IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni,  di  riforma  della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche;
  Visto  il decreto ministeriale 27 settembre 2004, adottato ai sensi
degli  articoli  13  e  14  del  citato  decreto legislativo, recante
modalita'   tecniche   per   il  sostegno  alla  produzione  ed  alla
distribuzione cinamatografica;
  Ritenuta  la  necessita'  di apportare alcune modifiche al predetto
decreto  ministeriale,  al  fine  di  migliorare  il  funzionamento e
l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 27, comma 8-bis, del citato decreto legislativo, introdotto
dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  1 del decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante
modalita'   tecniche   per   il  sostegno  alla  produzione  ed  alla
distribuzione    cinematografica,    d'ora    in   avanti:   «decreto
        ministeriale», sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, la lettera a) e' soppressa e, conseguentemente, le
lettere  b),  c),  d), e) ed f) sono ridenominate in a), b) c), d) ed
                                 e);
    b) al comma 2, lettera b), le parole: «lo stesso» sono sostituite
                     dalle seguenti: «il film»;
    c)  al  comma  3,  la  parola:  «sessanta»  e'  sostituita  dalla
                       seguente: «centoventi»;
    d) dopo  il  comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per i film
non  riconosciuti di interesse culturale e per i film riconosciuti di
interesse   culturale  ma  non  finanziati,  il  provvedimento  viene
      rilasciato su apposita nuova istanza dell'interessato.»;
    e) al  comma 5, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente:
                             «novanta».
  2.  All'art. 2, comma 3, lettera c), del decreto ministeriale, dopo
   la parola: «finanziario» e' inserita la seguente: «preventivo».
  3.  All'art. 3 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti
                             modifiche:
    a) il  comma  1  e'  sostituito dal seguente: «1. I finanziamenti
alla  produzione  dei  film  di  interesse culturale sono riferiti al
costo  industriale  di  produzione del film. Tale costo e' costituito
dal  costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla
prima  copia,  le  spese  generali,  gli oneri finanziari relativi ai
finanziamenti  ed  il  compenso per la produzione («producer fee»), e
dal  costo  di distribuzione, che comprende le spese di distribuzione
in  Italia  e le spese di distribuzione all'estero. Le spese generali
ed  il  compenso  per  la  produzione  («producer  fee») sono ammessi
ciascuno  nella misura del 7,5% del costo di realizzazione alla prima
copia.  Le  spese  relative  ai  costi  del  personale di produzione,
impiegato nella realizzazione della prima copia, non possono superare
il  25%  del  costo di produzione, come definito al primo periodo del
                          presente comma.»;
    b) al  comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per
i  film  di  interesse  culturale,  il  costo  massimo ammissibile e'
composto per 1'80% dal costo di produzione, come indicato al comma 1,
e per il 20% dai costi di distribuzione, ed in particolare per il 16%
dalle  spese  occorrenti  per  la distribuzione in Italia e per il 4%
dalle  spese  occorrenti  per le vendite all'estero dei film.», e, le
parole:  «progetti  filmici  da  realizzare  in digitale e progetti a
basso  costo»  sono  sostituite  dalle seguenti: «progetti filmici da
realizzare  anche in digitale e progetti da realizzare a basso costo,
nonche'  di  esonerare  dalla  distribuzione i film di cortometraggio
riconosciuti  di interesse culturale, fatto salvo un minimo di spese,
da indicarsi da parte della Commissione medesima, per la stampa delle
copie  e per la partecipazione a festival. Per progetto a basso costo
si  intende  il  film  che  indica  un  preventivo  per almeno il 50%
inferiore  al  costo  massimo ammissibile, ferma restando la facolta'
   della Commissione di cui al terzo periodo del presente comma.»;
    c) al  comma  4,  le  parole:  «per  la realizzazione della copia
                      campione» sono soppresse;
    d) al   comma   6,   il   primo   periodo  e'  cosi'  sostituito:
«Nell'ipotesi  di coproduzioni o compartecipazioni, le aliquote e gli
importi massimi si riferiscono all'intero costo industriale, nel caso
in  cui  la quota italiana sia uguale o superiore al 60% del costo di
               produzione, come definito al comma 1.»;
    e) al  comma  10,  le parole: «reali o personali» sono sostituite
           dalle seguenti: «in uso nel sistema bancario»;
    f) dopo   il   comma   10,  e'  aggiunto  il  seguente:  «10-bis.
L'erogazione  dei  mutui  di  cui ai commi 9 e 10 e' subordinata alla
verifica  dell'avvenuta  trascrizione  nel  pubblico  registro per la
cinematografia,  da  parte  dell'impresa  produttrice,  degli atti di
acquisto  di  tutti  i  diritti di utilizzazione economica dell'opera
                             filmica.»;
    g) al  comma  11,  dopo la parola: «avanzamento» sono inserite le
seguenti:  «,  anche durante la fase di preproduzione nel caso in cui
siano  offerte  garanzie  in  uso nel sistema bancario,» ed, in fine,
sono  aggiunte  le seguenti parole: «, iscritte da non meno di cinque
anni  all'albo  dei  revisori contabili istituito presso il Ministero
                         della giustizia.»;
    h) al  comma  12,  le  parole  da:  «da  professionisti»  fino a:
«concessionaria»   sono   sostituite   dalle  seguenti:  «secondo  le
                  modalita' indicate nel comma 11».
  4.  All'art. 4 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti
                             modifiche:
    a) al  comma  1,  dopo la parola: «reperimento,» sono inserite le
seguenti:    «documentato   dall'impresa   di   produzione   mediante
autocertificazione  sostitutiva  di atto notorio», ed e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo:  «Entro  trenta giorni dalla data della
comunicazione  del reperimento delle risorse, a pena di decadenza del
finanziamento  concesso,  l'impresa  di produzione deve presentare il
relativo  piano  finanziario alla Direzione generale per il cinema ed
alla   societa'   concessionaria,  corredato  di  tutti  i  documenti
                          giustificativi.»;
    b) il  comma 4 e' cosi' sostituito: «Per le opere riconosciute di
interesse culturale, i proventi del film derivanti da qualsiasi mezzo
di  diffusione  sono  imputati prioritariamente alla restituzione del
20%  della  quota finanziata dallo Stato, ovvero del 10% nel caso dei
cortometraggi.  Sono  esclusi  da  tali  proventi,  e quindi non sono
destinati  prioritariamente  alla restituzione della quota finanziata
dallo  Stato, i proventi oggetto di prevendita per la copertura della
quota a carico dell'impresa. Sono equiparati a tali ultimi proventi i
recuperi di eventuali minimi garantiti relativi ai proventi derivanti
dallo  sfruttamento dell'intera filiera dei diritti, come elencati al
comma  5,  o di parte di essa, nonche' i rimborsi delle anticipazioni
di  spese per copie e promozione del film, nei limiti di cui all'art.
3,  comma  3,  del  presente  decreto.  Gli  ulteriori  proventi sono
destinati   al   recupero   degli   ulteriori   eventuali   costi  di
distribuzione  in  Italia  ed all'estero, ed alla copertura del costo
industriale  del  film,  come definito all'art. 3, comma 1. Eventuali
ulteriori  proventi  spettano  nella misura dell'80% allo Stato e del
20%  all'impresa di produzione. Nel caso in cui il costo del film sia
superiore  al  costo  massimo  ammissibile, ovvero l'intervento dello
Stato  sia  inferiore alla percentuale di finanziamento definita, per
le  varie tipologie di film, all'art. 13, commi 2, 3 e 6, del decreto
legislativo,  i  proventi riferiti alla quota proporzionale eccedente
il  relativo  costo  massimo  ammissibile,  ovvero eccedente il minor
intervento  dello  Stato  rispetto alla percentuale di finanziamento,
restano  nella  disponibilita' dell'impresa di produzione. Sono fatti
salvi  gli  obblighi  derivanti  dalla  concessione  di finanziamenti
rimborsabili  a  valere su fondi dell'Unione europea di sostegno alle
                    attivita' cinematografiche.»;
    c) al  comma 5, le parole da: «theatrical» a: «pay per view» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «diritti  cinematografici,  distinti in
theatrical, non theatrical, public video; diritti ancillari, distinti
in airline, ship, hotel; diritti video, distinti in rental, sellthru,
commercial;   diritti  pay-per-view,  distinti  in  residential,  non
residential,  satellite;  diritti  pay  tv,  distinti in terrestrial,
cable,  satellite,  pay  per view/NVOD, video on demand; diritti free
tv,   distinti  in  terrestrial,  cable,  satellite;  altri  diritti,
distinti   in  music  publishing,  soundtrack  album,  merchandising,
multimedia,   videogames,   VOD/Internet.   Altri  eventuali  diritti
potranno  essere definiti mediante circolare del Ministero per i beni
                     e le attivita' culturali.»;
    d) al  comma  6,  dopo  la parola: «distribuzione» e' inserita la
seguente:  «theatrical»,  e  la  parola:  «40%»  e'  sostituita dalla
                          seguente: «35%»;
    e)  al  comma  7,  e'  aggiunto  il seguente periodo: «La data di
decorrenza  dei  predetti  periodi coincide con la data di decorrenza
                       dei diritti medesimi.»;
    f) il comma 9 e' cosi' sostituito: «9. La prevendita o le vendite
dei   diritti   di   utilizzazione   sono   effettuate   direttamente
dall'impresa   di  produzione  ad  imprese  titolari  dei  canali  di
utilizzazione   dell'opera   cinematografica.  Qualora  l'impresa  di
produzione   si   avvalga   di   un'impresa  di  distribuzione  o  di
esportazione,  potra'  esserle  riconosciuta  una provvigione pari al
20%.   Se  l'impresa  di  produzione  riveste  contemporaneamente  la
qualifica di impresa di distribuzione, tale percentuale e' ridotta al
10%.  Non  sono  ammesse  vendite  a  prezzo fisso ad intermediari di
                         qualsiasi natura.».
  5.  All'art. 5 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti
                             modifiche:
    a) al  comma  1, terzo periodo, le parole da: «per le imprese» a:
«seconda  categoria»  sono sostituite dalle seguenti: «per le imprese
che  hanno  riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del
decreto  ministeriale  27 settembre  2004  concernente la definizione
degli   indicatori  per  l'iscrizione  delle  imprese  di  produzione
cinematografica   nell'elenco   di   cui   all'art.   3  del  decreto
legislativo,  ed  a  3.750.000 euro per le altre imprese iscritte nel
                         medesimo elenco.»;
    b) al  comma 3, il primo periodo e' cosi' sostituito: «L'istituto
di   credito   delibera   la  concessione  del  finanziamento  previa
valutazione  tecnico-economica  circa  la  sussistenza dei requisiti,
anche in termini di affidabilita' dell'impresa, gia' oggetto di esame
da   parte   della   Commissione   di  cui  all'art.  8  del  decreto
                           legislativo.».
  6.  All'art.  7 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti
                             modifiche:
    a) al  comma  1,  alinea, le parole: «e' pari al» sono sostituite
dalle  seguenti:  «non  puo'  eccedere il», e le lettere a) e b) sono
                     sostituite dalle seguenti:
      «a)  per  le  imprese che hanno riportato il punteggio previsto
dall'art.  1,  comma  1,  del  decreto ministeriale 27 settembre 2004
concernente  la  definizione  degli indicatori per l'iscrizione delle
imprese  di  produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3
del  decreto  legislativo,  il costo massimo ammissibile e' di cinque
                          milioni di euro;
      b) per le altre imprese, iscritte nel medesimo elenco, il costo
             massimo ammissibile e' di 3.750.000 euro.»;
    b) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  In  caso di
associazioni  produttive  tra  le imprese di cui alle lettere a) e b)
del  comma 1, nelle quali la quota di partecipazione delle imprese di
cui alla lettera a) non sia inferiore al 40%, il relativo progetto e'
esaminato  con  il  costo  massimo  ammissibile  di cui alla medesima
                            lettera a).».
  7.  All'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale, l'ultimo periodo
e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  costo  massimo ammissibile e' di
                          1.500.000 euro.».
  8.  All'art.  9  del decreto ministeriale, il comma 3 e' sostituito
dal  seguente:  «3. Le istanze per i finanziamenti di cui al presente
articolo,  presentate  nei  termini indicati nel decreto ministeriale
adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo, sono
corredate  di  un  progetto  contenente la sceneggiatura, il piano di
lavorazione,  il  cast artistico e tecnico, il preventivo di spesa ed
                 il piano finanziario preventivo.».
  9. All'art. 10 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti
                             modifiche:
    a) al  comma  1,  tra  le  parole:  «lo sviluppo di» e le parole:
«sceneggiature originali» sono inserite le seguenti: «progetti tratti
da»,  e  l'ultimo  periodo  e'  cosi'  sostituito: «Sono ammessi alla
selezione  progetti per sceneggiature in lingua italiana, idonee alla
             realizzazione di film di lungometraggio.»;
                             b) al comma 2:
      1)  la  lettera  a)  e'  cosi'  sostituita:  «a)  trattamento o
                   sceneggiatura da sviluppare;»;
      2)  dopo  la  lettera  c),  e' inserita la seguente: «c-bis) un
           preventivo di spesa del progetto di sviluppo.»;
      3) nel penultimo periodo, le parole: «entro il 31 gennaio» sono
 sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio ed il 30 giugno»;
      4)  nell'ultimo  periodo, le parole: «della sceneggiatura» sono
             sostituite dalle seguenti: «del soggetto»;
    c) il  comma 5 e' cosi' sostituito: «5. Il Direttore generale per
il cinema delibera sulle istanze previa valutazione della sezione per
il   riconoscimento   dell'interesse   culturale  dei  lungometraggi,
operante  nell'ambito della Commissione per la cinematografia, che ha
luogo   entro  il  30 giugno  per  le  istanze  presentate  entro  il
28 febbraio ed entro il 31 ottobre per le istanze presentate entro il
                            30 giugno.».
  10.  All'art.  11  del  decreto  ministeriale,  sono  apportate  le
                         seguenti modifiche:
                             a) al comma 1:
      1)  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: «Per ogni
esercizio  finanziario, e' prevista la concessione di mutui di durata
triennale,  per  un  numero massimo di 10 progetti per ogni scadenza,
            per un importo fino a 35.000 euro ciascuno.»;
      2)  le  parole: «art. 13, commi 2, 3 e 6» sono sostituite dalle
                  seguenti: «art. 13, commi 2 e 6»;
      3)  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui
il  progetto  filmico  non  sia finanziato e le somme concesse per lo
sviluppo  dello  stesso  non  siano  state  restituite, i diritti sul
              progetto sono acquisiti dal Ministero.»;
    b) dopo  il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai mutui di
cui  al  comma  1  e'  applicato  il  tasso per i finanziamenti della
produzione di film di interesse culturale, indicato all'art. 3, comma
                     8, del presente decreto.»;
    c)  al comma 3, primo periodo, le parole: «previa audizione di un
rappresentante   dell'impresa   di  produzione  e  dell'autore»  sono
                             soppresse.
  11.  Nel  decreto  ministeriale,  dopo  l'art.  11,  e' inserito il
                              seguente:
  «Art.  11-bis  (Contributi  per  la  realizzazione di sceneggiature
originali).  -  1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo da
parte  del  Ministro,  a  partire  dall'esercizio  2006  il Direttore
generale  per il cinema puo' attribuire almeno due volte all'anno non
piu'  di  20  contributi,  di  importo non superiore a 5.000 euro, ad
autori  di sceneggiature originali, utili per lo sviluppo di progetti
ai  sensi dell'art. 10 del presente decreto o per la presentazione di
progetti  filmici,  previo  parere  della sezione di cui all'art. 10,
                 comma 5, sui soggetti presentati.».
  12. All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale, dopo le parole:
«interesse  culturale»  sono  inserite  le  seguenti:  «o che abbiano
                   ricevuto il premio di qualita».
  13.  All'art.  17, comma 1, del decreto ministeriale, la lettera a)
e'   cosi'   sostituita:   «importo   complessivo,  nell'anno  solare
precedente,   delle   cessioni   a   imprese  estere  di  diritti  di
     sfruttamento di film riconosciuti di interesse culturale;».
  14.  Dopo  il  capo  III  del  decreto ministeriale, e' inserito il
                              seguente:
                    «Capo IV - Altre disposizioni.
  «Art. 20 (Disposizione transitoria). - 1. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano anche a quei progetti filmici che, alla
data   della   sua  entrata  in  vigore,  abbiano  gia'  ottenuto  il
riconoscimento  dell'interesse culturale ed il parere per il relativo
                          finanziamento.».
  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  ai  competenti  organi di
       controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
                          Roma, 3 ottobre 2005
                                             Il Ministro: Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 280