IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni,  di  riforma  della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 giugno 2004, adottato ai sensi
degli  articoli 15  e  16  del  citato  decreto  legislativo, recante
modalita'  tecniche  per  il sostegno all'esercizio ed alle industrie
tecniche cinematografiche;
  Ritenuta  la  necessita'  di apportare alcune modifiche al predetto
decreto  ministeriale,  al  fine  di  migliorare  il  funzionamento e
l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 27, comma 8-bis, del citato decreto legislativo, introdotto
dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;
A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. All'art.  2,  comma  6, del decreto ministeriale 10 giugno 2004,
recante  modalita'  tecniche  per  il  sostegno all'esercizio ed alle
industrie   tecniche  cinematografiche,  d'ora  in  avanti:  «decreto
ministeriale»,  dopo  la  parola:  «preammortamento» sono aggiunte le
seguenti:  «, non superiore a due anni per i contratti di durata fino
a  dieci  anni,  e non superiore a tre anni per i contratti di durata
superiore a dieci anni.».
  2. All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) alla  lettera a), dopo le parole: «sala cinematografica», sono
inserite   le  seguenti:  «,  anche  mediante  contratti  di  leasing
immobiliare,»;
    b) alla lettera c), dopo la parola: «multisala», sono inserite le
seguenti: «, anche mediante contratti di leasing immobiliare,».
  3.  All'art.  4, comma 1, del decreto ministeriale, dopo le parole:
«o  di  locazione  finanziaria»  sono  inserite le seguenti: «, e non
oltre diciotto mesi dall'apertura della sala cinematografica».
  4.  All'art. 7 del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) al comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso in cui
un'impresa  di  esercizio, che abbia usufruito di contributi in conto
capitale   per   i   quali  non  siano  ancora  decorsi  cinque  anni
dall'assegnazione,  operi un aumento di schermi, essa puo' chiedere i
contributi  di  cui al presente articolo nell'ambito del massimale di
costo   ammissibile   corrispondentemente  rideterminato.  Viene,  di
conseguenza,  effettuato  lo  scorporo del valore dei contributi gia'
assegnati.»;
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  «3-bis.  Sono  riconosciute  le  spese effettuate entro dodici mesi
dall'ultimazione degli interventi di cui al comma 1.».
  5. L'art. 8 del decreto ministeriale e' cosi' sostituito:
  «Art. 8 (Concorso tra contributi in conto interesse e contributi in
conto  capitale). - 1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 3,
per  le  sole  imprese di esercizio, e fermi restando i costi massimi
ammissibili  di  cui  al  presente decreto, e' ammissibile, per quote
diverse  di  spesa  dell'investimento  effettuato,  il  concorso  tra
contributi  in  conto  interesse  e contributi in conto capitale, nel
rispetto  della  condizione  di cui all'art. 15, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.».
  6.  All'art.  9  del decreto ministeriale, il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
  «3.  Il  beneficiario  del contributo in conto interessi decade dal
contributo  stesso  nel  caso di cambiamento della destinazione d'uso
dell'immobile  o di cessazione definitiva dell'attivita' avvenuta nel
corso  del  periodo  di  ammortamento  del  contratto  di  mutuo o di
leasing.   Qualora   il  mutamento  della  destinazione  d'uso  o  la
cessazione definitiva dell'attivita' siano avvenuti entro cinque anni
dal  provvedimento  di concessione del contributo, il beneficiario e'
tenuto  anche alla restituzione delle somme gia' percepite, aumentate
degli interessi legali.».
  7.  All'art. 10, comma 3, del decreto ministeriale, e' aggiunto, in
fine,  il seguente periodo: «Le imprese destinatarie di contributi in
conto  interessi  deliberati nel quinquennio antecedente il 10 giugno
2004 possono chiedere di essere ammesse all'erogazione dei contributi
per  la  durata  prevista  all'art. 2, comma 6, del presente decreto,
previa istanza presentata alla Direzione generale per il cinema entro
90   giorni  dalla  data  di  rinegoziazione  del  mutuo  originario,
allegando   copia  autenticata  dell'accordo  di  rinegoziazione  dei
termini intervenuto con l'istituto finanziario.».
  8.  All'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale, dopo le parole:
«noleggio  di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa;» sono aggiunte
le  seguenti:  «automezzi  specializzati  di  servizio  alle  riprese
cinematografiche;».
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 3 ottobre 2005
                                             Il Ministro: Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 282