IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo
del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi
decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di
diverse componenti;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato
con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive
modificazioni;
Viste le delibere del senato accademico in composizione allargata
del 21 luglio 2005, 27 luglio 2005 e 22 settembre 2005 che ha
approvato alcune modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi
di Cagliari;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 settembre
2005 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette
modifiche;
Vista la nota rettorale n. 12797 dell'11 ottobre 2005 con la quale
sono state trasmesse al M.I.U.R., per il prescritto controllo di
legittimita' e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168,
le modifiche dello statuto di Ateneo;
Vista la nota ministeriale n. 3997 del 28 ottobre 2005, con la
quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
esercitato il succitato controllo di legittimita' e di merito, ha
comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi
sono osservazioni da formulare;
Decreta:
Art. 1.
I sottoelencati articoli dello statuto dell'Universita' degli studi
di Cagliari sono modificati cosi' come indicati nel prospetto
sottoriportato:
e' approvata la modifica dell'art. 12, commi 2 e 3, lettera d)
che, pertanto, viene riformulato come segue:
«Art. 12 (Rettore). - 2. Il rettore e' eletto tra i professori di
ruolo di prima fascia a tempo pieno. Dura in carica tre anni
accademici e non e' eleggibile per piu' di quattro mandati
consecutivi.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:
(omissis);
d) ai componenti del consiglio degli studenti ed agli studenti
eletti come rappresentanti nei consigli di facolta'.»;
e' approvata la modifica dell'art. 73, comma 7, che, pertanto,
viene riformulato come segue:
«Art. 73 (Funzionamento degli organi collegiali). 7. Le
convocazioni, l'ordine del giorno ed i verbali degli organi
collegiali sono resi pubblici mediante inserimento in un sito web
dell'Ateneo ad accesso libero.».