiarata  da  cui  si e' raccolta uva e'
confrontata  con quelle risultanti allo schedario viticolo registrato
sul  SIAN  (modello  B1).  Al  fine  di  una verifica dello status di
aggiornamento  dello  stesso  modello  B1  il  produttore e' tenuto a
dichiarare,  oltre  alla  superficie di raccolta, anche la superficie
vitata  totale  dell'azienda  comprendente anche quella eventualmente
non destinata alla raccolta nella campagna in corso.
   Il  produttore  che  ricorre  alla  compilazione  "on line" con la
sottoscrizione   della   dichiarazione   prende  atto  dell'eventuale
presenza di discordanze e dell'obbligo di operare l'aggiornamento.
   Anche  il  produttore  che  consegna una dichiarazione compilata a
mano   e   successivamente   acquisita   nel  SIAN,  qualora  vi  sia
discordanza,  ha  l'obbligo di verificare ed eventualmente aggiornare
il  fascicolo  aziendale  e  la propria dichiarazione delle superfici
vitate  (modello  Bl) avvalendosi del CAA al quale ha preventivamente
conferito   mandato,   o  dalla  Regione  o  dall'Organismo  Pagatore
competente.
   Tutte le dichiarazioni di raccolta e produzione che al 28 febbraio
2006  risulteranno ancora discordanti, o rispetto alla banca dati dei
Bl  presente nel SIAN o rispetto alle proposte di aggiornamento della
dichiarazione  delle  superfici  vitate  presentate  dal CAA, saranno
considerate  incomplete ed inesatte ai sensi dell'art. 13 del Reg. CE
n. 1282/2001 ; sara' altresi' sospeso ogni aiuto o premio comunitario
e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate.
   Tutte le dichiarazioni di raccolta e produzione che al 28 febbraio
2006  risulteranno  totalmente mancanti di collegamento ad un modello
di  dichiarazione  delle  superfici  vitate  nella  banca dati dei B1
presente  nel SIAN o di una proposta di dichiarazione delle superfici
vitate  effettuata  presso  un  CAA,  saranno  considerate  come  non
presentate  ai  sensi  dell'art.  12  del Reg. CE n. 1282/2001; sara'
altresi'   sospeso  ogni  aiuto  o  premio  comunitario  e  nazionale
determinabile con riferimento alle superfici vitate.

   4.1 Soggetti interessati

   4.1.1 Dichiarazione di raccolta uva

   Sono tenuti a presentare la dichiarazione di raccolta uve tutte le
persone  fisiche  o  giuridiche  o gli Organismi Associativi di dette
persone  che  producono uve come indicato dall'art. 2 del Regolamento
(CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001.
   Sono  tenuti alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori
di  uva  a  duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla
trasformazione   in   mosto   per   succhi  nei  limiti  del  Decreto
Ministeriale  del  19  dicembre  2000.  Inoltre  sono  obbligati alla
dichiarazione  di  raccolta  delle  uve  i produttori di uve da mensa
destinate alla trasformazione in mosto per succhi.
   Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:
    • Le  persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di
dette  persone  la  cui produzione di uve e' interamente destinata ad
essere   consumata  come  tale,  ad  essere  essiccata  o  ad  essere
trasformata  direttamente  in  succo  di  uva da parte del produttore
oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
    • I  produttori  le  cui  aziende  comprendono  meno di 10 are di
vigneto  e  la  cui  produzione  non e' stata e non sara', neppure in
parte, commercializzata sotto qualsiasi forma;
    • I   produttori   che  consegnano  la  totalita'  della  propria
produzione  ad  un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti
sono  tenuti  alla compilazione dell'allegato F2, secondo i criteri e
le  modalita'  descritte  nelle "note esplicative per la compilazione
delle dichiarazioni vitivinicole".

   4.1.2 Dichiarazione di produzione vinicola

   Sono   obbligati  a  presentare  la  dichiarazione  di  produzione
vinicola  tutte  le  persone  fisiche  o  giuridiche  o gli Organismi
Associativi  di  dette  persone,  incluse  le  cantine cooperative di
vinificazione,  che,  come  indicato dall'art. 4 del Regolamento (CE)
della  Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001, nell'ambito della
campagna in corso:
    • hanno prodotto vino;
    • detengono, alla data del 30 novembre, prodotti diversi dal vino
(mosti   concentrati   e/o  concentrati  rettificati  ottenuti  nella
campagna  in  corso),  uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione
anche  se  destinati  ad  utilizzazione diverse quali i succhi d'uva,
acetifici, ecc.;
    • hanno  proceduto all' acquisto e/o trasformazione di prodotti a
monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre.
   Inoltre, i produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di
propria  produzione  senza  procedere  ad  alcun  acquisto  di  altri
prodotti   vinicoli,   e  a  condizione  che  non  effettuino  alcuna
manipolazione,  possono  utilizzare  il  modello  previsto  ai  sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  del  D.M. 8/10/2004 n.2159 in luogo del
prescritto registro di carico e scarico.
   Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:
    • Le  persone  fisiche  o  giuridiche  o le associazioni di dette
persone  gia'  indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2
della dichiarazione di raccolta uve;
    • I  produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei
prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10
hl,  che  non  e'  stato e non sara' commercializzato sotto qualsiasi
forma;
    • I  produttori  di uve che consegnano la totalita' della propria
produzione  ad  un  organismo  associativo,  soggetto  all'obbligo di
presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un
   quantitativo  di  vino  inferiore  a 10 hl, che non e' stato e non
sara' commercializzato sotto qualsiasi forma.

   4.2 Dichiarazioni presentate per il territorio di Toscana e Veneto

   Le  dichiarazioni vitivinicole di raccolta e produzione che devono
essere  presentate  riferite  alle  province  delle Regioni Toscana e
Veneto,   devono   essere   inoltrate  rispettivamente  all'ARTEA  ed
all'AVEPA,   secondo   modalita'  stabilite  direttamente  da  questi
Organismi Pagatori Regionali.

   5. Termine di presentazione

   Le  dichiarazioni  di  raccolta  uve  e produzione vinicola devono
essere presentate entro e non oltre il 12 dicembre 2005 relativamente
alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti
di vinificazione. Ossia:
    • I  soggetti obbligati alla sola dichiarazione di raccolta delle
uve  devono  compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel
cui  territorio  sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute
le uve oggetto della dichiarazione stessa. Il modello e' studiato per
comprendere  per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio
della quale insistono i terreni usati per la raccolta. Se pertanto lo
stesso vigneto insiste su Province diverse, il produttore interessato
deve   presentare   due  dichiarazioni  comprendenti  le  indicazioni
relative a ciascuna Provincia interessata;
    • I  soggetti  obbligati  alla  sola  dichiarazione di produzione
vinicola  devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia
nel  cui  territorio  sono  ubicati gli impianti di vinificazione. Il
modello  e'  studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica
provincia  nel  territorio  della  quale  insistono  gli  impianti di
vinificazione;
    • I  soggetti  interessati  alla compilazione della dichiarazione
vitivinicola  (  raccolta uve e produzione vinicola) devono compilare
una  sola  dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione
sono ubicati nella medesima Provincia. Se l'interessato ha vigneti ed
impianti  in  Province diverse, deve presentare una dichiarazione per
ciascuna Provincia;
    • Per  coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione
di  prodotti  a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del
30  novembre  la  dichiarazione deve essere compilata con riferimento
alla   Provincia   nel   cui  territorio  e'  ubicato  il  centro  di
intermediazione.
   Qualora,  dopo  la  presentazione  della  dichiarazione e comunque
prima  della data del 30 novembre 2005, si siano verificate modifiche
rispetto  a  quanto  dichiarato,  il  produttore  deve presentare una
dichiarazione modificativa sempre entro la data del 12 dicembre 2005;
sulla nuova dichiarazione dovra' essere barrata l'apposita casella ed
indicato   il   numero   del  codice  a  barre  identificativo  della
dichiarazione  che  si va a modificare. La dichiarazione modificativa
dovra'  comunque riportare tutti i dati contenuti nella dichiarazione
iniziale.
   Le   dichiarazioni  omesse  o  presentate  successivamente  al  12
dicembre  2005 ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle
sanzioni  dettate  dagli  artt.  12  e  13 del Regolamento (CE) della
Commissione  n.  1282/2001  del  28 giugno 2001. Resta, in ogni caso,
valida  la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del DL. n.
260 del 10 agosto 2000.

   6. Modalita' di presentazione

   Le  dichiarazioni, ad eccezione di quelle di competenza dell'ARTEA
e  dell'AVEPA, sono trasmesse ad Agea tramite acquisizione telematica
oppure a mezzo raccomandata; in particolare:
    • raccomandata da ricevere entro il giorno 12 dicembre 2005;
    • consegna a mano entro le ore 17.00 del giorno 12 dicembre 2005;
    • inoltro   telematico   mediante   registrazione   nel   sistema
informativo Agea entro il giorno 12 dicembre 2005.

   6.1 Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)

   Per   la  compilazione  e  la  presentazione  delle  dichiarazioni
vitivinicole  di raccolta e produzione e/o gli allegati al modello di
dichiarazione,  compresi  gli  allegati F1 e F2, i soggetti che hanno
gia'  dato  mandato ad un CAA devono avvalersi dello stesso. Mentre i
soggetti  non aderenti ad un CAA che hanno intenzione di avvalersi di
un   Centro   autorizzato   di   assistenza   agricola  (CAA)  devono
preventivamente sottoscrivere apposito mandato.
   Il  CAA  in  applicazione, infatti, dell'art. 15 del D.M. 27 marzo
2001, e' tenuto ad acquisire dall'utente, mandato scritto ad operare,
da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:
    • fornire al CAA dati completi e veritieri;
    • collaborare  con  il CAA ai fini del regolare svolgimento delle
attivita' affidate;
    • consentire  l'attivita'  di  controllo  del CAA nei casi di cui
all'art. 2, comma 2 del DM 27 marzo 2001.
   I  CAA sono, quindi, delegati dall'Organismo Pagatore a supportare
il  dichiarante  nella compilazione della dichiarazione di raccolta e
produzione,  e/o gli allegati al modello di dichiarazione, tramite le
seguenti attivita':
   1.  costituire/aggiornare  il fascicolo del produttore in aderenza
alle  modalita'  descritte nel documento "Manuale delle procedure del
fascicolo  aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli
Organismi Pagatori;
   2.  verificare  che  gli allegati alla dichiarazione di raccolta e
produzione  necessari  per  l'istruttoria  siano stati consegnati dal
dichiarante  e  che  siano  conformi  alle  specifiche dell'Organismo
Pagatore competente (istruttoria della dichiarazione);
   3. compilare la dichiarazione di raccolta e produzione utilizzando
i servizi del portale SIAN;
   4.  effettuare la stampa della dichiarazione utilizzando i servizi
del  portale  SIAN  (contestualmente sara' stampato anche il quadro H
contenente le attestazioni del CAA);
   5. far firmare la dichiarazione al dichiarante;
   6.  firmare  la  check  list  "quadro H" di conferma dell'avvenuta
costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita;
   7.  protocollare  la  dichiarazione  attribuendo un numero univoco
alla  stessa utilizzando i servizi esposti nel portale SIAN; con tale
operazione   -   a  seguito  della  protocollazione  -  si  avvia  il
procedimento amministrativo;
   8. archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:
    • dichiarazione  di raccolta e produzione firmata dal dichiarante
e dei relativi allegati;
    • quadro H, firmato e timbrato dal responsabile dell'ufficio CAA;
    • distinta di ricezione.
   In  merito  agli adempimenti relativi al fascicolo del produttore,
il  Manuale  delle  procedure - AGEA Coordinamento del 20 aprile 2005
stabilisce  che  il riconoscimento della qualifica di un soggetto che
presenta  una  domanda/dichiarazione  debba  avvenire  attraverso  il
"fascicolo   aziendale"   costituito   e   trattenuto  presso  i  CAA
convenzionati.
   A  tal  fine  i  dichiaranti che sono tenuti alla dichiarazione di
raccolta  delle  uve  e  produzione  vinicola,  alla dichiarazione di
giacenza  e a tutti gli adempimenti previsti dal Reg. CE n. 1493/99 e
dalle   disposizioni  applicative  nazionali,  devono  costituire  il
fascicolo aziendale presso il CAA a cui hanno dato mandato.
   La  costituzione  del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il
soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece
il  fascicolo  aziendale  risulta  gia'  costituito,  i produttori, a
fronte di variazioni rispetto a quanto gia' risultante nel fascicolo,
sono  tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni ai
fini  dell'aggiornamento  e  coerenza  del  fascicolo  stesso  con le
dichiarazioni rese.

   6.2   Produttori  che  si  avvalgono  dell'assistenza  del  CAA  -
comunicazione telematica

   Tutto  cio'  premesso,  i  soggetti  preposti al ricevimento delle
dichiarazioni   telematiche   sono  individuati  nei  CAA  Centri  di
Assistenza  Agricola ai quali, come e' detto, si potranno rivolgere i
dichiaranti che abbiano dato mandato a tali centri.
   Quindi,  entro  e  non  oltre  il  giorno  12  dicembre  2005,  il
dichiarante  si  rechera'  presso gli uffici del CAA al quale ha dato
mandato  portando  con  se  i dati richiesti ai fini della completa e
corretta  dichiarazione  di raccolta e produzione e/o gli allegati al
modello di dichiarazione.
   L'operatore  del CAA inserira' i dati relativi alla dichiarazione,
con le modalita' descritte al precedente punto.
   Ai  sensi  dell'art. 2, comma 2, del D.M.8/10/2004 n. 2159, i dati
relativi  alle  dichiarazioni  di  raccolta  e  produzione  sono resi
disponibili  dall'Organismo  di  Coordinamento  Agea,  per  mezzo  di
collegamento  on  line  al  sistema  informativo  agricolo  nazionale
(SIAN), entro i termini comunitari previsti, per gli adempimenti ed i
controlli di competenza a:
   1. Ispettorato Centrale Repressione Frodi;
   2. Tutti gli Organismi Pagatori;
   3. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
   4.   Assessorati   regionali   dell'agricoltura   competenti   per
territorio.

   6.3  Produttori  in  proprio  -  comunicazione  tramite accesso al
portale SIAN

   Per  i dichiaranti che non hanno dato mandato ad un CAA, a partire
dall'anno   2005,   la   dichiarazione   di  raccolta  e  produzione,
sottoscritta  mediante  dispositivi  di autenticazione digitali, puo'
essere  presentata  mediante  l'accesso ai servizi presenti nell'area
riservata  del  Sistema  Informativo  Agricolo  Nazionale  SIAN dagli
operatori  che  vogliano  direttamente curare la redazione dei propri
atti dichiarativi.
   La soluzione di presentare i propri atti dichiarativi direttamente
attraverso  il  portale  SIAN  rappresenta  un'azione innovativa che,
entro  la  citata  data  del 12 dicembre 2005, sara' resa disponibile
esclusivamente per le Cantine sociali.
   Gli  operatori  vitivinicoli  che intendono predisporre con questa
modalita'   i  propri  atti  dichiarativi,  dovranno  preventivamente
costituire il proprio Fascicolo Aziendale.
   Per  la  costituzione  o  l'aggiornamento  del fascicolo aziendale
elettronico   e  deposito  dei  documenti  costituenti  il  fascicolo
aziendale  cartaceo,  gli  operatori  vitivinicoli possono rivolgersi
all'AGEA.  La  documentazione va inviata presso AGEA, Via Torino 45 -
00184  ROMA  -  Ufficio  Acquisizione  Dichiarazioni  di  raccolta  e
produzione.
   I  documenti  minimi  per  la costituzione del fascicolo aziendale
sono  quelli  riportati nel gia' citato Manuale delle procedure -AGEA
Coordinamento del 20 aprile 2005.
   Gli operatori vitivinicoli che intendono direttamente presentare i
propri atti devono munirsi preventivamente di un certificato digitale
rilasciato dai soggetti nell'elenco pubblico dei certificatori :
   (http://www.cnipa.gov.it/site/it-T/Attivit%c3%a0/Elenco Certificat
ori (firma digitale)/Certificatori attivil)
   previsto dall'articolo 28 comma 6 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
   A  valle  dell'acquisizione del certificato digitale e' necessario
che  l'operatore  installi e configuri correttamente il lettore della
carta  digitale e del dispositivo di firma (smart card), propedeutici
all'accesso  ai  servizi  a  lui  destinati  nell'area  riservata del
portale SIAN.
   Le  ulteriori azioni sono connesse all'inserimento della carta nel
lettore  e  digitazione  del  PIN,  con la relativa verifica nel SIAN
della validita' del certificato e dei dati in esso contenuti, (codice
fiscale  appartenente  ad  un utente abilitato) ed alla fruizione dei
servizi a lui riservati.

   6.4 Produttori in proprio - comunicazione tramite raccomandata

   Per i dichiaranti che non hanno dato mandato ad un CAA, ovvero non
rientrino    nella   categoria   utenti   definita   in   precedenza,
l'Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, nella
parte  pubblica, una funzione disponibile per la stampa di un modello
di dichiarazione in bianco.
   Tale modello dovra' essere scaricato ed utilizzato in originale in
quanto  su  esso e' stampato un codice a barre (barcode) che fungera'
da  identificativo  univoco. Sono ricevibili solo ed esclusivamente i
modelli scaricati in originale e recanti il codice a barre univoco.
   La  funzione  permette  lo  scarico  da internet del modello che i
dichiaranti in proprio utilizzeranno inviandolo poi per raccomandata.
La stampa del modello e' consentita con il solo accesso all'indirizzo
www.sian.it  senza  la  necessita'  di ulteriori informazioni, per un
massimo di 10 dichiarazioni per ogni accesso.
   Per  usufruire  del  modello,  il  dichiarante  che  non  abbia la
possibilita' di reperirlo autonomamente puo' recarsi anche presso gli
uffici   della  Regione  o  dell'Organismo  Pagatore  competente  per
territorio  che  provvederanno  a  scaricare  lo  stesso  tramite  un
qualsiasi collegamento via internet.
   Le   modalita'  di  compilazione  della  dichiarazione,  oltreche'
allegate  alla  presente  Circolare,  sono  disponibili  nelle " Note
esplicative  "  presenti  nell'area  " Servizi - Software e manuali -
Manuali " dello stesso sito internet www.sian.it.
   La  dichiarazione,  compilata  in  ogni sua parte e completa della
documentazione richiesta nonche' della fotocopia fronte e retro di un
documento  di  identita'  in  corso  di  validita',  dovra' pervenire
all'AGEA  in  Via Torino, 45 00184 Roma con le modalita' descritte in
precedenza entro la data del 12 dicembre 2005, direttamente o tramite
terzi, mediante raccomandata od anche consegnata a mano.
   Eventuali dichiarazioni pervenute dopo tale data non sono accolte.
   Inoltre,  1'AGEA  non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  conferente  oppure da mancata o tardiva comunicazione ne'
per  eventuali  disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
   Per  il  territorio  diverso dalle Regioni Toscana e Veneto, sulla
busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione, riportato nel
seguente modo:

    AGEA
    Dichiarazione  vitivinicola  di  raccolta  e  produzione Campagna
2005/2006
    VIA TORINO, 45 - 00184 ROMA

   I  dati  anagrafici  dei richiedenti , riportati sulla busta nello
spazio   dedicato   al   mittente,   devono   contenere  le  seguenti
informazioni:

    NOME
    COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO
    CAP - COMUNE (PROV)
    Dichiarazione  vitivinicola  di  raccolta  e  produzione Campagna
2005/2006

   La  busta  deve  contenere  tutte le informazioni sopraindicate in
modo   chiaro  ed  in  stampatello  e  puo'  contenere  piu'  di  una
dichiarazione, purche' relative al medesimo soggetto dichiarante.

   6.5   Produttori   in   proprio   che  utilizzano  propri  sistemi
informativi

   I   produttori   o  gli  Organismi  Associativi  che  abitualmente
utilizzano  un  proprio  sistema informatico per la predisposizione e
stampa delle dichiarazioni vitivinicole tra le quali anche
   quelle  di  Raccolta  e  Produzione,  potranno  utilizzare il loro
sistema  per  stampare  il modello di dichiarazione di raccolta delle
uve  e di produzione di vino, purche' lo stesso contenga tutti i dati
presenti nel modello ufficiale, allegato alla presente Circolare.
   Ad  ogni  dichiarazione  cosi'  prodotta  dovra'  comunque  essere
allegato il frontespizio di un modello stampato dal sito www.sian.it,
contenente il barcode.
   La  dichiarazione,  quindi, compilata in ogni sua parte e completa
della  documentazione  richiesta,  nonche'  della  fotocopia fronte e
retro  di  un  documento  di  identita' in corso di validita', dovra'
pervenire  all'Organismo  Pagatore  con  le  modalita'  descritte  in
precedenza  entro la citata data del 12 dicembre 2005, direttamente o
tramite terzi, mediante raccomandata, od anche consegnata a mano.

   7 Controlli istruttori

   I  controlli  istruttori riguardano la verifica del rispetto della
normativa  comunitaria  e  nazionale  in  termini  di ricevibilita' e
completezza della dichiarazione ed in particolare la verifica:
    • della presenza della firma del richiedente;
    • della presenza della copia di un documento di riconoscimento in
corso di validita' ;
    • della  corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente
e del rappresentante legale (se presente);
    • della   presenza   e  congruenza  con  la  dichiarazione  delle
superfici vitate (vedi apposito capitolo);

   7.1 Sottoscrizione della dichiarazione

   La    sottoscrizione   della   dichiarazione   e'   un   requisito
indispensabile  per  la  validita'  della  dichiarazione  stessa.  La
mancata   apposizione   della   firma  comporta  la  segnalazione  di
un'anomalia della dichiarazione.

   7.2 Documento di riconoscimento

   Ai  sensi  dell'art.  38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre
2000  la  sottoscrizione  della  dichiarazione  non  e'  soggetta  ad
autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso
di   validita'  alla  data  di  deposito  della  stessa.  I  dati  di
riferimento  del documento devono essere obbligatoriamente trascritti
nel frontespizio del modulo di dichiarazione.
   L'assenza   del  documento  di  identita'  richiesto  comporta  la
segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

   7.3 Controlli anagrafici

   L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice
fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se
il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente
ad  alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da
quello  indicato),  cio'  comportera'  la segnalazione di un'anomalia
della dichiarazione.
   Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data
di  nascita  (se  si  tratta  di  persona fisica). Nel caso di errata
indicazione,    l'Amministrazione    procedera'   alla   segnalazione
dell'anomalia nella dichiarazione.
   I  dati  di  domicilio  o sede legale devono essere, in ogni caso,
correttamente  indicati  nella  dichiarazione,  per rendere possibile
l'invio di eventuali comunicazioni.

   7.4 Rappresentante legale

   Nel  caso  in cui il dichiarante non sia una persona fisica, sara'
verificata  la  presenza  e  la  correttezza  dei dati anagrafici del
rappresentante legale.
   Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza
del  codice  fiscale;  se  non e' indicato oppure risulta errato (non
appartenente  ad  alcun  soggetto  esistente  o  appartenente  ad  un
soggetto   diverso   da  quello  indicato),  l'Amministrazione  dara'
opportuna segnalazione di anomalia.
   Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data
di   nascita.  Nel  caso  di  errata  indicazione,  l'Amministrazione
procedera'  alla  segnalazione  dell'anomalia  nella dichiarazione. I
dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati
nella dichiarazione.
   Le  anomalie  presenti sulle dichiarazioni saranno sottoposte alle
sanzioni dettate dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1282/2001.

   8. Trattamento e diffusione dei dati

   I  dati  personali  gestiti in modo manuale o informatizzato nelle
diverse  fasi  procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le
sole  finalita'  previste  dalla  normativa  comunitaria, nazionale e
regionale vigente.
   I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati,
possono   utilizzare   gli   stessi   esclusivamente  per  i  compiti
istituzionali  di  propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs
n.  196/2003.  La  diffusione  dei suddetti dati e' consentita con le
modalita'  stabilite  dagli  artt.  20  e  21  del  predetto  decreto
legislativo.
   Si  raccomanda  agli  Enti  ed  Organismi  in  indirizzo  di voler
assicurare   la  massima  diffusione  dei  contenuti  delle  presente
Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

                                 Il Direttore dell'Area Coordinamento
                                       F.to (Dr. Giancarlo Nanni)