IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, concernente Regolamento recante disposizioni
per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art.
27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti gli articoli 8, comma 2, e 14, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo
unico sulla documentazione amministrativa, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2005, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza
portafoglio, dott. Lucio Stanca;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea, di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, recepita nell'ordinamento
italiano con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Sentito il Ministro per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, citato nelle premesse. Si intende, inoltre,
per:
a) punto di accesso: il sistema che fornisce i servizi di accesso
per l'invio e la lettura di messaggi di posta elettronica
certificata, nonche' i servizi di identificazione ed accesso
dell'utente, di verifica della presenza di virus informatici
all'interno del messaggio, di emissione della ricevuta di
accettazione e di imbustamento del messaggio originale nella busta di
trasporto;
b) punto di ricezione: il sistema che riceve il messaggio
all'interno di un dominio di posta ettronica certificata, effettua i
controlli sulla provenienza e sulla correttezza del messaggio ed
emette la ricevuta di presa in carico, imbusta i messaggi errati in
una busta di anomalia e verifica la presenza di virus informatici
all'interno dei messaggi di posta ordinaria e delle buste di
trasporto;
c) punto di consegna: il sistema che compie la consegna del
messaggio nella casella di posta elettronica certificata del titolare
destinatario, verifica la provenienza e la correttezza del messaggio
ed emette, a seconda dei casi, la ricevuta di avvenuta consegna o
l'avviso di mancata consegna;
d) firma del gestore di posta elettronica certificata: la firma
elettronica avanzata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche,
che consente di rendere manifesta la provenienza e di assicurare
l'integrita' e l'autenticita' dei messaggi del sistema di posta
elettronica certificata, generata attraverso una procedura
informatica che garantisce la connessione univoca al gestore e la sua
univoca identificazione, creata automaticamente con mezzi che
garantiscano il controllo esclusivo da parte del gestore.
e) ricevuta di accettazione: la ricevuta, sottoscritta con la
firma del gestore di posta elettronica certificata del mittente,
contenente i dati di certificazione, rilasciata al mittente dal punto
di accesso a fronte dell'invio di un messaggio di posta elettronica
certificata;
f) avviso di non accettazione: l'avviso, sottoscritto con la
firma del gestore di posta elettronica certificata del mittente, che
viene emesso quando il gestore mittente e' impossibilitato ad
accettare il messaggio in ingresso, recante la motivazione per cui
non e' possibile accettare il messaggio e l'esplicitazione che il
messaggio non potra' essere consegnato al destinatario;
g) ricevuta di presa in carico: la ricevuta, sottoscritta con la
firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario,
emessa dal punto di ricezione nei confronti del gestore di posta
elettronica certificata mittente per attestare l'avvenuta presa in
carico del messaggio da parte del sistema di posta elettronica
certificata di destinazione, recante i dati di certificazione per
consentirne l'associazione con il messaggio a cui si riferisce;
h) ricevuta di avvenuta consegna: la ricevuta, sottoscritta con
la firma del gestore di posta elettronica certificata del
destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in
cui il messaggio e' inserito nella casella di posta elettronica
certificata del destinatario;
i) ricevuta completa di avvenuta consegna: la ricevuta nella
quale sono contenuti i dati di certificazione ed il messaggio
originale;
l) ricevuta breve di avvenuta consegna: la ricevuta nella quale
sono contenuti i dati di certificazione ed un estratto del messaggio
originale;
m) ricevuta sintetica di avvenuta consegna: la ricevuta che
contiene i dati di certificazione;
n) avviso di mancata consegna: l'avviso, emesso dal sistema, per
indicare l'anomalia al mittente del messaggio originale nel caso in
cui il gestore di posta elettronica certificata sia impossibilitato a
consegnare il messaggio nella casella di posta elettronica
certificata del destinatario;
o) messaggio originale: il messaggio inviato da un utente di
posta elettronica certificata prima del suo arrivo al punto di
accesso e consegnato al titolare destinatario per mezzo di una busta
di trasporto che lo contiene;
p) busta di trasporto: la busta creata dal punto di accesso e
sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica
certificata mittente, all'interno della quale sono inseriti il
messaggio originale inviato dall'utente di posta elettronica
certificata ed i relativi dati di certificazione;
q) busta di anomalia: la busta, sottoscritta con la firma del
gestore di posta elettronica certificata del destinatario, nella
quale e' inserito un messaggio errato ovvero non di posta elettronica
certificata e consegnata ad un titolare, per evidenziare al
destinatario detta anomalia;
r) dati di certificazione: i dati, quali ad esempio data ed ora
di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del
messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono
certificati dal gestore di posta elettronica certificata del
mittente; tali dati sono inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al
titolare destinatario insieme al messaggio originale per mezzo di una
busta di trasporto;
s) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che
gestisce uno o piu' domini di posta elettronica certificata con i
relativi punti di accesso, di ricezione e di consegna, titolare della
chiave usata per la firma delle ricevute e delle buste e che si
interfaccia con altri gestori di posta elettronica certificata per
l'interoperabilita' con altri titolari;
t) titolare: il soggetto a cui e' assegnata una casella di posta
elettronica certificata;
u) dominio di posta elettronica certificata: dominio di posta
elettronica certificata che contiene unicamente caselle di posta
elettronica certificata;
v) indice dei gestori di posta elettronica certificata: il
sistema, che contiene l'elenco dei domini e dei gestori di posta
elettronica certificata, con i relativi certificati corrispondenti
alle chiavi usate per la firma delle ricevute, degli avvisi e delle
buste, realizzato per mezzo di un server Lightweight Directory Access
Protocol, di seguito denominato LDAP, posizionato in un'area
raggiungibile dai vari gestori di posta elettronica certificata e che
costituisce, inoltre, la struttura tecnica relativa all'elenco
pubblico dei gestori di posta elettronica certificata.
z) casella di posta elettronica certificata: la casella di posta
elettronica posta all'interno di un dominio di posta elettronica
certificata ed alla quale e' associata una funzione che rilascia
ricevute di avvenuta consegna al ricevimento di messaggi di posta
elettronica certificata;
aa) marca temporale: un'evidenza informatica con cui si
attribuisce, ad uno o piu' documenti informatici, un riferimento
temporale opponibile ai terzi secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004.