IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista  la  legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto   l'art.   29  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito  nella  legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra
l'altro,  l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   43   del  20 febbraio  1959,  recante  le
caratteristiche   delle   marche   contrassegno   per  fiammiferi,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per
la  vendita  dei  fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per
cento del prezzo di vendita al pubblico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 luglio  1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998, con il quale sono stati
individuati i criteri generali per la determinazione della tariffa di
vendita  al  pubblico  dei  fiammiferi  e  delle relative aliquote di
imposta di fabbricazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° marzo  2002,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  15 aprile  2002,  con il quale vengono, tra
l'altro,  rideterminati  gli  scaglioni  di  prezzo  di  vendita  dei
fiammiferi  di  ordinario  consumo  ai  fini  dell'applicazione delle
aliquote di imposta di fabbricazione;
  Visto  il  decreto  direttoriale 16 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del 3 gennaio 2003, con il quale e' stato
iscritto  nella  tariffa  di  vendita  al  pubblico  il nuovo tipo di
fiammifero denominato «Farfalla Saw 100»;
  Visto  il  decreto  direttoriale  27 maggio  2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 173 del 26 luglio 2004, con il quale e' stato
iscritto  nella  tariffa  di  vendita  al  pubblico  il nuovo tipo di
fiammifero denominato «Blues»;
  Visto  il  decreto  direttoriale 18 febbraio 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  62  del 16 marzo 2005, con il quale e' stato
variato, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico del fiammifero
denominato «Uragano»;
  Viste  le  richieste  di  iscrizione  in  tariffa  di nuovi tipi di
fiammiferi presentate dalle ditte Swedish Match e Tecnomatch, nonche'
le  richieste  di  variazione  del  prezzo  di vendita al pubblico di
alcuni tipi di fiammiferi presentate dalla ditta Tecnomatch;
  Attesa la necessita' di procedere in linea con le citate richieste;
                              Decreta:
                               Art. l.
  Sono  iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi
di  condizionamenti  di fiammiferi denominati «Cigar Matches» e «Euro
S/40», le cui caratteristiche sono cosi' determinate:
  «Cigar Matches»:
    condizionamento:   scatola   di  cartoncino  a  tiretto  passante
contenente 35 fiammiferi di legno di cedro amorfi;
    caratteristiche del fiammifero:
      lunghezza: mm 90;
      lunghezza con capocchia: mm 95;
      larghezza: mm 2,2 x 2,2;
      diametro capocchia minimo: mm 3,07;
      diametro capocchia massimo: mm 3,12;
      tolleranza massima misure: 3%;
      capocchie  accendibili  solo  su striscia impregnata di fosforo
amorfo;
    caratteristiche della scatola:
      dimensioni esterne: mm 110 x 63 x 15;
      grammatura cartoncino: gr 300 al mq;
      ruvido: striscia su un lato di mm 110 x 10;
      tolleranza del contenuto: 3%;
  «Euro S/40»:
    condizionamento:   scatola   di  cartoncino  a  tiretto  passante
contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi;
    caratteristiche del fiammifero:
      lunghezza: mm 41,5;
      lunghezza con capocchia: mm 43;
      larghezza: mm 2,05 x 2,05;
      diametro capocchia minimo: mm 2,60;
      diametro capocchia massimo: mm 2,75;
      tolleranza massima misure: 4%;
      capocchie accendibili solo su striscia di fosforo amorfo;
    caratteristiche della scatola:
      dimensioni esterne: mm 51,5 x 36 x 15;
      grammatura cartoncino: gr 320 al mq;
      ruvido: striscia sui due lati di mm 51,5 x 10;
      tolleranza del contenuto: 5%.
  Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico  per i suddetti nuovi tipi di
fiammiferi,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e la relativa aliquota
d'imposta  di  fabbricazione  sono  stabilite  nelle  misure indicate
nell'art. 2 del presente decreto.
  Le   caratteristiche   comuni   delle  marche  contrassegno  per  i
fiammiferi  di  cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale
22 dicembre  1958,  citato nelle premesse, valgono anche per la marca
contrassegno  da  applicare  su  ciascun  condizionamento  di  «Cigar
Matches», e «Euro S/40».
  All'art.   1,  paragrafo  II,  dello  stesso  decreto  ministeriale
22 dicembre   1958,  e  successive  modificazioni,  sono  aggiunti  i
seguenti numeri:
    107)  colore  «giallo», con legenda «Cigar Matches» in basso, per
la  scatola  di  cartoncino  a tiretto passante, con 35 fiammiferi di
legno di cedro amorfi, denominata «Cigar Matches»;
    108)  colore  «verde smeraldo», con legenda «Euro S/40» in basso,
per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di
legno paraffinati amorfi, denominata «Euro S/40».
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui
nuovi  tipi  di  fiammiferi  le marche di cui all'art. 1 del ripetuto
decreto  ministeriale  22 dicembre  1958, indicate al n. 22 di colore
verde smeraldo, per i fiammiferi denominati «Cigar Matches», ed al n.
28 di colore verde smeraldo, per i fiammiferi denominati «Euro S/40».