IL DIRIGENTE dell'ufficio di farmacovigilanza
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
14 luglio  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia  italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48
sopra citato;
  Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
  Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente
la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il parere espresso dal Committee for human medicinal Products
(CHMP) nella seduta di ottobre 2005;
  Ritenuto   a  tutela  della  salute  pubblica  dover  provvedere  a
modificare  gli  stampati  delle  specialita'  medicinali  a base dei
seguenti   FANS  non  selettivi:  diclofenac,  etodolac,  ibuprofene,
indometacina,   ketoprofene,   meloxicam,   nabumetone,   naprossene,
nimesulide e piroxicam;
                             Determina:
                               Art. 1.
  1.  E'  fatto obbligo a tutte le aziende titolari di Autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di specialita' medicinali, autorizzate
con  procedura di autorizzazione di tipo nazionale, appartenenti alla
categoria  dei  FANS non selettivi (diclofenac, etodolac, ibuprofene,
indometacina,   ketoprofene,   meloxicam,   nabumetone,   naprossene,
nimesulide  e  piroxicam),  di  integrare gli stampati secondo quanto
indicato   nell'allegato  1  che  costituisce  parte  della  presente
determina.
  2.  Le  modifiche  di  cui  al comma 1, che costituiscono parte del
decreto   di   autorizzazione  rilasciato  per  ciascuna  specialita'
medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto
delle  caratteristiche  del  prodotto e dal primo lotto di produzione
successivo  all'entrata  in  vigore  della  presente  determina per i
corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.
  3.  Gli  stampati  delle  specialita'  medicinali appartenenti alla
categoria  dei  FANS non selettivi (diclofenac, etodolac, ibuprofene,
indometacina,   ketoprofene,   meloxicam,   nabumetone,   naprossene,
nimesulide   e   piroxicam),   autorizzate  con  procedura  nazionale
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
determina,  dovranno  conformarsi  a  quanto indicato nell'allegato 1
della presente determina.
  La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 29 novembre 2005

                                                  Il dirigente: Rossi