IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
   Premesso che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del
settore  energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni  vigenti  in materia di energia, prevede all'articoli 1,
comma  71,  che  hanno  diritto  alla emissione dei certificati verdi
previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n.  79, e successive modificazioni (di seguito decreto legislativo n.
79/99),  l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e'
l'energia   prodotta   da  impianti  di  coogenerazione  abbinati  al
teleriscaldamento,   limitatamente  alla  quota  di  energia  termica
effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento;
   Visto  il  decreto  legislativo  29 dicembre 2003, n. 387, recante
attuazione   della  direttiva  2000/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
????  interno  dell'elettricita'  (di  seguito decreto legislativo n.
387/03);
   Visto  il  decreto  del  ministro  dell'industria,  del commerci e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  ministro  dell'ambiente, 11
novembre  1999  recante  le direttive per l'attuazione delle norme in
materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2
e  3  dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99, emanato ai sensi
dell'art.  11,  comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 79/99, e
successive modificazioni e aggiornamenti;
   Considerato  l'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99,
in   base  al  quale  le  direttive  per  la  regolamentazione  delle
immissioni  dei  certificati  verdi  sono  adottate  con  decreto del
ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il ministro dell'ambiente;
   Considerato  che  alla  quota  di  energia termica, effettivamente
utilizzata   per   il   teleriscaldamento  prodotta  da  impianti  di
coogenerazione abbinati al teleriscaldamento alimentati da biomasse e
da  rifiuti  ammessi  a  beneficiare  del regime riservato alla fonti
rinnovabili  ai sensi dell'art. 17 del decreto n. 387/03, non possono
essere  riconosciuti  i certificati verdi ai sensi dell'art. 1, comma
71  della  legge 23 agosto 2004, n. 239 in quanto l'energia elettrica
prodotta da siffatti impianti gia' beneficia dei certificati verdi ai
sensi   del   decreto   legislativo  79/99  e  del  medesimo  decreto
legislativo n. 387/033;
   Considerato   che  gli  impianti  di  coogenerazione  abbinati  al
teleriscaldamento   operanti   nel   rispetto  dei  criteri  definiti
dall'autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2,
comma  8  del  decreto  legislativo n. 79/99, sono da considerare non
programmabili   qualora   l'energia  termica  coogenerata  sia  usata
esclusivamente  per  il teleriscaldamento in ragioni delle necessita'
di esercire gli impianti prevalentemente in funzione della domanda di
calore utile;
   Ritenuto  di  dover adottare, ai sensi del predetto art. 11, comma
5,   del   decreto   legislativo   n.  79/99,  le  direttive  per  la
regolamentazione   della   emissione   dei   certificati  verdi  alle
produzioni  di  energia  di  cui  l'art.  1, comma 71, della legge 23
agosto 2004 n. 239.

                               DECRETA


                               Art. 1
                             (Finalita)

   1.  Il  presente  decreto  stabilisce,  ai sensi dell'articolo 11,
comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  79/99,  le direttive per la
regolamentazione   della   emissione   dei   certificati  verdi  alle
produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239.
   2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto,
ha diritto ai certificati verdi:
    a) l'energia   elettrica  prodotta  da  impianti  che  utilizzano
l'idrogeno;
    b) l'energia  elettrica prodotta da impianti statici, vale a dire
da celle a combustibile;
    c) l'energia  prodotta  da  impianti di cogenerazione abbinati al
teleriscaldamento,   limitatamente  alla  quota  di  energia  termica
effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.