IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari  nonche' la circolare 10 giugno
1995,  n.  17  (supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145
del  23 giugno  1995)  concernenti  «Aspetti  applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003, n. 65, corretto e
integrato  dal  successivo  decreto  del  28  luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  27  agosto 2004 e
successive  modifiche,  concernente  i  limiti  massimi di residui di
sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione;
  Visto  il  decreto dell'8 febbraio 2000, successivamente modificato
con decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005, con il quale e' stato
registrato al n. 10317 il prodotto fitosanitario denominato «Plenum»,
contenente  la  sostanza  attiva  pymetrozine,  a  nome dell'«Impresa
Syngenta  Crop  Protection S.p.a.», con sede legale in via Gallarate,
139 - 20151 Milano;
  Visto  il decreto del 7 maggio 2003, successivamente modificato con
decreto  del  23  giugno 2005, con il quale e' stato registrato al n.
11668 il prodotto fitosanitario denominato «Plenum 50 WG», contenente
la  sostanza  attiva  pymetrozine, a nome dell'«Impresa Syngenta Crop
Protection  S.p.a.»,  con  sede  legale in via Gallarate, 139 - 20151
Milano;
  Viste le domande presentate dall'impresa medesima il 30 marzo 2005,
e  successive integrazioni del 7 aprile 2005, dirette ad ottenere per
i  prodotti  fitosanitari  «Plenum»  e  «Plenum  50  WG»  la modifica
dell'intervallo   di   sicurezza  sulla  lattuga  limitatamente  alle
applicazioni  in serra e la fissazione, sulla medesima coltura, di un
limite  massimo  di  residuo  nazionale  provvisorio  per la sostanza
attiva pymetrozine;
  Visto   il   parere  espresso  in  data  14  settembre  2005  dalla
commissione  consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  194,  favorevole  alla  modifica dell'intervallo di
sicurezza sulla lattuga limitatamente alle applicazioni in serra e la
fissazione,  sulla  medesima coltura, di un limite massimo di residuo
nazionale  provvisorio  per la sostanza attiva pymetrozine, in attesa
della   fissazione   del   limite   massimo  di  residuo  comunitario
definitivo;
  Viste  le note del 10 novembre e dell'11 novembre 2005 con le quali
l'impresa  medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in
data  25  ottobre 2005 ed ha comunicato di voler produrre il prodotto
fitosanitario  «Plenum»  anche  spesso lo stabilimento «Syngenta Crop
Protection  Monthey  SA»  -  Monthey (Svizzera) in sostituzione dello
stabilimento  «Syngenta  Crop  Protection»  -  Basilea  (Svizzera) in
quanto non piu' operativo;
  Visti  i versamenti effettuati per i prodotti fitosanitari «Plenum»
e «Plenum 50 WG» ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
                              Decreta:
  E'  autorizzata  la modifica del testo delle etichette dei prodotti
fitosanitari  PLENUM  (reg. n. 10317) e PLENUM 50 WG (reg. n. 11668),
registrati a nome dell'«Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.», con
sede  legale  in  via  Gallarate,  139 - 20151 Milano, e preparati in
stabilimenti    di   produzione   gia'   autorizzati,   relativamente
all'intervallo di sicurezza per la coltura della lattuga in serra che
viene modificato da 7 a 14 giorni.
  Per il prodotto fitosanitario «Plenum» e' autorizzata la produzione
presso  lo  stabilimento  «Syngenta  Crop  Protection  Monthey  SA» -
Monthey  (Svizzera) in sostituzione dello stabilimento «Syngenta Crop
Protection» - Basilea (Svizzera).
  Per  la sostanza attiva pymetrozine e' approvato il seguente limite
massimo  di  residuo  nazionale  provvisorio  che  sara' inserito nel
provvedimento  di  aggiornamento  del  decreto ministeriale 27 agosto
2004, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria:
    prodotti destinati all'alimentazione: lattuga;
    limite massimo di residuo: 2 mg/kg.
  L'impresa  titolare  delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
considerati e' tenuta, per i prodotti giacenti sia presso i magazzini
delle  imprese  produttrici  sia  presso  gli  esercizi di vendita, a
provvedere  alla  rietichettatura  entro  il  31  dicembre  2005 e ad
adottare   ogni  iniziativa  idonea  ad  informare  direttamente  gli
utilizzatori dei prodotti in merito alle modifiche apportate.
  Sono  approvate  quali  parti  integranti  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le quali i prodotti devono essere posti in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 6 dicembre 2005

p. il direttore generale: Ferri