IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
                            d'intesa con
                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             Direttore generale della pubblica sicurezza

  Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;
  Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000;
  Visto l'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
  Visto  l'art. 39, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha introdotto per gli
esemplari  di modelli di apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del
T.U.L.P.S.  la  verifica  tecnica  e la certificazione di conformita'
alle regole per il gioco lecito;
  Vista  la  direttiva  n.  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione
nel  settore  delle  norme  e  delle  regolamentazioni tecniche, come
modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
  Esperita   la  procedura  di  informazione  prevista  dalla  citata
direttiva;
  Considerata l'esigenza di definire le regole tecniche di produzione
degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui al citato
art.  110,  comma  7,  del  T.U.L.P.S.,  che non prevedono vincite in
denaro  e  sono basati sull'abilita' fisica, mentale e strategica del
giocatore;
  Considerate  le  ragioni  di ordine e sicurezza pubblica nonche' le
esigenze sia produttive che fiscali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Finalita' e definizioni
  1.  Il  decreto, relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110,
comma  7,  del  T.U.L.P.S.,  ha  per  oggetto la specificazione delle
relative  caratteristiche  tecniche  e modalita' di funzionamento, ai
fini della produzione od importazione.
  2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
    a) per   produttore,   colui  che  professionalmente  costruisce,
realizzando   un  prodotto  finito  in  ogni  sua  parte,  apparecchi
automatici,  semiautomatici  od  elettronici, da intrattenimento o da
gioco  di  abilita',  pronti  per  essere  impiegati  sul  territorio
nazionale;
    b) per  importatore,  colui che immette in libera pratica, ovvero
introduce   nel  territorio  nazionale,  per  essere  ivi  impiegati,
apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici, da divertimento
ed   intrattenimento,  finiti  in  ogni  loro  parte;  e'  assimilato
all'importatore  l'operatore  estero  che  immette  in libera pratica
ovvero  comunque  introduce  nel territorio nazionale, per essere ivi
impiegati,  i  citati  apparecchi da divertimento ed intrattenimento,
finiti  in  ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o
piu'  sedi  secondarie  con  rappresentanza  stabile  a  norma  degli
articoli 2197  ovvero  2506  del  codice civile (dal 1° gennaio 2004,
art. 2508);
    c) per  apparecchio,  il  complesso  di  dispositivi destinati al
gioco comprensivo, tra l'altro, della struttura esterna, di eventuali
periferiche  di  gioco,  del dispositivo di inserimento delle monete,
dei   componenti,   programmi   e   schede  di  gioco,  dei  circuiti
elettronici,  nonche'  dei  dispositivi  di  rilascio  all'esterno di
oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
    d) per  abilita',  la  capacita'  fisica,  mentale  o  strategica
richiesta al giocatore per il conseguimento del risultato del gioco;
    e) per  costo  della  partita,  il  valore  espresso  in euro per
ciascuna partita;
    f) per  codice  identificativo,  il  codice  univoco,  in formato
alfanumerico  di  11  bytes, rilasciato dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato (Aams);
    g) per  scheda  di  gioco,  l'insieme  dei  circuiti elettronici,
comprese  le  schede elettroniche e di memoria dei Personal Computer,
nei  quali  risiedono  il  «codice eseguibile» del software di gioco,
programmi   e  dati  nonche'  le  interfacce  di  collegamento  delle
periferiche;
    h) per    immodificabilita',    la    non   modificabilita'   ne'
alterabilita'  delle caratteristiche tecniche nonche' delle modalita'
di funzionamento e di distribuzione dei premi;
    i) per  manomissione,  l'alterazione o il danneggiamento di uno o
piu'  dei  dispositivi  di  protezione  della scheda di gioco o degli
altri componenti dell'apparecchio;
    j) per    codice    sorgente    del    software,   un   programma
dell'apparecchio, redatto in un linguaggio di programmazione;
    k) per   manutenzione   straordinaria,  la  serie  di  interventi
necessari     a     ripristinare    le    caratteristiche    tecniche
dell'apparecchio,  le relative modalita' di funzionamento e quelle di
distribuzione   dei   premi  ove  previsti,  compresi  gli  eventuali
aggiornamenti del «codice eseguibile» del software di gioco;
    l) per  dispositivo  a  rulli,  rulli fisici rivestiti da strisce
plastificate  raffiguranti  simboli  diversi in sequenza preordinata,
comandati  da  motori  passo  passo  e  da  foto-ottiche  in grado di
rilevarne la posizione di arresto;
    m) per  dispositivo a led od ottico, il dispositivo costituito da
una  matrice  a  led  od  ottica  che  si accende simulando immagini,
rotazioni, ovvero spostamenti su linee di ogni tipo;
    n) per  rulli  virtuali,  la  simulazione  a video ovvero tramite
dispositivi a led od ottici del funzionamento di dispositivi a rulli;
    o) per  partita,  l'intervallo  di  tempo  che  intercorre tra il
momento nel quale, tramite l'azione del giocatore, il gioco ha inizio
ed il momento nel quale termina con conseguimento di un risultato;
    p) per  premi  consistenti  in  prodotti di piccola oggettistica,
premi  consistenti  in prodotti di valore non superiore a 20 volte il
costo della partita.
                    Regole tecniche di produzione