IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la quale la sig.ra Marinova Mariela Ivanova,
cittadina  bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico
conseguito  in  Bulgaria,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia della
professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti di disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 14 luglio 2005 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito  della  prova  attitudinale  effettuata in data 11 e
27 ottobre  2005,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992,  a  seguito della quale la sig.ra
Marinova Mariela Ivanova e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  medico  rilasciato  in  data  13 novembre  1995
dall'Universita' di Medicina di Sofia (Bulgaria) alla sig.ra Marinova
Mariela  Ivanova,  nata  a  Sofia (Bulgaria) il 18 settembre 1971, e'
riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo.
  2.   La   dott.ssa  Marinova  Mariela  Ivanova  e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei
medici  chirurghi  e degli odontoiatri territorialmente competente ed
accertamento  da  parte  dell'Ordine  stesso  della  conoscenza della
lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto, ai sensi dell'art, 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 novembre 2005
                                    Il direttore generale: Mastrocola