IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ed in
particolare l'articolo 37-bis, recante disposizioni antielusive;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con cui e'
stata, tra l'altro, istituita l'imposta regionale sulle attivita'
produttive, ed in particolare gli articoli 11 e 11-bis, recanti,
rispettivamente, disposizioni comuni per la determinazione del valore
della produzione netta e disposizioni per operare le variazioni
fiscali del valore della produzione netta;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare gli articoli 5 e 7, con i
quali sono state introdotte, rispettivamente, l'imposta sostitutiva
sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi e l'imposta
sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo e'
stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la
riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti
basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato:
«fiscale», ed in particolare l'articolo 10, comma 6, il quale prevede
che, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui
alla medesima legge delega, possono essere emanate, con uno o piu'
decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonche'
tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore
coordinamento delle disposizioni vigenti;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma
dell'articolo 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma
dell'imposizione sul reddito delle societa' mediante modifica delle
norme del testo unico delle imposte sui redditi;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni correttive e di
coordinamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle
societa';
Considerato che, in attesa della piena attuazione della predetta
delega legislativa e della articolazione in un codice della riforma
del sistema fiscale statale, si e' proceduto, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi della citata legge n. 80 del 2003,
alla modificazione delle norme del testo unico delle imposte sui
redditi direttamente funzionali all'attuazione della riforma
dell'imposta sul reddito delle societa';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Dopo l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», e' inserito il
seguente:
«Art. 20-bis (Redditi dei soci delle societa' personali in caso di
recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione). - 1. Ai
fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi
nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7,
indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legisltiva e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca la disciplina
dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli
articoli 14 e 16 riguardano, rispettivamente, l'adozione
dei decreti legislativi e la valutazione delle conseguenze
finanziarie degli atti aventi valore o forza di legge.
- Per il testo dell'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente decreto legislativo, si rinvia alle
note all'art. 18.
- Per il testo degli articoli 11 e 11-bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificati dal
presente decreto legislativo, si rinvia alle note all'art.
17.
- Per il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificati dal
presente decreto legislativo, si rinvia alle note agli
articoli 15 e 16.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 7 aprile
2003, n. 80, contenente norme per la delega al Governo per
la riforma del sistema fiscale statale:
«Art. 10 (Attuazione, raccordi e copertura
finanziaria). - 1. L'attuazione della riforma e' modulata
con piu' decreti legislativi, da emanare entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei
saldi economici e finanziari netti dei singoli settori
istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema
previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del
Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui
all'art. 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
integrata dei necessari elementi di informazione.
1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli
articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto
societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6.
2. Dai decreti legislativi di attuazione degli
articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori
oneri, si procede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3
e 8 contengono esclusivamente misure a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare
oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai
sensi dei commi 4 e 5.
4. Nel Documento di programmazione
economico-finanziaria sono indicate annualmente le
variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le
modifiche da introdurre al regime di imposizione personale
e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.
5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la
legge finanziaria reca le modifiche al regime di
imposizione personale e quelle relative alla progressiva
eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e
definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri
derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli
articoli 3 e 8.
6. Fino alla data di scadenza del termine per
l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili,
non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i
due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi di cui alla presente legge, possono
essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le
modificazioni legislative necessarie per il migliore
coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita
normativa transitoria escludera' inasprimenti fiscali,
rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione
pregressa.
7. Fino al completamento del processo di riforma
costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e
qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e
regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In
particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sara'
compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da
compartecipazioni, da attuare nell'ambito degli equilibri
di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni
del federalismo fiscale.».