IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           per l'universita', l'alta formazione artistica
                musicale e coreutica e per la ricerca
                      scientifica e tecnologica

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica   e tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicote-rapia»;
  Visto  il  decreto  in data 9 luglio 2001, con il quale l'«Istituto
europeo   di  terapia  sistemico-relazionale  -  E.I.S.T.»  e'  stato
abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e Torino un
corso di specializzazione per i fini di cui all'art. 4 del richiamato
decreto n. 509 del 1998;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  istituto  chiede
l'autorizzazione al trasferimento di sede da Torino, via Pio VII, 97,
a Bergamo, via Muratori, 3;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 30 settembre 2005;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella  riunione del 26 ottobre 2005 trasmessa con nota
n. 807 del 27 ottobre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'«Istituto europeo di terapia sistemico-relazionale - E.I.S.T.»
abilitato  con  decreto  in  data  9 luglio  2001  ad  istituire e ad
attivare  nelle  sedi di Milano e Torino un corso di specializzazione
in  psicoterapia  ai  sensi  del  regolamento  adottato  con  decreto
ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la
sede da Torino, via Pio VII, 97, a Bergamo, via Muratori, 3.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 7 dicembre 2005

                             Il capo del dipartimento: Rossi Bernardi