IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Premesso che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, prevede all'articoli 1, comma 71, che hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni (di seguito decreto legislativo n. 79/99), l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e' l'energia prodotta da impianti di coogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2000/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel ???? interno dell'elettricita' (di seguito decreto legislativo n. 387/03); Visto il decreto del ministro dell'industria, del commerci e dell'artigianato, di concerto con il ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999 recante le direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99, emanato ai sensi dell'art. 11, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 79/99, e successive modificazioni e aggiornamenti; Considerato l'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, in base al quale le direttive per la regolamentazione delle immissioni dei certificati verdi sono adottate con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro dell'ambiente; Considerato che alla quota di energia termica, effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento prodotta da impianti di coogenerazione abbinati al teleriscaldamento alimentati da biomasse e da rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alla fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto n. 387/03, non possono essere riconosciuti i certificati verdi ai sensi dell'art. 1, comma 71 della legge 23 agosto 2004, n. 239 in quanto l'energia elettrica prodotta da siffatti impianti gia' beneficia dei certificati verdi ai sensi del decreto legislativo 79/99 e del medesimo decreto legislativo n. 387/033; Considerato che gli impianti di coogenerazione abbinati al teleriscaldamento operanti nel rispetto dei criteri definiti dall'autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 8 del decreto legislativo n. 79/99, sono da considerare non programmabili qualora l'energia termica coogenerata sia usata esclusivamente per il teleriscaldamento in ragioni delle necessita' di esercire gli impianti prevalentemente in funzione della domanda di calore utile; Ritenuto di dover adottare, ai sensi del predetto art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui l'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004 n. 239. DECRETA Art. 1 (Finalita) 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, ha diritto ai certificati verdi: a) l'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano l'idrogeno; b) l'energia elettrica prodotta da impianti statici, vale a dire da celle a combustibile; c) l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.