IL MINISTRO DELLA DIFESA
                             su proposta
                     DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  legge  8 luglio  1986,  n. 349, recante «istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e, in
particolare,  l'art.  8,  comma 4,  istitutivo  del  Nucleo operativo
ecologico  dell'Arma  dei  carabinieri  (N.O.E.), di cui si avvale il
Ministro dello stesso dicastero per la vigilanza, la prevenzione e la
repressione di violazioni compiute in danno all'ambiente;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  1° novembre 1986,
adottato  di  concerto  con il Ministro della difesa (registrato alla
Corte  dei  conti  il  24  novembre  1986,  registro  n.  1 Ministero
ambiente,  foglio n. 1), con il quale e' stata fissata la consistenza
organica del N.O.E.;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  1°  agosto  1990,
adottato  di  concerto  con il Ministro della difesa (registrato alla
Corte  dei  conti  il  14  dicembre  1990,  registro  n.  3 Ministero
ambiente,  foglio  n.  67),  con il quale e' stata disposta una prima
revisione dell'organico del N.O.E.;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  19 luglio  1993,
adottato  di  concerto  con il Ministro della difesa (registrato alla
Corte  dei  conti  il  20  febbraio  1996,  registro  n.  1 Ministero
ambiente,  foglio n. 14), con il quale e' stato disposto un ulteriore
incremento   organico  del  N.O.E.,  per  istituire  apposita  unita'
specializzata  per  la lotta al traffico ed allo smaltimento illecito
di materiale radioattivo;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  23 gennaio  1996,
adottato  di  concerto  con il Ministro della difesa (registrato alla
Corte  dei  conti  il  20  febbraio  1996,  registro  n.  1 Ministero
ambiente,  foglio  n.  14),  che  ha  disposto l'ulteriore incremento
organico  del  N.O.E. per istituire apposita unita' specializzata per
la lotta al traffico e smaltimento illecito di materiale radioattivo;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  22 aprile  1996,
adottato  di  concerto  con il Ministro della difesa (registrato alla
Corte  dei conti il 5 luglio 1996, registro n. 1, Ministero ambiente,
foglio  n. 234), che ha disposto un ulteriore incremento organico del
N.O.E.  e  l'istituzione di quattro sezioni periferiche nelle regioni
Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna e Calabria;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20 maggio  1998,
adottato  di  concerto  con il Ministro della difesa (registrato alla
Corte  dei  conti il 5 luglio 1998, registro n. 1 Ministero ambiente,
foglio  n. 217), che ha disposto un ulteriore incremento organico del
N.O.E.  e  l'istituzione di un distaccamento in Caserta della sezione
di Napoli;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  19 aprile  1999,
adottato  di  concerto  con il Ministro della difesa (registrato alla
Corte  dei conti il 25 maggio 1999, registro n. 1 Ministero ambiente,
foglio  n.  29), che ha disposto un ulteriore incremento organico del
N.O.E.,  allo  scopo  di  potenziare le sezioni di Milano e Napoli ed
istituire  cinque  sezioni  periferiche  nelle regioni Friuli-Venezia
Giulia,  Liguria,  Marche,  Abruzzo e Basilicata, ed attribuire piena
autonomia  operativa al distaccamento di Caserta elevandolo a livello
di sezione;
  Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia  di  riordino  dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello  Stato,  del  Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato.  Norme  in materia di coordinamento delle Forze di polizia» e,
in  particolare,  l'art.  11  sulle attivita' specializzate presso le
varie amministrazioni;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente il
riordino  dei  ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato
ed  avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma
dei  carabinieri,  a  norma  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216, e, in particolare, gli articoli 3 e 12;
  Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo
ambientale»  e,  in  particolare, l'art. 17, comma 1, con il quale il
N.O.E  assume  la  denominazione  di  Comando  dei carabinieri per la
tutela dell'ambiente;
  Visto  il decreto del Ministro della difesa 5 giugno 2001, adottato
su  proposta del Ministro dell'ambiente e di concerto con il Ministro
dell'interno  (registrato  alla Corte dei conti il 14 settembre 2001,
registro  n.  12  Ministero  ambiente, foglio n. 56), che ha disposto
l'istituzione  di  una  sezione  analisi, di una squadra inquinamento
atmosferico  e industrie a rischio e A.R.S., di tre sezioni operative
in  Milano, Roma e Napoli e di un N.O.E. in Roma, nonche' la modifica
della  denominazione  delle  unita'  distaccate  da  sezione a Nucleo
operativo ecologico;
  Vista  la  legge  31  luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in
materia di tutela ambientale» e, in particolare, l'art. 2 concernente
il  potenziamento  organico del Comando dei carabinieri per la tutela
dell'ambiente con 229 unita', da considerare in soprannumero rispetto
all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri;
  Visto  il decreto del Ministro della difesa 31 marzo 2003, adottato
su  proposta del Ministro dell'ambiente e di concerto con il Ministro
dell'interno  (registrato  alla  Corte  dei  conti il 17 luglio 2003,
registro  n.  8  Ministero  ambiente,  foglio  n.  354),  concernente
l'elevazione  a  comandi  di  gruppo delle sezioni operative di Roma,
Milano e Napoli, la ridislocazione a Treviso del Comando di gruppo di
Milano,  nonche'  l'istituzione  dei  Nuclei  operativi  ecologici di
Brescia,  Alessandria,  Trento,  Treviso, Grosseto, Perugia, Sassari,
Campobasso, Salerno, Lecce, Catanzaro e Catania;
  Tenuto   conto   che  le  attivita'  di  vigilanza,  prevenzione  e
repressione delle violazioni della normativa ambientale costituiscono
una   funzione   essenziale  per  il  conseguimento  delle  finalita'
istituzionali   del   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio;
  Rilevata   inoltre,   una   frequente   identita'   soggettiva  tra
responsabili  di violazioni della normativa ambientale ed altre forme
di criminalita' anche organizzata;
  Considerato  che  le suddette attivita' del Comando dei carabinieri
per   la   tutela  dell'ambiente  coincidono  con  le  piu'  generali
attribuzioni di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri;
  Considerata  in  particolare, l'urgente necessita' di accrescere la
capacita'  d'intervento  del  Comando  dei  carabinieri per la tutela
dell'ambiente,   per  meglio  prevenire  e  reprimere  le  violazioni
commesse in danno dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei limiti della consistenza organica dei ruoli degli appuntati
e  dei carabinieri nonche' degli ispettori dell'Arma dei carabinieri,
stabilita   rispettivamente   dagli   articoli 2  e  12  del  decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  198,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  la dotazione del personale del Comando dei carabinieri
per la tutela dell'ambiente e' incrementata di sette unita'. La nuova
dotazione  complessiva dello stesso comando e' definita nella tabella
annessa, la quale fa parte integrante del presente decreto.