IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1; Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000; Visto l'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.; Visto l'art. 39, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha introdotto per gli esemplari di modelli di apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. la verifica tecnica e la certificazione di conformita' alle regole per il gioco lecito; Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Esperita la procedura di informazione prevista dalla citata direttiva; Considerata l'esigenza di definire le regole tecniche di produzione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui al citato art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., che non prevedono vincite in denaro e sono basati sull'abilita' fisica, mentale e strategica del giocatore; Considerate le ragioni di ordine e sicurezza pubblica nonche' le esigenze sia produttive che fiscali; Decreta: Art. 1. Finalita' e definizioni 1. Il decreto, relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ha per oggetto la specificazione delle relative caratteristiche tecniche e modalita' di funzionamento, ai fini della produzione od importazione. 2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono: a) per produttore, colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita', pronti per essere impiegati sul territorio nazionale; b) per importatore, colui che immette in libera pratica, ovvero introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici, da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro parte; e' assimilato all'importatore l'operatore estero che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, i citati apparecchi da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1° gennaio 2004, art. 2508); c) per apparecchio, il complesso di dispositivi destinati al gioco comprensivo, tra l'altro, della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonche' dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio; d) per abilita', la capacita' fisica, mentale o strategica richiesta al giocatore per il conseguimento del risultato del gioco; e) per costo della partita, il valore espresso in euro per ciascuna partita; f) per codice identificativo, il codice univoco, in formato alfanumerico di 11 bytes, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams); g) per scheda di gioco, l'insieme dei circuiti elettronici, comprese le schede elettroniche e di memoria dei Personal Computer, nei quali risiedono il «codice eseguibile» del software di gioco, programmi e dati nonche' le interfacce di collegamento delle periferiche; h) per immodificabilita', la non modificabilita' ne' alterabilita' delle caratteristiche tecniche nonche' delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi; i) per manomissione, l'alterazione o il danneggiamento di uno o piu' dei dispositivi di protezione della scheda di gioco o degli altri componenti dell'apparecchio; j) per codice sorgente del software, un programma dell'apparecchio, redatto in un linguaggio di programmazione; k) per manutenzione straordinaria, la serie di interventi necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le relative modalita' di funzionamento e quelle di distribuzione dei premi ove previsti, compresi gli eventuali aggiornamenti del «codice eseguibile» del software di gioco; l) per dispositivo a rulli, rulli fisici rivestiti da strisce plastificate raffiguranti simboli diversi in sequenza preordinata, comandati da motori passo passo e da foto-ottiche in grado di rilevarne la posizione di arresto; m) per dispositivo a led od ottico, il dispositivo costituito da una matrice a led od ottica che si accende simulando immagini, rotazioni, ovvero spostamenti su linee di ogni tipo; n) per rulli virtuali, la simulazione a video ovvero tramite dispositivi a led od ottici del funzionamento di dispositivi a rulli; o) per partita, l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento nel quale, tramite l'azione del giocatore, il gioco ha inizio ed il momento nel quale termina con conseguimento di un risultato; p) per premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, premi consistenti in prodotti di valore non superiore a 20 volte il costo della partita. Regole tecniche di produzione