IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2001, n.
65,  corretto  e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004,
n.   260,  concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e
2001/60/CE   relative   alla   classificazione,   all'imballaggio   e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  Ministero della salute del 27 agosto 2004,
concernente  «Prodotti  fitosanitari: limiti massimi di residui delle
sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione»;
  Visti  i  decreti  con  i  quali  sono  stati registrati i prodotti
fitosanitari   elencati   nel   dispositivo   del  presente  decreto,
modificati  successivamente  dal  decreto  del 30 giugno 2005, a nome
dell'impresa  Diachem S.p.a., con sede legale in Albano S. Alessandro
(Bergamo), via Tonale n. 15;
  Vista  la  domanda del 23 maggio 2005, integrata successivamente in
data  19 ottobre  2005,  dell'impresa  medesima  diretta  ad ottenere
l'estensione  di  impiego  dei  prodotti  fitosanitari  elencati  nel
dispositivo del presente decreto alla coltura della rucola;
  Visto  il parere espresso in data 3 febbraio 2005 dalla commissione
consultiva  di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  E' autorizzata l'estensione d'impiego alla coltura della rucola dei
seguenti   prodotti  fitosanitari,  registrati  a  nome  dell'impresa
Diachem  S.p.a.,  con  sede legale in Albano S. Alessandro (Bergamo),
via Tonale 15:

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n. reg. |Prodotto fitosanitario |Data registrazione |Sostanza attiva
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 10976  |  Meteor               |    12.07.2001     |Deltametrina
 11255  |  Vapire Del           |    28.03.2002     |Deltametrina

  Sono  approvate,  quale  parte  integrante del presente decreto, le
etichette  allegate,  con  le quali i prodotti devono essere posti in
commercio.
  Lo  smaltimento  delle  scorte  del  prodotto  fitosanitario di cui
trattasi,  confezionato con le etichette precedentemente autorizzate,
e' consentito fino al 30 gennaio 2007.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
dell'impresa  interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 novembre 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli