IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del
1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione della denominazione di origine protetta «Collina di
Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della
procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche
agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla
stessa;
Visto il decreto 30 novembre 1998 con il quale l'organismo
Bioagricoop S.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via
Dei Macabraccia n. 8 e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio
2081/92 per la denominazione di origine protetta «Collina di
Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva;
Visto il decreto 11 dicembre 2001 con il quale la validita'
dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo
Bioagricoop S.c.r.l. e' stata prorogata di centoventi giorni a far
data dal 21 dicembre 2001;
Visto il decreto 25 marzo 2002 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto
11 dicembre 2001, e' stato differito di novanta giorni a far data dal
20 aprile 2002;
Visto il decreto 2 luglio 2002 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 19 luglio 2002;
Visto il decreto 28 ottobre 2002 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, e' stata prorogata
di centoventi giorni a far data dal 6 novembre 2002;
Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002, e'
stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 marzo 2003;
Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002 e
11 marzo 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal
14 luglio 2003;
Visto il decreto 27 ottobre 2003 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002,
11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dall'11 novembre 2003;
Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002,
11 marzo 2003 e 10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003, e' stata prorogata
di centoventi giorni a far data dall'11 marzo 2004;
Visto il decreto 10 giugno 2004 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002,
11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004,
e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004;
Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002,
11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e
10 giugno 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data
dal 6 novembre 2004;
Visto il decreto 15 febbraio 2005 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002,
11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004,
10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 6 marzo 2005;
Visto il decreto 20 ottobre 2005 con il quale la proroga
dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002,
11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004,
10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 15 febbraio 2005, e' stata
prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° novembre 2005;
Vista la comunicazione del Consorzio per la valorizzazione e tutela
dell'olio extravergine di oliva denominazione di origine protetta
Collina di Brindisi, datata 5 dicembre 2001 che ha confermato per il
controllo sulla denominazione di origine protetta «Collina di
Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo
denominato Bioagricoop S.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno
(Bologna), via Dei Macabraccia n. 8;
Considerato che l'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l.
risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo
privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le
Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di
specificita' (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
Considerato che l'organismo di controllo Bioagricoop S.c.r.l. ha
dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo
predisposto per la denominazione di origine protetta «Collina di
Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo
trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo
n. 60900 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia
dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Collina di
Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1,
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo denominato Bioagricoop S.c.r.l., con sede
in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 e'
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art.
10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la
denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita
all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come
denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della
Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.