Nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'8 aprile  2005,  n. 81, e' stata
pubblicata  la  circolare  22 marzo 2005 del Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio recante: «Indicazione per l'operativita'
nel  settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n.
203».
    Per mero errore materiale, al punto 1.2 della circolare medesima,
e'  stato  riportato l'inciso «Il limite minimo di materiali organici
e'  pertanto  pari al 100%» invece del seguente: «Il limite minimo di
rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70%».
Poiche'  tale  errore  sta causando notevoli problemi agli operatori,
rallentando  l'iscrizione  al  repertorio del riciclaggio, si ritiene
necessario apportare la seguente rettifica:
      al  punto  1.2  della  circolare  22 marzo  2005, le parole «Il
limite  minimo  di  materiali organici e' pertanto pari al 100%» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Il  limite  minimo di rifiuti organici
derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70%».
        Roma, 23 novembre 2005

                                          Il Ministro dell'ambiente
                                        e della tutela del territorio
                                                  Matteoli